R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.5516/2008
Reg. Dec.
N. 2172 Reg. Ric.
Anno 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2172/2008 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso dall’Avv. -
contro
Ministero della Giustizia rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12;
Min. Giustizia - Dip. Amm. Penit. - Direz. Gen. Pers. e formazione non costituitosi;
e nei confronti di
@@@@@@@ @@@@@@@ e @@@@@@@ @@@@@@@ non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio - Roma: Sezione I Quater n.1411/2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Relatore alla pubblica udienza del 17 ottobre 2008 il consigliere Anna Leoni;
Sentiti, per le parti, gli avv.ti -
Ritenuto in fatto e considerato i n diritto;
FATTO
8.1.- Error in iudicando- Contraddittorietà della motivazione- Violazione degli artt. 8 e 10 D.Lgs. n. 200/95.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente limitato il raggio di azione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 200/95 alla sola qualifica di Vice ispettore per chi era diventato vice sovrintendente dopo il 1/9/95, escludendo di poter fruire della riduzione di due anni per poter poi divenire Ispettore capo, laddove al contraio l’art. 10 opera un integrale richiamo al precedente art. 8 e non limitato al primo comma. Ogni contraria interpretazione concretizzerebbe una disparità di trattamento fra chi è divenuto Vice sovrintendente prima del 1/9/95 e chi lo è divenuto dopo, in forza di corsi in atto alla data di emanazione della legge, protrattisi oltre i tempi previsti per fatti imputabili alla P.A.
8.2.- Error in iudicando per omesso rilevamento di eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e difetto di istruttoria.
L’Amministrazione avrebbe proceduto con i provvedimenti impugnati, nonostante si fosse impegnata ad attendere la risoluzione definitiva della controversia in materia e senza attendere i chiarimenti richiesti al Ministero dell’economia: da qui l’eccesso di potere e l’erroneità della sentenza che non lo ha rilevato.
8.3.- Error in iudicando per omessa rilevazione di eccesso di potere, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.
L’applicazione della norme fatta dal Ministero di giustizia contrasterebbe con quella adottata per gli altri corpi di polizia.
L’interpretazione seguita sarebbe, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
9.- Il ricorso è stato inserito nei ruoli d’udienza del 17 ottobre 2008 e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Al contrario il ricorrente, in base a quanto è dato, incontestatamente, evincere dagli atti, alla data del 31 agosto 1995 apparteneva al ruolo degli agenti/assistenti;
- E’ stato promosso Vice Sovrintendente soltanto con decorrenza successiva, per effetto del superamento del concorso interno per titoli di servizio ed esami bandito nel 1994 e del successivo corso di formazione tecnico-professionale svoltosi dal febbraio 1995 al 13/09/1995, ex art. 16 D.Lgs. n. 443 del 1992.
- E’ stato, quindi, inquadrato nella qualifica di Vice Ispettore, con decorrenza dal giorno successivo a quella nomina, in applicazione degli artt. 8, comma 1 lett.d) e 10 del D.Lgs. n. 200/95.
- Nel settembre 1997, a norma dell’art. 29 d.lgs. n. 443 cit., come novellato dall’art. 4, comma 7, lett.e) del D.Lgs.n. 200 cit., è stato inquadrato nella qualifica di Ispettore
Ne consegue che l’appellante non può godere del beneficio della ridotta permanenza nella qualifica di Ispettore, ai fini dello scrutinio per Ispettore Capo, previsto dall’art. 8, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 200/95, poiché tale jus singolare, per effetto del richiamo alla lett.d) del primo comma dello stesso articolo, si applica soltanto ai Vice Ispettori che fossero già (almeno) Vice Sovrintendenti alla data del 31 agosto 1995 e, dunque, non anche ai Vice Ispettori promossi alla qualifica di ispettore a norma dell’art. 29.
Non ha, quindi, pregio il primo motivo di appello, finalizzato a dimostrare che l’art. 10 del D.Lgs. n. 200 del 1995 operebbe un richiamo totale all’art. 8 del medesimo decreto e non solo al primo comma.
Invero, l’art. 10 cit., norma transitoria concernente concorsi, esami e scrutini in atto, mira espressamente a fare salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
E ciò nell’evidente fine perequativo di non penalizzare personale”in corsa” al momento della entrata in vigore della nuova disciplina di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
Detta finalità è confermata dal secondo comma dell’art. 10 del decreto cit. che estende al personale che consegua le nomine o promozioni ai sensi del comma 1 gli inquadramenti secondo le modalità degli artt. 7, 8 e 9 del decreto.
Altro la norma non dice, né, tantomeno, per quanto qui interessa, estende al personale promosso o nominato per effetto di procedure in corso l’abbreviazione di due anni della permanenza nella qualifica di ispettore ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo.
L’interpretazione della norma seguita dai primi giudici va, quindi, condivisa, non apparendo la stessa induttiva di disparità di trattamento:invero, la nuova disciplina di riordino delle carriere del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte che qui interessa, ha inteso procedere alla risistemazione dei ruoli, tenendo conto dell’esistente e delle posizioni in fieri e attribuendo, in via di prima applicazione, nell’ambito di scelte di carattere discrezionale del legislatore, benefici di cui anche l’appellante si è giovato. Ma ha, altresì, fissato delle norme a regime, quale quella contenuta nel quarto comma dell’art. 8 D.Lgs. n. 200 cit., che non rientrano nella salvaguardia delle posizioni in fieri di cui all’art. 10 del medesimo decreto e di cui l’appellante non può fruire per mancanza dei requisiti richiesti.
3. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, incentrato sulla erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l’eccesso di potere compiuto dall’Amministrazione con la disposta esclusione dal concorso, essendosi la stessa impegnata, al momento dell’ammissione con riserva, a non procedere allo scioglimento della stessa sino alla completa definizione della questione di cui si discute, ne va ritenuta l’infondatezza. Invero, l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale, che costituisce attività di carattere discrezionale dell’Amministrazione, a fini cautelativi, non può inibire la definitiva statuizione sul possesso o meno dei requisiti di ammissione che intervenga per effetto di successive valutazioni dell’Amministrazione, tenuto conto di tutti i mezzi che l’ordinamento offre al dipendente per contrastare tale successiva valutazione.
4. Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla erroneità della sentenza per non avere rilevato l’eccesso di potere, la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta nel comportamento dell’Amministrazione, difforme da quello adottato da Amministrazioni consimili, con ciò violando gli artt. 3, 36 e 97 Cost., ne va ugualmente ritenuta l’infondatezza. Invero, fatto salvo l’eventuale vaglio giudiziario l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni legislative in questione, esclusivamente dirette al Corpo di polizia penitenziaria, rientra nella competenza dell’amministrazione interessata, a nulla rilevando interpretazioni difformi da parte di altre Amministrazioni cui siano attribuiti compiti di polizia. Né appaiono condivisibili i denunciati sintomi di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. nell’interpretazione adottata della normativa in questione, mancando un principio che assicuri le anzianità in caso di inquadramento superiore, in assenza di una assoluta identità fra le normative che si vorrebbe porre a confronto ed in presenza, altresì, di una ampia discrezionalità del legislatore per quel che attiene alla sistemazione e all’inquadramento del personale(cfr. Corte cost. dec. n. 63/98; n. 217 e 65 del 1997 ).
5. In conclusione il ricorso va respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2008, con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Anna Leoni Consigliere, est.
Sergio De Felice Consigliere
Vito Carella Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Giovanni Vacirca
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Il 06/11/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa
- -
N.R.G. 2172/2008
RL