PENSIONI
Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4108
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua
Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di
polizia e definitivamente collocato in pensione
In sede di definizione del trattamento di quiescenza spettante,
l'Amministrazione di appartenenza rilevava l'indebita percezione del sig. D.
della somma di lire 8.023.603 per ratei di pensione a lui erroneamente
corrisposti, sicchè, con provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro di
Ancona del 17 ottobre 1989 veniva disposto il recupero di detti emolumenti, con
ritenuta sulle mensilità di pensione da erogare.
L'interessato impugnava detto provvedimento innanzi al TAR per la Regione
Marche, che con la sentenza n. 167 del 2004 dichiarava il ricorso inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Avverso tale sentenza è stato proposto l'appello all'esame, con cui il signor D.
deduce in primo luogo la sussistenza della cognizione del giudice
amministrativo, nonché la fondatezza, nel merito, del ricorso proposto in prime
cure
Si è costituito in giudizio, per resistere all'appello l'intimato Ministero del
Tesoro.
All'udienza del 9 aprile2010 il gravame è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Come pacificamente evidenziato negli atti di causa, nella specie le somme
ritenute indebitamente percepite dal sig. D., e per le quali è stato disposto il
recupero per cui è causa, attengono a ratei di pensione in via provvisoria
corrisposti dall'Amministrazione.
Parte appellante per il vero assume trattarsi di emolumenti stipendiali, ma tale
tesi è smentita dalle risultanze documentali, dalle quali si deduce che in
realtà esse sono scaturite dalla revisione della pensione spettante
all'interessato e a tale titolo quindi sono state corrisposte.
Trattandosi, perciò, di emolumenti che non riguardano il trattamento economico
dell'attività lavorativa in servizio, bensì unicamente quello spettante al
dipendente a titolo di quiescenza, risulta palese il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo, lì dove ogni contestazione in ordine alla
legittimità o meno sul disposto recupero deve avvenire a mezzo di rimedio
devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Al riguardo costituisce ormai jus receptus il principio per cui la giurisdizione
della Corte dei Conti nella materia delle pensioni a carico totale o parziale
dello Stato si estende a tutte le controversie riguardanti l'an e il quantum
della pensione, anche quando si tratta della ricongiunzione dei periodi di
servizio e di riscatto di attività per la determinazione del computo della base
di calcolo della pensione stessa. (cfr tra le tante, Cons Stato, Sez,. VI, 21
luglio 2003, n.1602; Sez.IV, 13 marzo 2008, n.1078).
Conclusivamente l'appello si appalesa infondato, dovendo la Sezione dichiarare
in ordine alla controversia all'esame, a conferma della sentenza qui impugnata,
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul punto, va applicato il principio di carattere generale desumibile dalla
sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n.77, che ha dichiarato
incostituzionale l'art.30 della legge n.1034 del 1971 nella parte in cui non
prevedeva che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda
proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione si conservino nel processo
proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e
competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) rigetta l'appello n.
5182 del 2004 e dichiara, a conferma dell'impugnata sentenza, il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, fatta salva la riassunzione del
giudizio innanzi alla Corte dei Conti..
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Luigi Maruotti, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore