REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2515/2006

Reg.Dec.

N. 10681-11097 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello n. 10681/00 e n. 11097/00 proposti rispettivamente da:

1) per quanto riguarda il ricorso n. 10681/2000, proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO, dal MINISTERO DELLE FINANZE, dal MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12; 

contro

@@@@@@@ @@@@@@@ rappresentata e difesa dagli -
 

2) per quanto riguarda il ricorso n. 11097/2000, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentata e difesa dagli -

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, il MINISTERO DELLE FINANZE, il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12; 

il MINISTERO DELLA DIFESA non costituitosi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sede di Torino Sez. I n. 381/2000;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 relatore il Consigliere -

     Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di decisione succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971;

     Ritenuto che con il ricorso di prime cure @@@@@@@ @@@@@@@, agente di P.S. nella Polizia di Stato aveva impugnato i decreti adottati dai Ministeri delle Finanze di Grazia e Giustizia e della Difesa recanti il rigetto dell’istanza di transito presso dette amministrazioni ed il successivo decreto del Ministero degli Interni di revoca del collocamento in aspettativa in una con il decreto del Capo della Polizia recante la dispensa dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 15 novembre 1994;

     Rilevato che con la sentenza appellata il Primo Giudice ha accolto il ricorso proposto avverso detta ultima statuizione ed ha dichiarato l’irricevibilità degli altri ricorsi;

     Reputato che la declaratoria di irricevibilità dei ricorsi proposti avverso le rammentate statuizioni delle amministrazioni delle Finanze, della Giustizia e della Difesa merita conferma in quanto la omessa indicazione, in calce a detti decreti, dal termine per il ricorso e della competente autorità giudiziaria non risulta un dato ex se sufficiente a giustificare la proposizione del ricorso in data 8/1/1996 ossia ben undici mesi dopo conoscenza degli atti da valutare con riguardo quanto meno al dies a quo dell’ultima notifica degli atti in data 9/2/1995;

     Reputato, per converso, in adesione al motivo di appello proposto dall’originario ricorrente, che non merita conferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto avverso il D.M. 14 novembre 1994, di revoca del collocamento in aspettativa e di rinvio del procedimento di dispensa, posto che la portata lesiva di detto atto si è registrata solo al momento della definizione negativa del procedimento di dispensa con la conseguenza che il dies a quo del termine per la relativa impugnazione va individuato nella relativa conoscenza intervenuta il 16/11/1995 con la rituale notifica;

     Ritenuto a questo punto fondato il motivo di ricorso con cui si rimprovera a detto decreto la violazione dell’art. 9 del d.PR. n. 339 del 24 aprile 1982, sotto il profilo dell’indebito avvio del procedimento di dispensa in assenza della previa necessaria valutazione dell’istanza di adibizione a mansioni impiegatizie compatibili con le condizioni di salute;

     Ritenuto infine, a confutazione dell’appello proposto dal Ministero avverso il relativo capo della sentenza, che dal tenore del verbale della commissione medica ospedaliera e dello stesso D.P. n. 333-D-18206 del 4 luglio 1992, indicato nel preambolo dell’impugnato provvedimento finale, si ricava la non esclusione della possibilità di ulteriore impiego della @@@@@@@ in altre mansioni presso la polizia di Stato in guisa da evidenziare l’erroneità della premessa, assunta dal decreto del Capo della Polizia, circa la permanente non idoneità della ricorrente ad essere ulteriormente impiegata;

     Reputato in definitiva che l’appello del Ministero deve essere respinto mentre risulta in parte fondato il ricorso della parte privata;

     Ritenuto infine di provvedere sulle spese del doppio grado secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello del Ministero, accoglie in parte il ricorso di @@@@@@@ @@@@@@@ e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla nei sensi in motivazione, il D.M. n. 333-D/18206/339 del 14.11.1994, e conferma per il resto la sentenza appellata. Respinge il ricorso delle amministrazioni in epigrafe indicato. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del doppio grado che quantifica nella misura di 5.000 (cinquemila) euro.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE   Presidente

Sabino LUCE    Consigliere

Luigi MARUOTTI   Consigliere

Carmine VOLPE   Consigliere

Francesco CARINGELLA  Consigliere Est. 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

FRANCESCO CARINGELLA    GLAUCO SIMONINI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il.  08/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 10681-11097/2000


 

FF