PENSIONI
Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4108
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione

In sede di definizione del trattamento di quiescenza spettante, l'Amministrazione di appartenenza rilevava l'indebita percezione del sig. D. della somma di lire 8.023.603 per ratei di pensione a lui erroneamente corrisposti, sicchè, con provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro di Ancona del 17 ottobre 1989 veniva disposto il recupero di detti emolumenti, con ritenuta sulle mensilità di pensione da erogare.

L'interessato impugnava detto provvedimento innanzi al TAR per la Regione Marche, che con la sentenza n. 167 del 2004 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Avverso tale sentenza è stato proposto l'appello all'esame, con cui il signor D. deduce in primo luogo la sussistenza della cognizione del giudice amministrativo, nonché la fondatezza, nel merito, del ricorso proposto in prime cure

Si è costituito in giudizio, per resistere all'appello l'intimato Ministero del Tesoro.

All'udienza del 9 aprile2010 il gravame è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Come pacificamente evidenziato negli atti di causa, nella specie le somme ritenute indebitamente percepite dal sig. D., e per le quali è stato disposto il recupero per cui è causa, attengono a ratei di pensione in via provvisoria corrisposti dall'Amministrazione.

Parte appellante per il vero assume trattarsi di emolumenti stipendiali, ma tale tesi è smentita dalle risultanze documentali, dalle quali si deduce che in realtà esse sono scaturite dalla revisione della pensione spettante all'interessato e a tale titolo quindi sono state corrisposte.

Trattandosi, perciò, di emolumenti che non riguardano il trattamento economico dell'attività lavorativa in servizio, bensì unicamente quello spettante al dipendente a titolo di quiescenza, risulta palese il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, lì dove ogni contestazione in ordine alla legittimità o meno sul disposto recupero deve avvenire a mezzo di rimedio devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

Al riguardo costituisce ormai jus receptus il principio per cui la giurisdizione della Corte dei Conti nella materia delle pensioni a carico totale o parziale dello Stato si estende a tutte le controversie riguardanti l'an e il quantum della pensione, anche quando si tratta della ricongiunzione dei periodi di servizio e di riscatto di attività per la determinazione del computo della base di calcolo della pensione stessa. (cfr tra le tante, Cons Stato, Sez,. VI, 21 luglio 2003, n.1602; Sez.IV, 13 marzo 2008, n.1078).

Conclusivamente l'appello si appalesa infondato, dovendo la Sezione dichiarare in ordine alla controversia all'esame, a conferma della sentenza qui impugnata, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul punto, va applicato il principio di carattere generale desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n.77, che ha dichiarato incostituzionale l'art.30 della legge n.1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione si conservino nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) rigetta l'appello n. 5182 del 2004 e dichiara, a conferma dell'impugnata sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fatta salva la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte dei Conti..

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente FF

Antonino Anastasi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore