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FORZE ARMATE - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-12-2010, n. 8655
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Scrutinato in seconda valutazione per l'avanzamento a scelta dei
Marescialli Capi dell'Arma dei Carabinieri al grado superiore di Maresciallo
Aiutante s. UPS in relazione all'aliquota formata al 31 dicembre 2000, l'odierno
appellante è stato giudicato idoneo ed inserito, col punteggio di 11,57, al n.
#################### del quadro di avanzamento, in posizione non utile alla
promozione.
2. - Avverso tale giudizio l'interessato è insorto davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, articolando, con due
distinti motivi, le seguenti censùre:
- alla formazione del giudizio espresso dalla commissione nei suoi riguardi
hanno concorso la scheda valutativa (documento caratteristico n. 42 dell'anno
2000) ed il rapporto informativo (documento caratteristico n. 43 dell'anno 2000)
relativi a periodi di servizio (rispettivamente 11.2.2000/13.10/2000 e
14.10.2000/31.12.2000), per i quali l'Arma avrebbe dovuto compilare, ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. n. 1431/1965, non due documenti caratteristici di
valutazione ma uno solo (scheda valutativa);
- il giudizio impugnato non troverebbe conforto in puntuali indicazioni, da
parte dell'Amministrazione, circa la "prevalenza di un servizio sull'altro" e
circa le "modalità di incidenza quantitativa degli aspetti elencati" nel verbale
n. 518/2001 della competente commissione.
3. - L'adìto T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha con dovizia di
argomenti respinto tutte le censure.
4. - Con ricorso notificato il 26 luglio 2005 e depositato il successivo 14
settembre, il militare ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza,
deducendone l'erroneità e la non correttezza quanto alle affermazioni poste a
base della statuizione di reiezione di entrambi i motivi di illegittimità fatti
valere con il ricorso introduttivo.
5. - Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione della Difesa, che,
con memoria depositata in data 26 ottobre 2010, insiste per il totale rigetto
dell'appello ex adverso formulato.
6. - Con memoria depositata in data 21 ottobre 2010 l'appellante ha svolto
ulteriori precisazioni in fatto ed in diritto a sostegno delle sue tesi.
7. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica
del 5 novembre 2010.
8. - Va, preliminarmente, rilevata l'intempestività, con riferimento al termine
di presentazione delle memorie nel giudizio d'appello, della memoria depositata
dall'appellato in data 26 ottobre 2010, la quale va pertanto espunta dagli atti
di causa.
Quanto, infatti, al termine di deposito delle memorie e dei documenti nel
giudizio d'appello, è orientamento consolidato quello, per cui non si può tener
conto delle memorie o della documentazione depositata dalla parte dopo la
scadenza del termine previsto per tali adempimenti dapprima dall'ordinanza
generale del Presidente del Consiglio di Stato n. 38 del 1954 (che ha integrato
l'art. 37 t.u. Cons. St.) e oggidì dall'art. 23 l. Tar, applicabile anche al
giudizio d'appello; disciplina, questa, che, pur dopo l'entrata in vigore del
Codice del processo amministrativo, continua a trovare applicazione per le
udienze celebrate dopo il 16 settembre 2010, ma prima dello scadere dei sessanta
giorni decorrenti da tale data (v. art. 2 dell'all.to 3 al D. Lgs. 2 luglio
2010, n. 104, nonché orientamenti interpretativi di cui alla nota prot. n.
0019508 in data 27 settembre 2010 del Presidente del Consiglio di Stato).
Ed invero i términi in questione sono espressione del generale principio di
rispetto del contraddittorio (a sua volta riconducibile al principio dell'equo
processo di cui all'art. 6 conv. europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva
con l. 4 agosto 1955 n. 848: Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 1997, n. 357; v.
anche, da ultimo, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4699; sez. IV, 21 aprile 2009,
n. 2428; 18 marzo 2010, n. 620 e 9 luglio 2010, n. 4462), oltre che
dell'esigenza di una piena salvaguardia dell'ordinato svolgimento del giudizio,
quale espressione del principio dell'equo processo, che comporta la necessità
che non solo le parti ma anche il Giudice siano messi in condizione di conoscere
degli atti processuali con congruo anticipo rispetto al passaggio in decisione
della causa (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 6586 del 27.10.2009).
9. - Venendo al proposto appello, esso è infondato e dev'essere respinto.
Nella sostanza l'appellante riproduce le censure articolate in primo grado,
tacciando l'impugnata sentenza di essere incorsa in lacune e contraddizioni.
Per comodità conviene esaminare direttamente le doglianze sollevate in prime
cure, che costituiscono il perimetro invalicabile del thema decidendum del
presente giudizio.
9.1 - Premesso che l'avanzamento a scelta dei sottufficiali in servizio
permanente comporta sempre e comunque un vero e proprio giudizio valutativo
della commissione prevista dall'art. 31 legge n. 212 del 1983 - espressione
della più ampia discrezionalità tecnico amministrativa dell'amministrazione
militare - (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 308 e 22 giugno 2006,
n. 3912) e che la valutazione delle commissioni si basa sul profilo di carriera
del sottufficiale come risultante dalla documentazione personale
dell'interessato, inammissibile si rivela il veduto primo mezzo di impugnazione,
che non è rivolto avverso l'attività valutativa posta in essere dalla
commissione permanente di avanzamento nello scrutinio di cui trattasi, quanto
piuttosto avverso due documenti caratteristici facenti parte della
documentazione personale del valutando (recanti i numeri d'ordine 42 e 43), per
la cui redazione, secondo il ricorrente, "non sono ricorsi i presupposti", in
quanto
l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere, a suo avviso, alla valutazione del
periodo febbraio/dicembre 2000 con un'unica scheda valutativa.
Invero, tale censura non può ritenersi attinente alla procedura avanzamento in
questione, ma alla documentazione caratteristica in essa presa in esame dalla
Commissione, che esclusivamente su di essa, com'è noto, deve fondare il proprio
convincimento; documentazione, quella sopra indicata, incontestatamente formata
prima della chiusura dell'aliquota di ruolo e non impugnata dal ricorrente nei
termini decadenziali decorrenti dalla formale comunicazione fattagliene
dall'Amministrazione, rispettivamente in data 3 maggio e 1° giugno 2001.
Né può a lui giovare la tesi, secondo cui la "irregolarità procedimentale",
nella quale sarebbe incorsa l'Amministrazione con la redazione dei due indicati
documenti caratteristici, sarebbe divenuta lesiva solo nel momento in cui "ha
causato l'esclusione del ricorrente dalla promozione al grado superiore", atteso
che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, nel sistema
delineato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695 e dal d.P.R. 5 ottobre 1965, n.
1431, i giudizii formulati sugli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa
delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative e con gli
altri documenti periodici assolvono la funzione di illustrare gli episodi
verificatisi nell'ambito della carriera, con l'indicazione delle più
approfondite valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare
ed alle qualità morali, culturali e professionali (Cons. St., Sez. IV, sent. n.
1014 del 01032006); sì che tali giudizii hanno autonoma
capacità lesiva, vanno pertanto tempestivamente impugnati per farne valere ogni
eventuale vizio (di carattere sia sostanziale che procedimentale) e deve
conseguentemente escludersi che possa farsene valere ogni eventuale
illegittimità anche incidenter tantum, in sede di contestazione di successivi
provvedimenti dell'Amministrazione (quale appunto, nel caso di specie, il
contestato, susseguente, giudizio di avanzamento, cui ha partecipato
l'interessato), che (anche) su quegli ormai consolidati documenti caratteristici
siano fondati.
Le valutazioni periodiche sono, in conclusione sul punto, del tutto autonome -
sotto il profilo sostanziale, procedimentale e processuale - sia le une dalle
altre, che dai successivi provvedimenti assunti dall'Amministrazione sulla base
di apprezzamenti confluiti in schede e rapporti informativi rimasti inoppugnati,
con conseguente preclusione per l'interessato di far valere eventuali vizii di
questi ultimi come vizii dei primi, non configurandosi, in particolare, i
documenti caratteristici quali atti meramente endoprocedimentali della procedura
di avanzamento, nella quale siano stati presi in considerazione.
9.2 - Venendo alla seconda doglianza, incentrata sulla violazione dei principii
di trasparenza nella quale sarebbe incorsa l'Amministrazione nella misura in cui
non avrebbe preordinato dei criterii obiettivi di valutazione nella procedura de
qua e non avrebbe indicato né i criterii di prevalenza di un servizio sull'altro
ai fini del giudizio di cui si tratta né le "modalità di incidenza quantitativa"
degli aspetti presi in considerazione dalla Commissione per l'attribuzione del
punteggio, anch'essa si rivela priva di fondamento.
Vale in proposito ricordare che l'articolo 35 della legge 1051983, n. 212,
recante le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali delle FFAA e della Guardia di finanza dispone che le commissioni
esprimono i giudizii sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento (sulla base di una
votazione numerica a maggioranza).
È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli
superiore alla metà dei votanti e, successivamente, valutando i sottufficiali,
"attribuendo a ciascuno di essi, da parte di ogni singolo componente la
commissione stessa, un punto di merito" da 1 a 30 per ognuna delle tre categorie
di titoli indicate nello stesso articolo e cioè: a) qualità morali, di carattere
e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di
pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel
grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o
in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero
ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c)
doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Aggiunge ulteriormente lo stesso articolo che le "somme dei punti" attribuiti
per ciascun complesso di elementi valutativi sono divise per il numero dei
votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro.
Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando anche il centesimo e
il relativo quoziente costituisce "il punto di merito".
Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila, quindi, il relativo quadro d'avanzamento.
Il settimo comma dello stesso articolo impone, infine, di dare comunicazione
agli interessati, se idonei, "del punteggio conseguito" ovvero, se non idonei,
delle "motivazioni del giudizio di non idoneità".
9.2.1 - Come si vede dal chiaro tenore della norma sopra riportata, essa non
solo consente, ma addirittura impone, l'osservanza di un procedimento
valutativo, il quale, superata la fase preliminare del giudizio di idoneità, è
scandito attraverso operazioni valutative tutte incentrate su criterii
espressivi esclusivamente matematici.
Proprio con riferimento alla formulazione del giudizio prevista soltanto in
termini aritmetici, la giurisprudenza della Sezione è unanime nel senso di
ritenere che l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 non abbia
fatto venire meno le disposizioni sull'avanzamento del personale militare - per
i sottufficiali il veduto art. 35, che come s'è visto affida alla commissione di
avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi espressi mediante
punteggio numerico - caratterizzate da specifiche e puntuali previsioni di
operazioni valutative scaturenti in un giudizio finale di merito non affidato a
descrizioni letterali (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 725; idem,
n. 7241 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 1849 del 1999; id., n. 951 del
1998; id., n. 495 del 1998; da ultimo, Cons. St., IV, 6 luglio 2009, n. 4331).
Lo stesso prevalente orientamento precisa, in relazione al voto numerico
attribuito da commissioni d'esame o di concorso, che la significatività delle
espressioni numeriche del voto sotto il profilo della sufficienza motivazionale
si connota, esattamente come nel caso degli scrutinii per l'avanzamento del
personale militare dove è la stessa norma primaria a fissare la griglia degli
elementi valutativi, anche in relazione alla prefissazione, da parte della
stessa commissione esaminatrice, di criterii "di massima" di valutazione, che
sovrintendono all'attribuzione del voto e che consentono di percepire con
evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante
l'espressione della cifra del voto (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 ottobre 2006, n.
5894), con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi
di fatto obiettivi, i criterii di massima prestabiliti e la conseguente
attribuzione del voto, ovvero della percezione di evidenti errori o palesi
incongruità o violazioni del procedimento (Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008,
n. 5769).
9.2.2 - Alla luce degli esposti principii, appare del tutto conforme al dettato
legislativo l'attività posta in essere dall'Amministrazione nella procedura per
cui si controverte, governata da criterii oggettivi e predeterminati di
valutazione fissati, come detto, direttamente dalla legge secondo una
articolazione per categorie di elementi di capacità, attitudine e
professionalità del tutto idonei a configurare una griglia adeguatamente
descrittiva dei meriti, entro la quale svolgere le concrete operazioni di
giudizio, che peraltro nel caso all'esame hanno espressamente esplicitato, come
risulta dal relativo verbale, la pluralità di elementi di giudizio, riferibili a
quelli più generalmente indicati dal citato art. 35, che hanno costituito validi
e sufficienti parametri di riferimento per l'attribuzione del punteggio
numerico.
Né, come correttamente osservato dal T.A.R., v'è alcun bisogno, alla stregua del
dettato legislativo, che detta attribuzione sia in qualche modo preceduta od
accompagnata da una qualche "previa indicazione di valore... ponderale riferito
agli elementi da prendere in considerazione", trattandosi di giudizii implicanti
una ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da
effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di
astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle
singole risultanze documentali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 30
luglio 2002 n. 4074; n, 2642 del 2000; n. 1398 del 1999; da ultimo, Cons. St.,
IV, 6 ottobre 2010, n. 7341).
Ed invero, il giudizio operato dalla Commissione costituisce la risultante di
una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli
elementi personali e di servizio emersi nei confronti del militare, cosicché non
è possibile per la Commissione stessa scindere i singoli elementi presi in
considerazione all'interno di ciascuno dei complessi individuati dal legislatore
per l'attribuzione del punteggio, per specificarne, come pretenderebbe
l'appellante, la "incidenza quantitativa".
Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da
effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile quanto meno
con riferimento a ciascuno dei "complessi" individuati dal legislatore) non ha
specifica autonomia, ben potendo la mancanza di qualche titolo da parte di
taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale,
dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione di
valutazione e avanzamento (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4236 del
2003, 30 luglio 2002 n. 4074, 11 giugno 2002 n. 3251).
Nel giudizio di avanzamento, in definitiva, non è configurabile una autonomia
valutativa per singoli elementi nel quadro di una mera sommatoria numerica (come
sembra ritenere l'appellante), assumendo carattere prioritario quella
valutazione complessiva finale ancorata ad elementi desumibili dalla
documentazione caratteristica ma considerati nel loro insieme, tipica di un
giudizio caratterizzato da amplissima discrezionalità.
9.2.3 - Dal complesso dei rilievi esposti emerge, come già sopra rilevato, la
infondatezza anche del secondo motivo di appello, peraltro inammissibile laddove
solleva un "profilo di arbitrarietà del giudizio della commissione esaminatrice
nella valutazione del ricorrente" (ch'egli deduce dalla circostanza che "nel
caso di specie i commissari... gli hanno assegnato tutti lo stesso punteggio"),
trattandosi di profilo di doglianza del tutto assente nel ricorso di primo grado
e dunque improponibile in appello in forza del noto divieto dello ius novorum in
grado di appello, sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.
9.3 - In conformità, infine, a consolidati orientamenti giurisprudenziali, da
respingere è anche la richiesta di riforma della sentenza impugnata quanto alla
liquidazione delle spese di giudizio posta a carico del soccombente.
In proposito, occorre invero ricordare che l'art. 91 c.p.c., nel disciplinare la
condanna alle sperse di lite, codifica il principio della soccombenza, che si ha
violazione dell'art. 91 c.p.c. medesimo unicamente allorchè il giudice ponga,
anche parzialmente, le spese della parte soccombente a carico di quella
vincitrice (del che non si discute nel caso di specie) e, infine, che
l'apprezzamento del giudice in mérito alla liquidazione delle spese è connotato
da ampia discrezionalità, come tale insindacabile in appello, fatta eccezione
per il caso, come s'è visto non ricorrente nella fattispecie e comunque nemmeno
prospettato dall'appellante, di condanna della parte totalmente vittoriosa o di
liquidazione di somme palesemente eccedenti le spese sostenute od illogicamente
superiori ai valori massimi previsti nelle tariffe professionali; sicché non
appare censurabile, nella specie, la lamentata mancata compensazione delle
spese.
10. - Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti, tenendo
conto in particolare dell'assenza di valida attività difensiva da parte
dell'Amministrazione appellata.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto,
conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.