Cassazione Civile
Sez. Unite, sent. n. 6997 del 24 marzo 2010
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:
- fattispecie
- - Forze Armate
L. 27 luglio 2005, n. 154, art. 2
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3
L. 15 dicembre 1990, n. 395
Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria
(istituito con legge n. 395 del 1990, che ha soppresso il Corpo degli agenti di
custodia), espressamente incluso dal legislatore tra le Forze di polizia di
Stato, è soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001,
alla disciplina pubblicistica. Né, in senso contrario, rileva la qualificazione
dello stesso come "corpo civile", conseguente alla smilitarizzazione e non
implicante la privatizzazione del rapporto di lavoro, ovvero l'esistenza di una
espressa connotazione pubblicistica del rapporto di lavoro del personale
appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria (ex art. 2 della
successiva legge n. 154 del 2005), giacché tale personale, pur contemplato nella
legge n. 395 cit., non fa parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alle cui dipendenze detto Corpo
è posto. Ne consegue che la domanda proposta da un appartenente al Corpo
di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini
della corresponsione dell'equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del
giudice amministrativo. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, sent. n. 6997 del 24-03-2010 (ud. del 09-02-2010), Coniglione c.
Min. Giustizia (rv. 612508)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-03-2010, n. 6997
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato che il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto con
riferimento ad un giudizio instaurato davanti al giudice ordinario da un
appartenente al corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale,
per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
infermità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo;
Ritenuto che, secondo indirizzo costante, la domanda del lavoratore volta ad
ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il
conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale,
ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talchè la controversia relativa è
devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (Cass. SU n.
19342 de 2008);
Ritenuto che, quindi, per decidere sulla giurisdizione è necessario qualificare
il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
Ritenuto che in questa prospettiva deve essere dichiarata la giurisdizione del
giudice amministrativo, atteso che detto Corpo è stato istituito con la L. n.
395 del 1990 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia (art. 2) e, dopo
averlo qualificato come "Corpo civile", ha previsto espressamente che il
medesimo "fa parte delle forze di polizia"; da tale appartenenza non può che
derivare la permanente applicazione della disciplina pubblicistica ai sensi del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1;
Rilevato che argomenti in senso contrario non possono desumersi dalla sua
qualificazione come "corpo civile", perchè ciò è conseguente alla operata
smilitarizzazione, al pari di quanto previsto per le forze di polizia, ma non
comporta la privatizzazione del rapporto, come si desume dal fatto che il
richiamato del D.Lgs. n. 165, art. 3 nello stabilire deroghe alla
"privatizzazione" dei rapporti di lavoro pubblici, indica espressamente "il
personale militare e le Forze di polizia di Stato";
Nè, in senso contrario induce a ritenere la successiva L. n. 154 del 2005, art.
2 che ha previsto che il rapporto del personale appartenente alla carriera
dirigenziale penitenziaria "è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico",
giacchè tale personale, pur contemplato nella L. n. 395 del 1990, non è
considerato come facente parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituito dalla stessa legge,
alle cui dipendenze detto Corpo è posto dalla citata L. n. 395 del 1995;
Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Stante la novità della questione, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo il giudizio
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010