REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni

dott. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  N.670/2010

nel giudizio di ottemperanza iscritto al n. 54434 del registro di segreteria sul ricorso, in materia di pensioni civili, proposto da @@@@@@@, contro il Ministero della Difesa-Comando Legione Carabinieri Sicilia e avverso l’Inpdap di Catania.

Visti gli atti e i documenti tutti di causa.

Udito alla pubblica udienza del 9 marzo 2010 il Colonnello dei Carabinieri Sicilia, -

\E[s \E[201s Fatto

In data 24 settembre 1992 il ricorrente chiedeva il riconoscimento di benefici sanitari sulla pensione privilegiata di 6^ categoria a vita.

In virtù degli articoli 117 e 120 del RD 31 dicembre 1928, con decreto n. 91 del 21 ottobre 2005, il Comando Regione Carabinieri Sicilia riliquidava il trattamento pensionistico.

Con DM n. 264 del 12 febbraio 2007, in conformità al decreto n. 91 il Ministero della Difesa riliquidava la pensione privilegiata ordinaria di 6^ categoria a decorrere dal 22 luglio 1982, a vita.

Con sentenza n. 2767/2005, depositata il 6 ottobre 2005, nel giudizio instaurato nei confronti del Ministero della Difesa-Comando Regione Carabinieri Sicilia, veniva riconosciuto all’attuale ricorrente il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante equiparazione alla posizione economica retributiva della corrispondente qualifica della Polizia di Stato.

 Assume il ricorrente che il Comando Regione Carabinieri, in ottemperanza alla predetta sentenza, ha emesso l’atto dispositivo n. 929 del 23  marzo 2006 e quindi il decreto n. 252 del 30 marzo 2006.

Alla data della presentazione del ricorso, il ricorrente assume che la sentenza non risulta essere stata eseguita e conclusivamente chiede che venga nominato un difensore con gratuito patrocinio, che l’Inpdap di Catania sia condannata a pagare le spettanze derivanti dalla sentenza nonchè le spese sostenute.

Con nota del 4 novembre 2009 il ricorrente ha fatto presente che il ricorso è mosso nei confronti dell’Inpdap e non nei confronti del Comando Regione Carabinieri.

Con memoria difensiva prodotta in data 17 febbraio 2010 il Comando Legione Carabinieri Sicilia, ha chiesto l’estromissione dal giudizio.

L’Inpdap, con memoria dell’1 marzo 2010, ha comunicato che il ricorso giurisdizionale introduttivo del giudizio non è stato notificato all’Inpdap e non vede, pertanto, l’istituto come parte processuale.

Diritto

In via preliminare si rammenta che la parte ha facoltà di avvalersi della difesa tecnica oppure di costituirsi personalmente in giudizio, senza il patrocinio di un avvocato, mediante il deposito di atti, memorie e documenti.

Il sig. V. ha presentato il ricorso e prodotto documentazione; al contempo ha chiesto il gratuito  patrocinio.

Sul punto si osserva che deve essere rigettata la richiesta dell'interessato di essere ammesso al gratuito  patrocinio di cui al decreto legislativo n. 131 del 30 maggio 2002, che appare contraddittoriamente formulata, in quanto , da un lato agisce in giudizio personalmente, dall’altra, chiede di avere il patrocinio gratuito

Si aggiunga che  non sono documentati i requisiti di cui all'art. 76 del medesimo T.U e poiché nulla in tal senso ha prodotto ( né riferito ) il ricorrente la  detta richiesta  va rigettata.

Va ora esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comando Regione Carabinieri Sicilia.

L’eccezione è infondata ravvisandosi una legittimazione passiva dell’amministrazione nei cui confronti è stata emanata la sentenza di cui oggi viene predicata l’ottemperanza e della amministrazione tenuta alla materiale esecuzione della stessa, ossia l’Inpdap.

Ciò premesso il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo occorre rilevare che, ai fini della regolare costituzione del relativo rapporto processuale, il giudizio di ottemperanza deve essere preceduto dalla notifica di un atto di diffida e messa in mora, con fissazione di un termine per provvedere, così come prescritto dall'art. 90 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

Tale adempimento costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato e da esso si può prescindere solo nel caso in cui l'amministrazione abbia esplicitamente dichiarato di non voler adempiere, ovvero quando un tale rifiuto emerga da un comportamento chiaro ed inequivocabile della stessa (Cons. Stato sez. V, 5 settembre 2006, n. 5128; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007, n. 109 , Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana n. 306/A/2008).

In tal senso il Cons. Giust. Amm. Sic., con decisione n. 597 del 21/07/2008, ha affermato che ai fini della regolare costituzione del relativo rapporto processuale, la notificazione dell'atto di messa in mora dell'Amministrazione inadempiente si pone come presupposto di ammissibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato.

Non risulta che tale adempimento sia stato posto in essere dal ricorrente.

Si aggiunga che neanche il ricorso risulta notificato, circostanza, quest’ultima, che postula l’inammissibilità del ricorso (Corte dei Conti, Sez. riunite 6/2001).

In tal senso, chiaramente, l’Inpdap, che non si è, costituita, ha rappresentato di non aver avuto notificato il ricorso giurisdizionale e di non poter essere parte processuale.

Non v’è dubbio che il ricorso non risulta essere stato notificato all’Inpdap.

D’altronde, non è possibile ritenere che il decreto di fissazione di udienza possa sostituire la mancanza di notifica del ricorso (e la diffida ad adempiere ), né, stante l’assenza dello stesso in udienza, è possibile offrire la possibilità di sanare le irritualità riscontrate (mancata notifica della diffida ad adempiere, mancata notifica del ricorso).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2010.

        Il Giudice

-

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 06 Aprile 2010

                                               Il Collaboratore di Cancelleira

                                                    F.to Dr. -

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 670 2010 Pensioni 06-04-2010