REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana – composta dai magistrati:

    ha emesso la seguente

                               SENTENZA n. 01/A/2009

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n.2986/A/M del registro di segreteria e promosso dal Ministero della difesa contro il sig. @@@@@@@, per la riforma della sentenza n.2659/2008 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (in conformazione monocratica).

         Visti gli atti e i documenti di causa;

         udito, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2009, il relatore, consigliere S-; non rappresentato il Ministero della difesa, non rappresentato né costituito il resistente.

F  A  T  T  O

Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.U. delle pensioni ha accolto il ricorso presentato dal sig. @@@@@@@, già maresciallo aiutante dei Carabinieri, in congedo dal 21 maggio 2004, e finalizzato alla maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale previsto dall’art.1, comma 9, del decreto-legge n.379/1987, convertito nella legge n.468/1987. Il G.U., dopo avere dato atto che, “tale problematica non ha fatto registrare un orientamento univoco della giurisprudenza”, fonda l’accoglimento, in particolare – anche con riferimento alla giurisprudenza di questa Sezione di appello – sulla natura giuridica di tale emolumento (carattere retributivo e non accessorio) e sulla circostanza che l’inciso contenuto nella legge istitutiva (l’assegno funzionale “si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità”) “è da intendere nel senso che gli importi medesimi vengono aggiunti a qualche emolumento per formare un tutto unico (assegno più RIA), piuttosto che volere sancire un criterio di separazione dei due elementi, relegando l’assegno funzionale tra quelli puramente accessori”; conseguentemente, la sentenza dispone la condanna del Ministero della difesa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze pensionistiche per maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale (maturate a partire dal 22 maggio 2004 data di collocamento in congedo), maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria col criterio dell’assorbimento.

Con atto di appello, depositato in segreteria il 21 gennaio 2009, il Ministero della difesa – dopo avere proceduto ad una ricognizione della normativa che regola la materia e della giurisprudenza della Corte dei conti (in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ivi compresa la sentenza n.9/2006/QM delle Sezioni Riunite, che si è pronunciata in senso contrario all’assoggettamento dell’assegno de quo alla maggiorazione del 18%) – si sofferma sull’orientamento di questa Sezione in base al quale si asserisce (“senza spiegarne il meccanismo”), da una parte, che “l’Amministrazione abbia ‘spontaneamente’ incluso nella base pensionabile l’assegno funzionale, senza però maggiorarlo del 18%”, e, dall’altra, che “in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte non può che accogliere il ricorso del pensionato che richiede il 18% sull’assegno funzionale, spontaneamente incluso dall’Amministrazione nella base pensionabile, senza però maggiorarlo del 18%”, criticando vivacemente tale affermazione e la (conseguente) conclusione in quanto tutto il ragionamento si fonda su un presupposto di fatto “del tutto erroneo” (spontanea inclusione dell’assegno funzionale da parte del- l’Amministrazione nella base pensionabile) e sulla “presunta portata limitativa del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Procedendo nella serrata critica dell’orientamento di questa Sezione, il Ministero – dopo avere rilevato che “la logica sottesa all’iter motivazionale, che ha indotto la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana ad accogliere le richieste dei pensionati, sfugge, ora più di prima, ad ogni comprensione” – afferma che “nulla impedisce al Collegio giudicante, nel pieno rispetto del principio processualistico testè citato, di rigettare un ricorso volto ad ottenere il beneficio della maggiorazione, sulla considerazione che l’Amministrazione, quand’anche avesse spontaneamente incluso l’assegno in questione nella base pensionabile, sarebbe incorsa in un errore certamente sindacabile dalla Corte dei conti, che ha una cognizione piena ed esclusiva in materia di pensioni”, aggiungendo che “anche i difensori di parte attrice spesso ignorano che non sempre l’applicazione della maggiorazione del 18% anche sull’assegno funzionale comporta un vantaggio economico per i ricorrenti” (esemplificando l’affermazione). La conclusione è nel senso della riforma della sentenza di primo grado e l’accoglimento dell’appello.

D I R I T T O

L’art.16 della legge 29 aprile 1976, n.177, dopo avere disposto (al comma 1) la sostituzione dell’art.53 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, nel senso che “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare…., la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento”, aggiunge, al comma 2, che, “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se sono pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Orbene, come questa Sezione ha ripetutamente affermato, il predetto art.16 contiene tre diverse norme. La prima, ribadisce sostanzialmente il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all’ultimo stipendio o all’ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati; la seconda, prevede una maggiorazione automatica del 18 per cento dell’intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente (in definitiva, ai sensi di tali norme, la base pensionabile – da assoggettare, nel suo complesso, all’aumento del 18% – è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dal citato art.16 ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa previsione legislativa); la terza norma – del tutto innovativa – è stata posta dal legislatore al precipuo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive, che consentissero l’inserimento nella base pensionabile di assegni o indennità diversi da quelli esplicitamente indicati nell’art.16. Quest’ultima norma – che non a caso è stata spesso evocata nella prassi e nella giurisprudenza proprio per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità – ha il solo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile. Pertanto, poiché, nella specie, l’Amministrazione ha spontaneamente incluso nella base pensionabile l’assegno funzionale (decreto n.81 del 31 gennaio 2008 del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri), anche a questo deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18%, per cui appare illogica e contraddittoria la pretesa dell’Amministrazione di inserire tale assegno nella base pensionabile e poi escluderlo dal- l’aumento stesso. Infatti, di fronte alla domanda del pensionato diretta sostanzialmente ad ottenere il computo della maggiorazione del 18% sull’intera base pensionabile, il giudice – tenendo conto dei vincoli derivanti dall’oggetto della domanda e dal rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – non ha altra via che quella di riconoscere al ricorrente tale aumento non potendo certamente negare un diritto già spontaneamente riconosciuto dall’Amministrazione (nel senso e nei limiti già evidenziati).

         Le argomentazioni che precedono danno sufficiente risposta alle considerazioni svolte dal Ministero della difesa nell’atto di appello depositato in segreteria il 21 gennaio 2009, con riferimento, in particolare, alla circostanza che – in effetti – l’assegno funzionale risulta inserito (“spontaneamente”) nella base pensionabile, e la “spiegazione del meccanismo” risulta, in modo lapalissiano, proprio dal decreto di liquidazione definitiva della pensione. (D’altra parte, nelle norme di settore – pensioni dei dipendenti dello Stato – non si riscontra assolutamente la distinzione – introdotta dall’Amministrazione per supportare il mancato assoggettamento dell’assegno funzionale all’aumento del 18% – fra stipendio e retribuzione, da una parte, e fra base pensionabile e “base di computo della pensione”, dall’altra, con la conseguenza che tale distinzione si appalesa del tutto infondata). Per quanto riguarda, poi, le ulteriori affermazioni del Ministero della difesa (“nulla impedisce al Collegio giudicante….di rigettare un ricorso volto ad ottenere il beneficio della maggiorazione, sulla considerazione che l’Amministrazione, quand’anche avesse spontaneamente incluso l’assegno in questione nella base pensionabile, sarebbe incorsa in un errore certamente sindacabile dalla Corte dei conti, che ha una cognizione piena ed esclusiva in materia di pensioni”; anche i difensori di parte attrice spesso ignorano che non sempre l’applicazione della maggiorazione del 18% sull’as- segno funzionale comporta un vantaggio economico per i ricorrenti”), la Sezione deve obiettare, per il primo punto, che il fatto che la Corte dei conti abbia giurisdizione “piena ed esclusiva” in materia di pensioni non comporta di certo che il giudice contabile possa prescindere dalle regole del processo – in particolare, di appello –, pervenendo invece (come pretenderebbe l’Amministrazione) ad una sorta di annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi (eventualmente) illegittimi; e, per il secondo aspetto, che la valutazione dell’interesse a ricorrere o a resistere appartiene esclusivamente alle parti e non certo al giudice.

In base alle considerazioni che precedono, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Nulla per le spese.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello indicato in epigrafe, con conseguente conferma della sentenza appellata.

         Nulla per le spese.

         Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2009.

        L’ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE 

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Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13/01/2010

                                                             Il Direttore della Segreteria

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 1 2010 Pensioni 13-01-2010