FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-09-2010, n. 7236
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar
del Lazio ha accolto il ricorso proposto da ############### ###############
###############, in servizio presso il dipartimento di pubblica sicurezza che,
avendo partecipato al concorso pubblico per posti di vice ispettore della
Polizia di Stato con esito positivo, e avendo iniziato a frequentare il relativo
corso, è stata posta in aspettativa dal servizio per la durata del corso con il
trattamento economico previsto dagli artt. 59 legge n. 121 del 1981 e 28 legge
n. 668 del 1986. Poiché la frequentazione del corso implicava la permanenza in
sede diversa da quella di servizio, la ricorrente ha chiesto al Tar
l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione
corrispondente alla qualifica rivestita ai sensi dell'art. 7 comma 10 dpr n. 164
del 2002, della indennità di presenza esterna per servizi svolti al di fuori
dell'istituto e del cosiddetto premio di produzione. Con la sentenza impugnata
il ricorso è stato accolto, limitatamente alla corresponsione della indennità di
missione.
L'Amministrazione appellante sottolinea l'erroneità della sentenza, dal momento
che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di
servizio, e tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che
avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa.
La norma richiamata dal Tar (art. 7 comma 10 dpr n. 164 del 2002) prevede la
corresponsione dell'indennità di missione per la partecipazione a corsi
addestrativi e formativi, che non possono essere che quelli destinati a
dipendenti in servizio e per i quali non è previsto il collocamento in
aspettativa: è evidente quindi che il diritto al trattamento di missione si
riferisce solo a questo caso, mentre nella fattispecie in esame la frequenza del
corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso
di esito positivo, la prima assegnazione nei ruoli della Polizia (con
conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti).
La tesi dell'Amministrazione è condivisibile, poichè il regime di missione,
previsto dalla norma richiamata dal Tar, trova applicazione esclusivamente in
costanza di un servizio attivo, mentre nel caso di specie la ricorrente è stata
collocata in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i
vincitori del concorso pubblico, al quale ha volontariamente partecipato,
conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con
novazione del rapporto, essendo già dipendente della Polizia di Stato. Ne
consegue l'inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al
personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende
palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile
per la corresponsione del trattamento di missione.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della
sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, ma sussistono ragioni
per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente
pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.