SENTENZA

T.A.R. Sent. n. 359 del 29-01-2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'attuale ricorrente, Ispettore Capo (in congedo) della Polizia Penitenziaria, ha prestato servizio nel Corpo, ininterrottamente, dal settembre 1972 all'ottobre 1999.

In data 25.09.1999 ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Spondiloartrosi cervicolombare con discopatia C5C6 ed L5SI" e "Bronchite cronica semplice", diagnosticate dalla C.M.O. presso l'Ospedale Militare di Bari con verbale n. @@@@@@@/1 del 13 settembre 2004.

Il Ministero della Giustizia, con decreti emanati rispettivamente il 4 marzo 2008 ed il 5 marzo 2008, su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza n. 15 dell'1.02.2007, ha giudicato dipendente da causa di servizio solo la seconda delle suddette infermità, laddove ha espresso giudizio negativo in merito alla prima.

Avverso il decreto del 4 marzo 2008 ed il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (quest'ultimo nella parte in cui non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l'infermità "Spondiloartrosi cervicolombare con discopatia C5C6 ed L5SI") è stato proposto il presente ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'eccesso di potere per insufficienza di motivazione, l'errore nella valutazione dei presupposti, la contraddittorietà dei provvedimenti.

Con atto depositato in data 17 luglio 2008, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ed, in subordine, che fosse respinto.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2009, su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Asserisce, in primo luogo, il ricorrente che l'Amministrazione si sarebbe limitata a dichiarare la "Spondiloartrosi cervicolombare con discopatia C5C6 ed L5SI" come non dipendente da causa di servizio, senza recare una congrua motivazione, ma solamente richiamando per relationem il giudizio del Comitato, peraltro anch'esso sommario e non sufficientemente circostanziato; l'Amministrazione, quindi, non avrebbe tenuto in debito conto la natura del servizio prestato e la sua incidenza sull'eziopatogenesi della malattia.

In secondo luogo, le censure del ricorrente sono rivolte alla genericità del giudizio del Comitato, che, a parere dell'interessato, non avrebbe valutato la presenza di fattori nocivi esterni (anche normali) che abbiano potuto incidere sul manifestarsi della patologia o anche solo sul suo aggravamento, quali concause rispetto al fattore costituzionale.

Le censure possono essere trattate unitariamente.

Si osserva, innanzitutto, che l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 stabilisce che "l'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato". Il Collegio ha già avuto modo di chiarire quale sia il senso da attribuire alla norma citata (cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez. II, n. 810 del 28.4.2009); essa prevede espressamente che l'Amministrazione, nel caso intenda uniformarsi al parere del Comitato, può limitarsi ad una pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, rinviando al suddetto parere quanto alla motivazione. Solo ove l'Amministrazione ritenga di doversi discostare dal parere del Comitato deve esplicitare le ragioni di tale scelta. La ratio della norma è chiara; qualora l'Amministrazione faccia proprio il parere del Comitato, è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione che incombe sulla stessa il richiamo esplicito al detto parere, tanto più quando non sussistono particolari ragioni per discostarsene.

Né sono da ritenersi condivisibili, ad avviso del Collegio, le censure di insufficienza di motivazione ed erroneità dei presupposti mosse con riferimento al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta dell'1.02.2007.

Ed infatti, quanto alla valutazione dell'incidenza del servizio reso dall'odierno ricorrente sull'eziopatogenesi dell'infermità lamentata, dalla parte motiva del citato parere si ricava che il giudizio di non dipendenza da causa di servizio è stato espresso dal Comitato "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Sul piano motivazionale, inoltre, il parere del Comitato (che reca in sé un giudizio tecnicodiscrezionale fondato sulle conoscenze della scienza medica) dà conto in maniera esaustiva delle ragioni per le quali l'Organo non ha inteso riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di che trattasi. Si legge, infatti, nel citato parere che la patologia in questione "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di quadro iniziale di patologia artrosica che riconosce nella sua eziopatogenesi l'incidenza di fattori degenerativi endogenocostituzionali od anche traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l'affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante". Dal che si ricava che l'Organo consultivo non solo ha considerato che durante l'espletamento del servizio non si sono registrate situazioni traumatiche tali da aver determinato, sotto il profilo causale, l'insorgenza della patologia lamentata (che, pertanto, va attribuita a fattori costituzionali endogeni), ma ha anche escluso che il servizio svolto abbia potuto incidere sul piano concausale, in quanto ha constatato una piena compatibilità tra il grado dell'affezione e l'età del soggetto.

Il ricorrente, infine, censura il decreto del Ministero della Giustizia sotto un ulteriore profilo; esso sarebbe in contrasto con il precedente parere favorevole espresso dalla C.M.O. nel verbale n. @@@@@@@/2004, senza che di tale scelta sia stata data adeguata motivazione.

A ben guardare il verbale della C.M.O. non contiene alcun giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità "Spondiloartrosi cervicolombare con discopatia C5C6 ed L5SI" e "Bronchite cronica semplice", né poteva contenerne; il D.P.R. n. 461/2001, infatti, ha nettamente differenziato i compiti della C.M.O. da quelli del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'ambito del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. L'art 6, comma 1, del citato D.P.R. stabilisce che "la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente...", laddove il successivo art. 11, comma 1, prevede che "il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione". Per effetto della vigente normativa, quindi, la Commissione Medica Ospedaliera non si pronuncia più sulla riconducibilità al servizio dell'infermità lamentata, ma si limita ad emettere un giudizio puramente diagnostico in relazione alla sussistenza di detta infermità.

Correttamente, quindi, il verbale della C.M.O. dell'Ospedale Militare di Bari n. @@@@@@@/2004, nella casella contenente la voce relativa al giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, ha indicato la dicitura "in corso", poiché tale accertamento è stato demandato all'unico Organo per legge deputato a svolgerlo, ossia il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Alcuna contraddittorietà, pertanto, è dato rinvenire nel decreto del Ministero della Giustizia oggetto di gravame.

Per tutte le argomentazioni sopra svolte, il Collegio reputa infondato il ricorso in epigrafe e quindi da respingere.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto, da un lato, della natura della controversia e, dall'altro, dell'attività difensiva dell'Amministrazione, svolta con costituzione puramente formale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

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