FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-09-2010, n. 7236
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto da ############### ############### ###############, in servizio presso il dipartimento di pubblica sicurezza che, avendo partecipato al concorso pubblico per posti di vice ispettore della Polizia di Stato con esito positivo, e avendo iniziato a frequentare il relativo corso, è stata posta in aspettativa dal servizio per la durata del corso con il trattamento economico previsto dagli artt. 59 legge n. 121 del 1981 e 28 legge n. 668 del 1986. Poiché la frequentazione del corso implicava la permanenza in sede diversa da quella di servizio, la ricorrente ha chiesto al Tar l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione corrispondente alla qualifica rivestita ai sensi dell'art. 7 comma 10 dpr n. 164 del 2002, della indennità di presenza esterna per servizi svolti al di fuori dell'istituto e del cosiddetto premio di produzione. Con la sentenza impugnata il ricorso è stato accolto, limitatamente alla corresponsione della indennità di missione.

L'Amministrazione appellante sottolinea l'erroneità della sentenza, dal momento che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio, e tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa. La norma richiamata dal Tar (art. 7 comma 10 dpr n. 164 del 2002) prevede la corresponsione dell'indennità di missione per la partecipazione a corsi addestrativi e formativi, che non possono essere che quelli destinati a dipendenti in servizio e per i quali non è previsto il collocamento in aspettativa: è evidente quindi che il diritto al trattamento di missione si riferisce solo a questo caso, mentre nella fattispecie in esame la frequenza del corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso di esito positivo, la prima assegnazione nei ruoli della Polizia (con conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti).

La tesi dell'Amministrazione è condivisibile, poichè il regime di missione, previsto dalla norma richiamata dal Tar, trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo, mentre nel caso di specie la ricorrente è stata collocata in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale ha volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendente della Polizia di Stato. Ne consegue l'inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione.

In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, ma sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.