REPUBBLICA ITALIANA    N.           Reg.Sent.
                             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    Anno 2009
                        Il Tribunale amministrativo regionale

                  del Lazio

   N.  11646  Reg. Ric.

    Anno 2007

              Roma

                 Sezione I quater

ha pronunciato la seguente

    
 
 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11646 del 2007, proposto da:

 ...

contro

il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Capo Dipartimento pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione – Ufficio II – Sezione II – Trattamento giuridico ed economico Polizia penitenziaria prot. n. GDAP – 0289745-2007, col quale il Direttore dell’Ufficio ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta di “corresponsione del controvalore del pasto per la mancata fruizione del servizio di mensa obbligatorio” dall’1.6.1989 al 18.12.98, sostenendo che “la legge 30 dicembre 2004 n. 311 con l’art. 1 comma 132 vieta la possibilità di adottare provvedimenti per l’estensione di giudicati amministrativi, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche”;

nonché per l’accertamento

- del diritto pregresso (dall’1.6.1989 al 18.12.1998) alla fruizione giornaliera del servizio di mensa obbligatoria, in relazione all’art. 12 della L. 15.12.1990, n. 395, ed all’art. 1 della L. 18.5.1989, n. 203;

- del diritto alla corresponsione dell’indennità giornaliera, all’epoca quantificata in £. 5.100, al netto degli oneri erariali, quale controvalore della mancata fruizione del servizio mensa obbligatoria, per la mancata attuazione del combinato disposto della normativa de qua, imputabile all’illegittima inerzia dell’Amministrazione;

e per la condanna

- dell’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di tutti i ricorrenti, dell’indennità giornaliera pregressa di £ 5.100, ora 2,63, al netto degli oneri erariali, quale controvalore della mancata fruizione del servizio mensa obbligatoria, in relazione alla mancata attuazione, allepoca, del combinato disposto dellart. 12 della L. 15.12.1990, n. 395, e dellart. 1 della L. 18.5.1989, n. 203, imputabile alla sua illegittima inerzia, dall’1.6.1989 al 18.12.1998, quale data di istituzione del servizio;

- ed in ogni caso dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno economico, subito dai ricorrenti per la mancata fruizione della mensa di servizio e per la mancata percezione di qualsivoglia indennità sostitutiva della stessa, a far data dalla maturazione del diritto;

- alla corresponsione di interessi e rivalutazione per legge sulle suddette somme, dal dovuto sino all’effettivo soddisfo, per ciascuno dei ricorrenti.           

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 11/12/2008 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, lamentano l’istituzione della mensa obbligatoria presso il D.A.P., presso i cui uffici gli stessi prestano servizio, solo a far data dal 18.12.1998, pur assumendo la sua obbligatorietà, a decorrere dall’1.6.1989, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 della L. 15.12.1990, n. 395, e dell’art. 1 della L. 18.5.1989, n. 203.

Essi affermano che medio tempore, oltre a non aver potuto usufruire di detto servizio, non avrebbero neppure ottenuto un’indennità sostitutiva o buoni pasto di valore corrispondente, così che avrebbero dovuto provvedere a proprie spese ai pasti consumati nelle ore di turno.

Molti di essi hanno preventivamente diffidato e messa in mora l’Amministrazione, a mezzo del proprio legale, attuale difensore nel presente giudizio, con atto del 3.10.2007, riscontrato con la nota indicata in epigrafe, con la quale è stato espresso parere negativo in ordine alla richiesta di “corresponsione del controvalore del pasto per la mancata fruizione del servizio di mensa obbligatorio” dall’1.6.1989 al 18.12.1998, sostenendo che “la legge 30 dicembre 2004 n. 311 con l’art. 1 comma 132 vieta la possibilità di adottare provvedimenti per l’estensione di giudicati amministrativi, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche”.

Con il ricorso in esame è stata gravata la predetta nota e sono stati chiesti l’accertamento del diritto alla fruizione giornaliera del servizio di mensa obbligatorio ed alla corresponsione del controvalore del pasto, per la mancata fruizione nel periodo suindicato, nonché la condanna dell’Amministrazione al versamento del quantum dovuto a tale titolo, maggiorato degli accessori.

I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:

violazione e falsa applicazione della L. 18.5.1989, n. 203, e della L. 15.12.1990, n. 395, e di precedenti pronunce relative a fattispecie analoghe: la normativa in riferimento statuirebbe la costituzione di mense obbligatorie in favore del personale della Polizia di Stato e di tutte le altre forze di polizia, quale quella penitenziaria, mentre i ricorrenti non avrebbero usufruito della mensa di servizio, non ancor istituita, né avrebbero ottenuto la cd. indennità sostitutiva dei buoni pasto, peraltro già determinata dalla stessa Amministrazione.

Si evidenzia che su casi analoghi questo T.A.R. si sarebbe pronunciato in modo favorevole ai ricorrenti, riconoscendo loro il diritto alla corresponsione del controvalore e condannando l’Amministrazione a versare loro il relativo quantum.

Quest’ultima non si è costituita in giudizio.

Nella pubblica udienza dell’11.12.2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1- Con il ricorso in esame si chiede che venga riconosciuto, in capo ai ricorrenti, il diritto al servizio giornaliero di mensa obbligatorio ed alla corresponsione del controvalore del pasto, per la mancata fruizione nel periodo suindicato, e che venga disposta la condanna dell’Amministrazione al versamento del quantum dovuto a tale titolo, maggiorato degli accessori.  

2 - In via preliminare, il Collegio, pur osservando che i ricorrenti non forniscono elementi specifici e concreti né allegano documenti dotati di valore probatorio in ordine alle singole ed effettive vicende lavorative idonee a dare titolo alle pretese patrimoniali avanzate, le quali risultano perciò indeterminate, ritiene, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, che la causa possa essere decisa in relazione alla questione di principio che la connota, essendo sufficientemente intelligibile, in ragione dell’esposizione in diritto ed in fatto di cui all’atto introduttivo (cfr., tra le altre, T.A.R. Sicilia- Palermo- Sez. II- sent. 7.10.2002, n. 2923).

3 - Ciò premesso, la pretesa dei ricorrenti alla fruizione del servizio di mensa obbligatoria ed al connesso rimborso, a decorrere dall’1.6.1989 (data dell’obbligatorietà dell’istituzione del servizio di mensa, per effetto della L. 18.5.1989, n. 203, entrata in vigore proprio l’1.6.1989) o dalla eventuale successiva data di assunzione o di prestazione del servizio presso il D.A.P., delle spese per la consumazione dei pasti, dei quali avrebbero dovuto usufruire, in qualità di destinatari del suddetto servizio, è fondata nei termini che seguono.

Come ormai pacificamente sostenuto (cfr. tra le altre: Cons. Stato – sez. IV- 28.2.2005, n. 720; T.A.R. Lazio - sez. I quater – 17.4.2007, 3311; 28.2.2007, n. 1896), deve rilevarsi che l’art. 1, lettera b), della citata L. n. 203/1989, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, mira a garantire il servizio della mensa, a carico dell’Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, tenuto conto della notoria ampiezza dei tempi tecnici occorrenti per gli spostamenti nella città - Roma - in cui lo stesso svolge la propria attività lavorativa.

3.1 - Tuttavia, relativamente al diritto alla fruizione giornaliera del servizio di mensa obbligatoria, la richiesta, così come testualmente formulata, è inammissibile, qualora la mensa obbligatoria di servizio non sia stata istituita in sede; infatti l’istituzione delle mense obbligatorie di servizio soggiace ad esigenze e scelte dell’Amministrazione e, pertanto, quanto alla relativa fruizione e tempistica, si verte nell’ambito degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi.

3.2 - In mancanza dell’istituzione del relativo servizio, risulta, invece, fondata la pretesa ad importi sostitutivi, nella misura del controvalore già fissato dall’Amministrazione, a decorrere dall’1.6.1989 o dalla diversa data di assunzione o di prestazione del servizio presso il D.A.P., se successiva, e fino alla data in cui l’Amministrazione ha provveduto a tale istituzione, indicata in ricorso nel 18.12.1998, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, calcolati, nei modi stabiliti per i crediti da lavoro, dalla data dell’atto di messa in mora fino al soddisfo.

3.3 - Naturalmente spetta all’Amministrazione verificare, in relazione a ciascun ricorrente, la corrispondenza fra la sua specifica situazione di fatto e la situazione di diritto appurata in sentenza ed eventualmente procedere alle conseguenti suindicate determinazioni in favore di chi risulti avere effettivamente titolo.

4 - La corresponsione del quantum, come sopra determinato, indennizza i ricorrenti del danno economico subito per la mancata fruizione della mensa e per la mancata tempestiva percezione di indennità sostitutiva.

5 - Per quanto concerne, infine, le spese, i diritti e gli onorari, gli stessi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione intimata, e vanno quantificati come in dispositivo. 
 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, riconosce, in capo ai ricorrenti, la sussistenza del diritto alla corresponsione del controvalore del pasto, per la mancata fruizione del servizio di mensa obbligatorio dall’1.6.1989 al 18.12.1998, ed ordina all’Amministrazione intimata di provvedere ai conseguenti incombenti di cui in motivazione.

Ordina altresì allAmministrazione intimata di versare ai ricorrenti la somma complessiva di 1.000,00 (mille/00), a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2008, con l’intervento dei magistrati:

    Pio Guerrieri, Presidente

    Rita Tricarico, Primo Referendario, Estensore

    Michelangelo Francavilla, Primo Referendario

L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE