REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 659/10

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

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IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29935 del registro di segreteria, proposto da X -

contro

MINISTERO DELLE FINANZEComando Generale della Guardia di Finanza;

per la revocazione

della sentenza n. 286/2009 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, emessa il 22 gennaio 2009 e depositata il 15 aprile 2009;

nonché per l’accertamento

del diritto a pensione vitalizia

Uditi alla odierna pubblica udienza l’avv. Antonio Savino, su delega , il quale si è riportato agli scritti depositati;

Visto il ricorso , con allegati, in epigrafe;

Vista la memoria difensiva del Comando Generale della Guardia di Finanza, depositata in data 23 settembre 2010;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Con il ricorso notificato il 3 marzo 2010, il Sig. X ###############  ha   impugnato per revocazione la sentenza in epigrafe emessa da questa Sezione Giurisdizionale regionale, in composizione monocratica, all’esito della Camera di consiglio del 22 gennaio 2009 e depositata   in data 15 aprile 2009, con  cui è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a pensione privilegiata ordinaria di 4^ categoria, tab. A, in relazione all’infermità “ sindrome psico nevrotica “, a far data dal 3.6.2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente chiede, quindi,  che  il trattamento pensionistico da riconoscersi in favore dell’interessato sia:

-           di 8^ categoria, tab. A, a decorrere dal 25.9.1975 ( data della determinazione della C.M. di 2^ istanza di Napoli );

-           di 4^ categoria, tab. A, con decorrenza dal 3.6.2008.

Espone il ricorrente che la sentenza impugnata è viziata da un errore di fatto, in quanto il parere  dell’Ospedale Militare Marittimo di Taranto, richiamato in motivazione a fondamento dell’accoglimento, ha ritenuto ascrivibile l’infermità  di che trattasi anche alla 8^ categoria – e non soltanto alla 4^ con decorrenza dal 3.6.2008 – a decorrere dal 25.9.1975 ( cfr. verbale n° 0448 in data 3.6.2008 ).

Il Comando generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio, eccependo che il ricorrente ha proposto appello per gli stessi motivi del presente gravame e, quindi, la disciplina di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c., secondo cui quando l’appello è ancora proponibile, i  motivi di revocazione devono essere fatti valere nel giudizio di appello. Inoltre, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per il principio della litispendenza e, comunque, la cancellazione della causa dal ruolo.

Alla odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta per essere decisa.

Ritenuto in

DIRITTO

In via preliminare, si reputano infondate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell’amministrazione.

Deve ritenersi che l’errore di fatto, il quale può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 68 R.D. 1214/34, il quale  consiste nella “ erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita “ e che “ tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti “ ( così: Cass., s.u., 12 giugno 1997, n. 5303 ).

Non può trovare accoglimento quanto dedotto dall’amministrazione circa l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. , secondo cui sono impugnabili per revocazione soltanto le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, mentre rimangono escluse dalla revocazione le sentenze appellabili, in quanto l’art. 26 r.d. 1214/1934 - su cui si fonda, in tesi,  la  applicazione delle norme contenute nel codice di rito anche ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti - presuppone una lacuna dell’ordinamento processuale contabile - colmata con il richiamo alla legge processuale civile - che non sussiste per quanto concerne la revocazione, in relazione alla quale l’art. 68  r.d. cit. stabilisce sic et simpliciter che il ricorso è proponibile entro il termine di tre anni, a prescindere se contemporaneamente  pende   l’appello.

Parimenti deve respingersi l’eccezione di litispendenza, in quanto non si qualifica come litispendenza la proposizione di diverse impugnazioni avverso la medesima sentenza ( cfr, con riferimento ad appello e ricorso per cassazione, Cass. 2000/13010, 1999/6236 e, da ultimo, Cass. 2007/25452; con riferimento al concorso fra cassazione e revocazione, Cass. 2001/14714 )

Nel merito, il ricorso è fondato.

Ricorre, invero, l’ipotesi dell’errore di fatto, come sopra delineata,   essendo la sentenza impugnata fondata sulla erronea percezione da parte del Giudice a quo del parere medico legale dell’O.M.M. di Taranto.

Da ciò consegue la revoca della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 286/2009, in epigrafe indicata, ed il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario di 8^ categoria, tab. A, a decorrere dal 25.9.1975 e sino al 3 giugno 2008, data di decorrenza della pensione privilegiata di 4^ categoria, tab. A.

Spettano, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nelle misure di legge

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia.

Fissa in gg. 60 il termine per il deposito della sentenza, a mente dell’art. 429, 1° comma, c.p.c., siccome modificato dall’art. 53, 2° comma, d.l. 112/2008, conv. nella l. 133/2008.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n° 29935 e, per lo effetto, revoca la sentenza n. 286/2009 del 22/1-15/4/2009 e riconosce il diritto  del Sig.re X ############### alla pensione di 8^ categoria, tab. A, a decorrere dal 25.9.1975 e sino al 3.6.2008, data di decorrenza della pensione di 4^ categoria, tab. A.

.Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge, nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate.

Fissa in gg. 60 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del trenta settembre duemiladieci.

IL GIUDICE

F.to ( V. Raeli )

Depositata in Segreteria il 15/10/2010

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

 

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 659 2010 Pensioni 15-10-2010