GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-08-2010, n. 6005
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Oggetto del ricorso è la domanda con cui si chiede che venga disposta
l'ottemperanza alla sentenza specificata in rubrica, con la quale, in
accoglimento dell'appello proposto dalla ricorrente, è stato annullato il
provvedimento del Capo della Polizia, Direttore generale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, del 9 maggio 2006, con il quale era stato disposto il
trasferimento della ricorrente dal Commissariato della P.S. di
##################### alla Questura di #####################, per ragioni di
incompatibilità ambientale.
2. La ricorrente, premesso di aver notificato all'Amministrazione resistente, in
data 2 febbraio 2010, la decisione della cui ottemperanza qui si discute e, in
data 2 marzo 2010, un atto di significazione e diffida, afferma che non è stata
adottata dall'Amministrazione medesima alcuna concreta misura per conformare
l'azione amministrativa al vincolo derivante dal giudicato.
In particolare sostiene che non soltanto non si è data attuazione al giudicato,
ma con provvedimento del Capo della Polizia, Direttore generale del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, dell'8 febbraio 2010, adottato in asserita
ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio n. 7622 del 2009, disposta la
caducazione degli effetti del precedente decreto della stessa Autorità del 9
maggio 2006, è stato quindi ordinato il trasferimento della ricorrente dal
Commissariato di ##################### alla Questura di #####################,
con ciò configurandosi una palese inottemperanza al giudicato stesso.
Conclude quindi chiedendo, che questo Consiglio di Stato adotti le misure idonee
ad assicurare l'ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, provvedendo fin
d'ora, ove occorra, alla nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi della
perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente.
Motivi della decisione
1.Il ricorso è da accogliere.
Il Collegio riscontra infatti che il provvedimento, sopra citato, del Capo della
Polizia dell'8 febbraio 2010 non costituisce atto di ottemperanza al giudicato
di cui alla sentenza in epigrafe.
Nella sentenza, richiamata la relazione ispettiva prodotta sul caso in esame, si
è affermato che: "Nella relazione non si attestano dunque comportamenti della
dirigente idonei a motivare il provvedimento a suo carico; il suo trasferimento
è auspicato nel quadro di un normale avvicendamento. Né nella motivazione del
provvedimento (alterazione del clima di serenità, difficoltà relazionali con
soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, venir meno del rapporto di
collaborazione fra il funzionario e i suoi dipendenti) si specificano fatti, e
conseguenti valutazioni, atti a integrare e modificare il quadro delineato nella
relazione ispettiva, così da pervenire alla configurazione di un insieme di
comportamenti della dirigente tali da determinare la riferibilità a lei della
situazione ambientale formatasi nella struttura di cui era responsabile. Il
Collegio ritiene, cioè, insufficiente la motivazione del provvedimento
impugnato, in quanto non è stato escluso che la
situazione critica da superare fosse stata determinata da comportamenti impropri
dei soggetti con i quali il funzionario ha avuto rapporti e dal conseguentemente
doveroso comportamento del funzionario stesso".
Nel provvedimento del Capo della Polizia dell'8 febbraio 2010, adottato in
asserita ottemperanza della pronuncia giurisdizionale, richiamato che in essa
erano "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione", il
trasferimento della ricorrente alla Questura di ##################### è basato,
in particolare, sulle seguenti motivazioni: con la "necessità di perseguire
l'interesse pubblico alla migliore funzionalità degli uffici ed alla corretta
gestione delle risorse umane facenti capo all'Amministrazione in funzione della
realizzazione della missione istituzionale nel modo più efficiente ed efficace
possibile, bilanciandolo, se del caso, con le esigenze di carattere personale e
familiare della dr.ssa P., in ogni caso nel rispetto dei principi desumibili
dalla decisione emessa dal giudice amministrativo", considerato che "pur senza
invocare le prerogative di cui al comma 4 dell'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione ad un
trasferimento per incompatibilità ambientale, dall'istruttoria del procedimento
in argomento emerge comunque, anche prendendo in considerazione i soli elementi
conoscitivi all'epoca in possesso dell'Amministrazione, la inderogabile
necessità di confermare l'avvicendamento del funzionario nella dirigenza del
Commissariato di #####################", e considerato altresì che: "tale
inderogabile necessità non è in alcun modo correlata ad esigenze latamente
sanzionatorie di specifiche condotte riconducibili al funzionario, ma trova
esclusiva causa nel perseguimento dell'ottimale assetto funzionale
dell'Amministrazione, ricorrendo così quelle esigenze di servizio che
legittimano all'esercizio del potere di trasferimento d'ufficio riconosciuto dal
comma 3 del medesimo articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335"; "l'avvicendamento della dr.ssa P. dopo una prolungata
permanenza nell'incarico potesse già all'epoca trovare, e trovi comunque oggi,
giustificazione
nella necessità di assicurare sia un rinnovato impulso organizzativofunzionale
all'Ufficio, sia una diversificazione dei profili esperienzialiformativi del
funzionario stesso, indispensabili anche nell'ottica della progressione in
carriera".
2. La motivazione è ulteriormente svolta con l'articolazione delle ragioni già
esplicitate nelle parti sopra citate che, pur con il richiamo della vicenda
amministrativa precedente sfociata nel disposto del 9 maggio 2006, del quale
nessuna ulteriore motivazione è data, portano all'adozione del nuovo
provvedimento per motivi individuati, in sintesi, nella opportunità di un
avvicendamento giustificato dalle generali esigenze di efficiente organizzazione
dell'Amministrazione e, perciò, di ottimale formazione dei commissari della
Polizia di Stato, cui è funzionale il ricambio del personale sul territorio.
3. Dal confronto di tale motivazione con quanto statuito nella sentenza di
questo Consiglio emerge chiaramente l'elusione del giudicato, poiché con questo
si è censurato il provvedimento del 9 maggio 2006 per la sua carenza di ogni
adeguata e specifica motivazione sulle ragioni del trasferimento per
incompatibilità ambientale, dovendo perciò l'Amministrazione eventualmente agire
con un nuovo provvedimento idoneo a sanare tale vizio (salva ogni verifica in
caso di giudizio di ottemperanza) riguardo al trasferimento deciso per la detta
incompatibilità, essendo chiaramente questo il significato dell'espressione
"salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione", mentre, con il
provvedimento di cui qui si tratta, l'Amministrazione è pervenuta alla medesima
determinazione antecedente in nulla motivando sulla allora asserita
incompatibilità ambientale, come invece prescritto nella sentenza, e basando il
trasferimento stesso su ragioni del tutto diverse relative a generali
esigenze di funzionalità.
4. Ne consegue la fondatezza delle censure avanzate con il ricorso che deve
essere perciò accolto, con l'annullamento, per l'effetto, del sopra citato
provvedimento del Capo della Polizia, Direttore Generale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, in data 8 febbraio 2010, e la dichiarazione dell'obbligo
dell'Amministrazione di provvedere alla piena e completa esecuzione del
giudicato di cui alla decisione di questo Consiglio, n. 7622 del 2009, ad esito
della quale è stato annullato il precedente provvedimento del 9 maggio 2006, e
perciò, allo stato, alla reintegrazione della ricorrente nel Commissariato di
#####################.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito
della emanazione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento di temporanea
sospensione della determinazione del Capo della Polizia dell'8 febbraio 2010,
richiamato con nota depositata dall'Amministrazione in giudizio il 19 luglio
2010, adottato a seguito di ordinanza del TAR per le Marche, n. 350 del 2010,
con cui è stata accolta, ai fini del riesame, l'istanza cautelare avverso la
detta determinazione, risultando questa annullata per quanto sopra visto.
5. Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono
liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Sesta, pronunciando sul ricorso per
l'ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il
provvedimento del Capo della Polizia, Direttore generale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, dell'8 febbraio 2010, e ordina la reintegrazione della
ricorrente nel Commissariato di #####################.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento a favore della ricorrente
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00
(quattromila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.