DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 192


 

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria. (10G0214) (GU n. 271 del 19-11-2010


 

testo in vigore dal: 4-12-2010
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall'Amministrazione penitenziaria, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

 

 


 


                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto,
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.
          28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti: 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il  testo  dell'art.  48-bis  della  legge  medesima,
          introdotto  dall'art.  3  della  legge  costituzionale   23
          settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 226 del 25 settembre 1993), e' il seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  Consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del Consiglio stesso.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina
          penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30  novembre
          1998, n.  419),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          luglio 1999, n. 165, S.O.: 
              «Art. 9 (Trasferimento delle funzioni  alle  regioni  a
          statuto speciale e alle province autonome).  -  1.  Per  il
          trasferimento delle funzioni di  cui  al  presente  decreto
          legislativo si provvede, per le Regioni a statuto  speciale
          e per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con
          norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.». 

  Art. 2 1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5. 2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree: a) medicina generale; b) prestazioni specialistiche e d'urgenza; c) patologie infettive e terminali; d) dipendenze patologiche; e) salute mentale. 3. L'uniformita' degli interventi e delle prestazioni e' garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome

Art. 3 1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina con legge regionale l'esercizio delle funzioni trasferite. 2. La legge regionale definisce le modalita' di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi e secondo i principi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

Art. 4 1. L'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati nel territorio regionale e' assicurata dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 2. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

Art. 5 1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto sono attribuite alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della giustizia e il Ministero della salute, d'intesa con la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fazio, Ministro della salute Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano