CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-06-2010, n. 15341
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

la ricorrente impugna il provvedimento del 15/12/09 con cui il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria l'ha esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentoventisette posti di allievo agente di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate, essendo la stessa risultata non idonea all'esame clinico generale e alle prove strumentali e di laboratorio per l'esistenza di un tatuaggio esimente ex art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;

Considerato, in rito, che nella fattispecie - in cui la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura comparativa - non sono ravvisabili controinteressati non essendo ancora stato definito il procedimento concorsuale con la pubblicazione della relativa graduatoria come si evince dalla nota del Ministero resistente prot. GDAP - 00343172010 del 26/01/10 (per l'inesistenza di controinteressati in fattispecie analoghe Cons. Stato sez. VI n. 1703/09; Cons. Stato sez. VI n. 4347/08; TAR Basilicata n. 15/09; TAR Lazio - Roma n. 10259/08);

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che con un'unica articolata censura la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92 per difetto di motivazione e, comunque, per l'inesistenza, in concreto, della causa di esclusione prevista dalla norma in esame;

Ritenuto fondato il motivo in questione;

Considerato che l'art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92, avente ad oggetto la disciplina delle cause di inidoneità all'accesso ai concorsi per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, stabilisce che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

Considerato, pertanto, che dall'esame della norma citata emerge che non tutti i tatuaggi comportano l'esclusione dal concorso ma solo quelli deturpanti o che, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme;

Considerato che nell'atto impugnato né in quelli ivi richiamati sono specificate le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a sussumere il tatuaggio esistente sul polso della ricorrente nell'ambito applicativo dell'art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92,

Considerato, per altro, che dall'esame delle fotografie prodotte dalla ricorrente e del verbale del 22/09/09, redatto dalla commissione medica esaminatrice, emerge che la C. presenta sul polso destro un tatuaggio di cm. 6 x 3 di colore nero, rosso e celeste che raffigura un simbolo floreale,

Considerato che il tatuaggio in esame, per i colori e il contenuto nonché per le dimensioni e la posizione in cui lo stesso si trova non ha carattere deturpante né manifesta una personalità abnorme e, pertanto, non integra la causa d'inidoneità prevista dall'art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;

Considerato che per questi motivi la domanda caducatoria è fondata e deve essere accolta con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

Ritenuta inammissibile la domanda con cui è stata richiesta la rettifica della graduatoria sia perché il giudice amministrativo non può, in sede di giurisdizione di legittimità, sostituirsi all'amministrazione nell'adozione di un atto sia perché la graduatoria definitiva non risulta, comunque, pubblicata;

Considerato, per altro, che la riammissione della ricorrente alla procedura e l'inserimento della stessa nella graduatoria costituiscono incombenti gravanti a carico dell'amministrazione in virtù dell'effetto conformativo della statuizione di annullamento del provvedimento di esclusione;

Considerato che, in relazione alla peculiarità fattuale della vicenda, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti secondo quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pio Guerrieri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore