CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-06-2010, n. 15341
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
la ricorrente impugna il provvedimento del 15/12/09 con cui il Ministero della
Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria l'ha esclusa dal
concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentoventisette posti di allievo
agente di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno delle Forze Armate, essendo la stessa risultata non idonea all'esame
clinico generale e alle prove strumentali e di laboratorio per l'esistenza di un
tatuaggio esimente ex art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;
Considerato, in rito, che nella fattispecie - in cui la ricorrente ha impugnato
il provvedimento di esclusione dalla procedura comparativa - non sono
ravvisabili controinteressati non essendo ancora stato definito il procedimento
concorsuale con la pubblicazione della relativa graduatoria come si evince dalla
nota del Ministero resistente prot. GDAP - 00343172010 del 26/01/10 (per
l'inesistenza di controinteressati in fattispecie analoghe Cons. Stato sez. VI
n. 1703/09; Cons. Stato sez. VI n. 4347/08; TAR Basilicata n. 15/09; TAR Lazio -
Roma n. 10259/08);
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Considerato che con un'unica articolata censura la ricorrente ha dedotto la
violazione dell'art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92 per difetto di motivazione
e, comunque, per l'inesistenza, in concreto, della causa di esclusione prevista
dalla norma in esame;
Ritenuto fondato il motivo in questione;
Considerato che l'art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92, avente ad oggetto la
disciplina delle cause di inidoneità all'accesso ai concorsi per l'accesso al
Corpo di polizia penitenziaria, stabilisce che "i tatuaggi sono motivo di non
idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro
contenuto siano indice di personalità abnorme";
Considerato, pertanto, che dall'esame della norma citata emerge che non tutti i
tatuaggi comportano l'esclusione dal concorso ma solo quelli deturpanti o che,
per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme;
Considerato che nell'atto impugnato né in quelli ivi richiamati sono specificate
le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a sussumere il tatuaggio
esistente sul polso della ricorrente nell'ambito applicativo dell'art. 123
lettera c) d. lgs. n. 443/92,
Considerato, per altro, che dall'esame delle fotografie prodotte dalla
ricorrente e del verbale del 22/09/09, redatto dalla commissione medica
esaminatrice, emerge che la C. presenta sul polso destro un tatuaggio di cm. 6 x
3 di colore nero, rosso e celeste che raffigura un simbolo floreale,
Considerato che il tatuaggio in esame, per i colori e il contenuto nonché per le
dimensioni e la posizione in cui lo stesso si trova non ha carattere deturpante
né manifesta una personalità abnorme e, pertanto, non integra la causa
d'inidoneità prevista dall'art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;
Considerato che per questi motivi la domanda caducatoria è fondata e deve essere
accolta con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
Ritenuta inammissibile la domanda con cui è stata richiesta la rettifica della
graduatoria sia perché il giudice amministrativo non può, in sede di
giurisdizione di legittimità, sostituirsi all'amministrazione nell'adozione di
un atto sia perché la graduatoria definitiva non risulta, comunque, pubblicata;
Considerato, per altro, che la riammissione della ricorrente alla procedura e
l'inserimento della stessa nella graduatoria costituiscono incombenti gravanti a
carico dell'amministrazione in virtù dell'effetto conformativo della statuizione
di annullamento del provvedimento di esclusione;
Considerato che, in relazione alla peculiarità fattuale della vicenda, deve
essere disposta la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti
secondo quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - Sede di Roma, Sezione I Quater,
definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26
comma 4° L. n. 1034/71:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla
l'atto impugnato;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore