T.R.G.A. Trentino-Alto Adige @@@@@@@, 10-06-2010, n. 174
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

La ricorrente espone di essere Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso la Questura di @@@@@@@, addetta alla redazione degli ordini di servizio e della programmazione settimanale.

Il giorno 16 gennaio 2009 la ricorrente consegnava, verso le ore 12:00 circa, alla dott.ssa @@@@@@@ (all'epoca Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, nonché Vice Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto della Questura), le due copie della programmazione settimanale e dell'ordine di servizio giornaliero, per il controllo e la firma.

Sennonché, subito dopo la consegna dell'ordine di servizio, la ricorrente si accorgeva, unitamente all'Assistente Capo @@@@@@@ @@@@@@@ ed all'Assistente Capo @@@@@@@ @@@@@@@, di avervi erroneamente indicato un Agente che, in realtà, si trovava ancora in congedo straordinario.

Resasi conto dell'errore, la signora - provvedeva ad avvisare immediatamente la dott.ssa - dell'accaduto, ritirava l'ordine di servizio al fine di provvedere alle rettifiche, rimanendo d'accordo che, apportate le correzioni, avrebbe provveduto immediatamente a riportare l'atto (in ogni caso, entro le 12:30), così da rispettare, nei modi e nei tempi, le rigorose direttive vigenti.

Al momento di ritornare dalla dott.ssa.., la ricorrente trovava, però, la porta del suo ufficio chiusa, con inserito il segnale luminoso di attesa.

Per oltre venti minuti la ricorrente percorreva il corridoio tra il proprio ufficio e quello della dott.ssa ..., senza giungere a risultati concreti, in quanto la porta rimaneva chiusa, con il segnale luminoso azionato.

La ricorrente destava anche l'attenzione di alcuni colleghi, e, in particolare, dell'Ispettore @@@@@@@ .... al quale chiedeva consiglio sul miglior comportamento da seguire in quelle circostanze.

L'ispettore le consigliava di bussare alla porta, scusandosi, per sottoporre alla firma della dott.ssa B. l'ordine del giorno rettificato. Quindi la ricorrente bussava alla porta dell'ufficio, entrava e, scusandosi per non aver atteso, rappresentava l'urgenza degli atti (l'ordine di servizio corretto da controllare e, successivamente, firmare). Depositava sulla scrivania l'ordine di servizio, senza che la dott.ssa B. muovesse alcuna osservazione su tale comportamento.

Per tutto il resto della giornata del 16 gennaio 2009, in cui la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa a stretto contatto con la dott.ssa B., quest'ultima non le ha mosso alcun rimprovero o osservazione.

Solo il giorno successivo, e precisamente il 17 gennaio 2009 (a seguito di un nuovo episodio verificatosi tra la ricorrente e la dott.ssa ..., per il quale era stato avviato analogo procedimento disciplinare, oggetto del ricorso n. 139/09), la signora .. veniva a conoscenza della sanzione disciplinare proposta dalla dott.ssa .... al Questore in relazione ai fatti accaduti il 16 gennaio 2009.

Su segnalazione della dott.ssa B., l'Amministrazione avviava un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, notificandole, in data 21 gennaio 2009, la lettera di con@@@@@@@zione degli addebiti, contenente l'espresso invito a presentare giustificazioni, documenti, chiedere l'audizione di testimoni od indicare le circostanze sulle quali chiedere ulteriori indagini o testimonianze (cfr. doc. 2 della ricorrente - ricorso n. 138/09).

Faceva seguito, in data 6 febbraio 2009, la presentazione da parte dell'incolpata delle proprie giustificazioni scritte (cfr. doc. 4 della ricorrente - ricorso n. 138/09). A sostegno di quanto dichiarato, la ricorrente chiedeva l'audizione di testi, ai sensi di legge, nelle persone dell'Ispettore Capo della P.S. @@@@@@@ ---- e dell'Assistente Capo della P.S. @@@@@@@ @@@@@@@.

Seguivano, rispettivamente il 12 e il 16 febbraio 2009, le audizioni dei testi @@@@@@@ e ...., in ordine alla dinamica dell'accaduto, i cui verbali venivano acquisiti al fascicolo disciplinare (cfr. doc. 4 della ricorrente - ricorso n. 138/09).

Conclusa l'assunzione delle prove testimoniali, il Questore di @@@@@@@, ritenuto di accogliere solo in parte le giustificazioni fornite dalla dipendente "nella misura in cui la condotta dell'incolpata fosse motivata dalla sua preoccupazione per la disposta, scrupolosa osservanza degli orari stabiliti sulla redazione ed esposizione dell'ordine di servizio giornaliero", con provvedimento del 23 febbraio 2009, infliggeva alla ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo orale, ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in relazione all'art. 14 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, per il seguente motivo: "nella mattina del 16.01.2009, entrava nell'Ufficio del Vice Capo di Gabinetto della questura, per sottoporre alla sua firma del carteggio urgente, nonostante fosse stato inserito all'esterno il segnale luminoso di attesa e nella stanza fosse già esistente, per conferimento, un altro dipendente" (doc. n. 1 della ricorrente - ricorso n. 138/09).

Avverso tale provvedimento, l'interessata proponeva, in data 12 marzo 2009, ricorso gerarchico al Capo della Polizia, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (ad oggi non ancora deciso), nonché ricorso giurisdizionale a questo Tribunale, depositato il 18 maggio 2009 (ricorso n. 138/09).

A fondamento del ricorso n. 138/09 la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. "Violazione dell'art. 32 d.p.r. 31.07.1995, n. 395";

2. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, del d.p.r. 25.10.1981 n. 737; violazione e/o falsa applicazione art. 14 DPR 28.10.1985 n. 782. Ancora: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; sviamento di potere; disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento".

Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si è formalmente costituita l'Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere nel prosieguo.

Successivamente, nei termini di rito, l'Amministrazione ha depositato una memoria, esponendo le proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Anche il procuratore della ricorrente ha depositato una memoria, a sostegno della propria difesa, alla quale ha allegato cinque documenti.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il procuratore dell'Amministrazione intimata ha eccepito la tardività e l'inutilizzabilità dei documenti allegati alla memoria della ricorrente depositata il 30 aprile 2010. Sentite le parti, il ricorso n. 138/09 è stato trattenuto in decisione.

Nel ricorso n. 139/09 la ricorrente espone che il giorno successivo ai fatti sopra descritti, cioè il 17 gennaio 2009, mentre prestava servizio presso l'Ufficio Servizi della Divisione Gabinetto, riceveva notizia da parte del Sovrintendente @@@@@@@, addetto alla Squadra di Gabinetto, della necessità di modificare l'ordine di servizio da svolgersi nella stessa mattinata (che era stato esposto il giorno precedente alle ore 13:00), nel punto riguardante la manifestazione contro l'apertura di una moschea, organizzata dalla Lega Nord di @@@@@@@ e la contestuale contromanifestazione.

La modifica dell'ordine di servizio riguardava il numero delle unità da impiegare e l'orario di presentazione sul posto del contingente, che veniva anticipato dalle ore 10:30 alle ore 9:45.

La suddetta modifica doveva essere sottoposta all'attenzione della dott.ssa B., per poi essere firmata dal Questore e, infine, esposta all'albo, affinché il personale interessato potesse prenderne visione e prepararsi tempestivamente ad eseguire il citato ordine di servizio di ordine pubblico.

A partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 8:30 circa del 17 gennaio 2009, la ricorrente cercava la dott.ssa B., la quale, però, non si trovava nel suo ufficio. Considerato il trascorrere del tempo, la ricorrente chiedeva ai colleghi e ai superiori presenti se avessero sue notizie, ma nessuno sapeva dove si trovasse (da programmazione settimanale, risultava che la dott.ssa B. avrebbe dovuto essere presente in ufficio, con normale orario d'ufficio). La ricorrente tentava anche di rintracciarla telefonicamente, senza ottenere, tuttavia, alcuna risposta.

Alle ore 9:00 circa, la ricorrente vedeva la dott.ssa B. nel corridoio antistante la Segreteria, intenta a parlare con l'Ass. @@@@@@@, e le comunicava di averla cercata per la modifica dell'ordine di servizio e, quindi, di non preoccuparsi se vedeva delle telefonate sul proprio cellulare. A tale affermazione l'interlocutrice rispondeva: "Ah, allora era Lei, ho visto la chiamata, ma non ho risposto.."

Nella concitazione e nell'evolversi della situazione, la ricorrente affermava ancora, con preoccupazione: "Sa dottoressa, nessuno sapeva dirmi nulla di Lei" e la dott.ssa B. rispondeva: "il Questore lo sapeva, ho preso un'ora di permesso autorizzato...che sarà successo mai??". E aggiungeva che, per casi di emergenze, era presente il Vice Questore Vicario.

A quel punto, la ricorrente aggiornava la dott.ssa B. sulle integrazioni e modifiche dell'ordine di servizio, segnalando l'urgenza, in quanto il servizio citato, comandato con orario 8:00/14:00, avrebbe dovuto avere inizio di lì a poco (9:45) ed il contingente doveva ancora ufficialmente venire a conoscenza delle modificazioni intervenute, nonché delle modalità di svolgimento concreto del servizio di ordine pubblico.

La dott.ssa B. riceveva la ricorrente dopo circa un'ora, intorno alle 10:00, quando il servizio di ordine pubblico era già iniziato.

Lo stesso giorno, la dott.ssa B. trasmetteva al Questore apposita segnalazione, mediante relazione di servizio, alla quale riferiva quest'ultimo episodio, evidenziando una "assoluta mancanza di rispetto" da parte della Vice Sovrintendente, posta in essere in presenza di altro funzionario (Ass. @@@@@@@ - cfr. doc. n. 3 della ricorrente - ricorso n. 139/09). Nell'occasione, la dott.ssa B. faceva riferimento anche all'episodio avvenuto il giorno precedente.

Di seguito, l'Amministrazione resistente avviava, anche in questo caso, un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, ai sensi del citato D.P.R. n. 737 del 1981, notificandole, in data 21 gennaio 2009, la lettera di con@@@@@@@zione degli addebiti, contenente l'espresso invito a presentare giustificazioni, documenti, chiedere l'audizione di testimoni od indicare le circostanze sulle quali chiedere ulteriori indagini o testimonianze (cfr. doc. n. 2 della ricorrente - ricorso n. 139/09).

Faceva seguito, in data 6 febbraio 2009, la presentazione da parte dell'incolpata della proprie giustificazioni scritte, tese a porre all'attenzione dell'istruttore la doverosità del comportamento tenuto, dettato da sopraggiunte esigenze di servizio e dalla situazione di emergenza, e come la stessa non fosse stata irrispettosa nei confronti della superiore, né avesse voluto esserlo, avendo agito in totale buona fede (cfr. doc. 4 della ricorrente - ricorso n. 138/09).

Ad ulteriore sostegno di quanto dichiarato, la ricorrente chiedeva l'audizione di testi, nelle persone dell'Ass. -- @@@@@@@, degli Ass.ti C. @@@@@@@ @@@@@@@ e --- del V. Sovr. ---, del Sovr. @@@@@@@ @@@@@@@, dell'Isp. C. @@@@@@@ --, dell'Ispettore C. @@@@@@@ --, del Sost. Comm. -P- e del V.Q.A. dott. ---.

Seguivano, rispettivamente nelle date 11, 12, 13, 16, 18 e 19 febbraio 2009, le audizioni di tutti i testi indicati dalla signora T. in ordine alla dinamica dell'accaduto, i cui verbali venivano parimenti acquisiti al fascicolo disciplinare (cfr. doc. n. 4 della ricorrente - ricorso n. 139/09).

Conclusa l'assunzione delle prove testimoniali, il Questore di @@@@@@@, ritenute ininfluenti le giustificazioni dell'interessata, nonché le dichiarazioni testimoniali assunte, con provvedimento del 23 febbraio 2009, infliggeva alla ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto, ai sensi dell'art. 3, punto 6 del citato D.P.R. 737 del 1981, in relazione all'art. 14 del D.P.R. n. 782 del 1985, con la seguente motivazione: "in data 17.01.2009, alle ore 9:00 circa, in presenza di un altro dipendente della Polizia di Stato, si rivolgeva in maniera irrispettosa al Vice Dirigente l'Ufficio di Gabinetto, giunto in Questura dopo la fruizione di un permesso orario autorizzato dal Questore, lamentando il mancato avviso, da parte del funzionario al personale di quell'ufficio, della sua ritardata assunzione del servizio" (cfr. doc. n. 1 della ricorrente - ricorso n. 139/09).

Il giorno stesso dell'accaduto, ossia il 17 gennaio 2009, la ricorrente apprendeva, alle ore 11:30, di essere stata trasferita, con effetto immediato, ad altro Ufficio, come risultava dal provvedimento esposto all'albo, ad appena due ore da quest'ultimo episodio.

Avverso il provvedimento disciplinare di irrogazione della sanzione del richiamo scritto, l'interessata, in data 22 aprile 2009, proponeva ricorso gerarchico al Capo della Polizia, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 (non ancora deciso), nonché ricorso giurisdizionale davanti a questo Tribunale, depositato il 18 maggio 2009 (ricorso n. 139/09).

A fondamento del ricorso n. 139/09 la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. "Violazione dell'art. 32 d.p.r. 31.07.1995, n. 395";

2. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, punto 6, del d.p.r. 25.10.1981 n. 737; violazione e/o falsa applicazione art. 14 D.P.R. 28.10.1985, n. 782; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 D.P.R. 28.10.1985, n. 782. Ancora: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; sviamento di potere disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; carenza di istruttoria. violazione del giusto procedimento".

Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si è formalmente costituita l'Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere nel prosieguo.

Successivamente, nei termini di rito, l'Amministrazione ha depositato una memoria, esponendo le proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Anche il procuratore della ricorrente ha depositato una memoria, a sostegno della propria difesa, alla quale ha allegato cinque documenti.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il procuratore dell'Amministrazione intimata ha eccepito la tardività e l'inutilizzabilità dei documenti allegati alla memoria della ricorrente depositata il 30 aprile 2010. Sentite le parti, anche il ricorso n. 139/09 è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In primo luogo, ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi in esame, ai fini di un'unica decisione.

2. In secondo luogo, con riferimento all'eccezione di tardività del deposito dei documenti allegati alle memorie depositate dalla ricorrente, in entrambi i giudizi, in data 30 aprile 2010, il Collegio ritiene di poter decidere i ricorsi a prescindere dall'esame di tali documenti.

3. Passando al merito, va esaminato, anzitutto, il primo motivo, proposto, con identico tenore, sia nel ricorso n. 138/09, sia nel ricorso n. 139/09.

La ricorrente, che riveste la carica di Vice Segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia di @@@@@@@, lamenta che, in occasione della con@@@@@@@zione degli addebiti, l'Amministrazione avrebbe omesso di comunicare all'Amministrazione centrale (nel caso specifico al Ministero dell'Interno), l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti di una dipendente che ricopre la carica di dirigente sindacale, in violazione dell'art. 32 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

Le censure non hanno pregio.

L'art. 32, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dispone che, dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale della Polizia di Stato appartenente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale "è data comunicazione, in occasione della notifica della con@@@@@@@zione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata".

Osserva il Collegio che la disposizione citata non è posta a tutela del dipendente (al quale viene comunicato l'avvio del procedimento disciplinare mediante l'atto di con@@@@@@@zione degli addebiti), ma del sindacato. Come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, la distinta informativa all'Amministrazione centrale, che a sua volta ne informa il sindacato, "non è preordinata a tutelare il dirigente sindacale, ma l'interesse del sindacato, che, ricevendo tale informativa, può verificare se i dirigenti sindacali sono destinatari di procedimenti disciplinari pretestuosi e antisindacali. In definitiva, l'informativa al sindacato costituisce un avviso di avvio del procedimento, eccezionalmente rivolto non al destinatario del procedimento medesimo, ma ad un soggetto terzo, portatore di un interesse strumentale. Infatti, in virtù di tale avviso, comunque, il sindacato non potrebbe partecipare al procedimento, ma consegue il diverso risultato di avere un monitoraggio dei procedimenti
disciplinari che hanno per destinatari i dirigenti sindacali. Se, allora, il soggetto tutelato è il sindacato, il dipendente non è leso dalla violazione del citato art. 32 del D.P.R. n. 395 del 1995 e non ha interesse a dedurla, non essendo ammessa la c.d. sostituzione processuale (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5723).

Ne consegue che la comunicazione alle organizzazioni sindacali non può essere considerata un presupposto di legittimità del procedimento disciplinare (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2005, n. 7114).

4. Si può ora procedere all'esame del secondo motivo del ricorso n. 138/09, con il quale la ricorrente con@@@@@@@ la legittimità della sanzione disciplinare del richiamo orale, per violazione di legge, nonché per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, sviamento di potere, disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del giusto procedimento.

Le doglianze sono fondate.

Va premesso che la condotta sanzionata è stata ricondotta dal Questore di @@@@@@@ "all'ipotesi disciplinare prevista dall'articolo 2 del D.P.R. n. 737/1981, in relazione all'articolo 14 del D.P.R. n. 782/1985".

L'art. 14 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 stabilisce che "il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio".

L'art. 2 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 disciplina la sanzione del richiamo orale, consistente "in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore", che può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.

Scopo della sanzione "è quello di dare un avviso al dipendente che ha commesso lievi trasgressioni (al fine di modificare il proprio comportamento, di per sé stesso non grave, traendone indicazioni per il futuro), ed anche di fornire un consiglio di esortazione ed avvertimento, finalizzato a correggere il modo di esplicare la propria attività" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2952).

Nel caso di specie, alla ricorrente viene con@@@@@@@to quanto segue: "nella mattina del 16.1.2009, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato T. T. entrava nell'Ufficio del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Dr.ssa --, Vice Dirigente l'Ufficio di Gabinetto della Questura, nonostante fosse stato inserito all'esterno il segnale luminoso di attesa e nell'ufficio fosse già presente, per conferimento, un altro dipendente...All'atto del suo ingresso ammetteva con quel Funzionario di essere consapevole del segnale di attesa, ma di avere comunque, carteggio urgente da sottoporre alla sua firma".

Osserva il Collegio che è pur vero che la valutazione sulla gravità dei fatti commessi dal pubblico dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce una tipica espressione della discrezionalità amministrativa, non sindacabile, in quanto tale, dal giudice amministrativo. Tuttavia, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, detta valutazione è comunque sindacabile se il provvedimento disciplinare - come nel caso in esame - appaia ictu oculi sproporzionato, nella sua severità, rispetto ai fatti accertati (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 21 agosto 2009, n. 5001; id. Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2438).

Orbene, nel procedimento che ha dato luogo alla sanzione del richiamo orale, ad avviso del Collegio non vi è concordanza fra la fattispecie punitiva ex art. 2 del D.P.R. n. 737 del 1981 e i fatti concreti che vengono puniti con l'atto impugnato.

Dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare e, in particolare, dalle testimonianze rese e dalle giustificazioni prodotte, risulta che la ricorrente era tenuta al rispetto di rigidi tempi di consegna dell'ordine di servizio giornaliero (la consegna doveva avvenire, improrogabilmente, entro le 12:30).

La ricorrente aveva provveduto per tempo a consegnare copia dell'ordine di servizio, ma verso le 12:00 si era avveduta di un errore e, essendo ancora in tempo, chiedeva al Vice Questore Aggiunto, dott.ssa B., di poter correggere l'errore, rimanendo d'accordo con quest'ultima che, non appena effettuate le correzioni, le avrebbe riportato immediatamente le copie, rispettando l'inderogabile termine di consegna.

Poco dopo le 12:00 la ricorrente era tornata nell'ufficio della dott.ssa B. con le copie corrette dell'ordine di servizio, ma la porta del suo ufficio era chiusa e il campanello esterno indicava il segnale luminoso dell'attesa.

La ricorrente non è entrata immediatamente nell'ufficio, rimanendo rispettosamente in attesa che la dott.ssa B. si liberasse. Solo quando il rigido termine di consegna stava per scadere, si è decisa a bussare alla porta, ad entrare, scusandosi subito del fatto di non avere atteso e facendo presente che si trattava dell'ordine di servizio corretto.

Ebbene, il comportamento tenuto dalla ricorrente nei confronti della superiore gerarchica, considerate le circostanze di fatto risultanti anche dalle testimonianze in atti, non appare irrispettoso: di fatto la ricorrente è venuta a trovarsi di fronte a due contrapposti doveri di rispetto: il dovere di rispettare l'ordine di consegna di un atto di ufficio entro le 12:30 (cui corrispondeva un suo impegno personale di correggere l'errore, precedentemente fatto, entro le 12:30) e il dovere di rispettare l'ordine di precedenza nell'accesso alla stanza del Vice Questore aggiunto, espresso attraverso il segnale luminoso.

La Vice Sovrintendente ha scelto di dare prevalenza all'ordine formale di consegna dell'atto entro le ore 12:30, anziché al contrastante ordine di attendere.

Ad avviso del Collegio il comportamento adottato dalla signora T. non può considerarsi sleale nei confronti dei superiori, né omissivo, né negligente, vale a dire che non ha i caratteri tipici delle azioni od omissioni che la sanzione disciplinare del richiamo orale intende punire.

Il Questore, pur riconoscendo che il comportamento della ricorrente era volto ad osservare scrupolosamente l'orario di consegna, ha deciso di accogliere solo parzialmente le giustificazioni presentate dalla ricorrente ("nella misura in cui la condotta tenuta dall'incolpata fosse motivata dalla sua preoccupazione per la...scrupolosa osservanza degli orari stabiliti sulla redazione ed esposizione dell'ordine di servizio giornaliero") e di infliggere alla ricorrente la sanzione del richiamo orale.

In conclusione, la decisione del Questore appare in contrasto con la citata normativa in materia di sanzioni disciplinari, abnorme, manifestamente ingiusta e sproporzionata rispetto al fatto con@@@@@@@to.

5. Va ora esaminato il secondo motivo del ricorso n. 139/09, con il quale la ricorrente con@@@@@@@ la legittimità della sanzione disciplinare del richiamo scritto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, punto 6, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e degli artt. 14 e 42 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, nonché per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, sviamento di potere, disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del giusto procedimento.

Anche queste doglianze sono fondate.

I fatti accaduti il successivo 17 gennaio 2009 sono stati ricondotti dal Questore di @@@@@@@ "all'ipotesi disciplinare prevista dall'articolo 3, punto 6, del D.P.R. n. 737/1981, in relazione all'articolo 14 del D.P.R. n. 782/1985".

Come già ricordato, l'art. 14 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 stabilisce che "il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio".

L'art. 3 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 disciplina la sanzione del richiamo scritto, consistente in una "dichiarazione di biasimo", con la quale viene punito, tra l'altro, "il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico" (art. 3, punto 6).

In tale occasione alla ricorrente è stato con@@@@@@@to quanto segue: "...in data 17.01.2009, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato T. T., si rivolgeva in maniera irrispettosa al Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr.ssa ---, Vice Dirigente l'Ufficio di Gabinetto, appena giunta in Questura dopo aver fruito di un permesso orario autorizzato, ritenuta responsabile di non aver dato avviso al personale della Squadra di Gabinetto, della sua ritardata assunzione del servizio".

Il Questore, dopo aver esaminato le giustificazione presentate dalla ricorrente e valutato tutte le relative dichiarazioni testimoniali assunte dal personale indicato dalla ricorrente nelle proprie giustificazioni, le ha ritenute "ininfluenti ai fini della valutazione disciplinare della specifica condotta tenuta dal Vice Sovrintendente T., estrinsecatasi esclusivamente nell'inosservanza dell'articolo 14 del D.P.R. n. 782/1985....laddove recita che: il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori". In particolare, il Questore ha ritenuto che "le suddette giustificazioni non sono accettabili, poiché il Vice Sovrintendente T., ancorché dichiaratamente abbia "sempre dimostrato di dare sia ai precedenti Capi di Gabinetto, che all'allora Vice Capo di Gabinetto, Dr.ssa B., ampia disponibilità, anche al di là dell'orario di servizio ed a qualsiasi ora, proprio per un diretto, rispettoso e collaborativo
rapporto professionale, avente come unico fine l'efficienza del servizio da svolgerè, avrebbe ugualmente dovuto tenere una condotta improntata all'osservanza del su richiamato articolo, che non contempla alcuna eccezione, neanche se dettata da sopraggiunte esigenze di servizio".

Osserva il Collegio che le sanzioni disciplinari devono essere graduate nella specie e nella misura, in relazione alla gravità delle violazioni con@@@@@@@te, non trascurando la personalità del trasgressore, la condotta di vita e la qualità del servizio, nonché le ragioni che hanno indotto il medesimo a tenere un comportamento conflittuale nei confronti delle regole, sulle quali si basa l'efficienza della struttura.

In particolare, la sanzione del richiamo scritto (con la quale sono puniti comportamenti distinti da lievi mancanze, caratterizzate da recidiva) si colloca al livello immediatamente superiore a quello del richiamo orale ed è generalmente inflitta quando gli ammonimenti dei richiami orali non producono effetti sul comportamento del trasgressore.

Ad avviso del Collegio la sanzione del richiamo scritto (inflitta alla ricorrente a distanza di un solo giorno dall'episodio che aveva dato luogo al richiamo orale) appare sproporzionata rispetto al comportamento con@@@@@@@to alla ricorrente.

Nella fattispecie il Collegio non intende negare che la ricorrente abbia mancato di rispetto nei confronti della sua superiore, nel momento in cui si è lamentata con lei del fatto che non abbia avvisato il personale in servizio del permesso autorizzato dal Questore e dell'assunzione posticipata del servizio. Tuttavia, va tenuto presente che la ricorrente si era rivolta alla dott.ssa B. "in maniera pacata", come testimoniato dall'Assistente di Polizia di Stato ... @@@@@@@ (cfr. doc. n. 4 della ricorrente - ricorso n. 139/09). Inoltre, va considerato il contesto in cui si è verificato l'episodio: vi era concitazione, dato che si trattava del delicato ordine di servizio relativo alla manifestazione contro l'apertura di una nuova moschea e alla contestuale contromanifestazione, ordine che era stato integrato all'ultimo momento; doveva essere urgentemente comunicato al personale interessato, il quale non era ancora informato del cambiamento di orario (anticipato rispetto a quello
dell'ordine precedente) e premeva sulla ricorrente per avere delucidazioni urgenti in merito (cfr. testimonianze dell'Assistente ---e del Vice Sovrintendente --- - doc. n. 4 della ricorrente - ricorso n. 139/09).

In definitiva, la sanzione disciplinare in concreto inflitta alla ricorrente (richiamo scritto) appare non adeguata e soverchiante, se si tiene conto, da un lato che ha agito per eccesso di diligenza, con l'intento di adempiere puntualmente ai propri compiti, in un contesto difficile, d'altro lato che la Vice Sovrintendente T., nella normalità del suo lavoro (come lo stesso Questore pone in rilievo) offre "ampia disponibilità, anche al di fuori dell'orario di servizio, e a qualsiasi ora", avendo "come unico fine l'efficienza del servizio da svolgere".

6. Per le ragioni sopra espresse sia il ricorso n. 138/09, sia il ricorso n. 139/09 sono da accogliere, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

7. Resta da esaminare la domanda di risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, presentata dalla ricorrente in entrambi i ricorsi.

La ricorrente premette di essere affetta, sin dal 1998, dalla malattia di Crohn, ossia da un'infiammazione cronica dell'intestino di origine psicosomatica, per la quale ha dovuto subire un intervento chirurgico di resezione ileo - cecale (cfr. doc.ti 1 e 2 depositati il 20 aprile 2010).

La ricorrente afferma che, a seguito degli episodi che hanno dato luogo alle due sanzioni disciplinari sopra descritte e al suo immediato trasferimento d'ufficio all'Ufficio Servizi della Divisione Polizia Anticrimine, Posto di Polizia presso l'Ospedale, la sua malattia si sarebbe riacutizzata, costringendola a chiedere il rientro, già il 23 settembre 2009, nella sede principale, in Questura (trasferimento mai avvenuto perché, nel frattempo, la ricorrente aveva chiesto anche il trasferimento ministeriale presso altro Ufficio, non dipendente dalla Questura, successivamente autorizzato, presso la Zona telecomunicazioni -----).

La domanda non può essere accolta.

E' noto che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, dal quale deriva la lesione in capo al soggetto titolare dell'interesse legittimo, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, affinché si configuri una responsabilità dell'apparato amministrativo procedente; occorre infatti la prova dell'esistenza di un danno, l'accertamento del nesso di causalità diretta tra l'evento dannoso e l'operato dell'Amministrazione e, infine, l'imputazione alla pubblica amministrazione dell'elemento dannoso a titolo di dolo o colpa (cfr, da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038).

Va aggiunto che la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c, in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato art. 2697 c.c, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa).

Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che la ricorrente ha allegato tardivamente la prova della riacutizzazione della malattia di Crohn (cfr. quanto esposto sub 2), la stessa non ha comunque dimostrato il nesso causale tra la riacutizzazione della malattia e gli episodi oggetto dei presenti giudizi.

In assenza della prova suddetta la domanda di risarcimento danni non può comunque essere accolta, neppure in via equitativa: "In materia di risarcimento del danno, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell'onere della prova e non invece l'onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in materia di interessi legittimi. Il giudice può intervenire in via suppletiva, con la liquidazione equitativa del danno, solo quando non possa essere fornita la prova precisa del "quantum" di danno, ma resta fermo che l'"an" del danno va provato dall'interessato. Né si può invocare la consulenza tecnica d'ufficio, perché questa non è un mezzo di prova, ma strumento di valutazione delle prove già fornite dalle parti. Pertanto, il giudice non può disporre una c.t.u., pena la violazione del principio di parità delle parti, per accertare l'an del danno dedotto (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1716).

8. La particolarità delle questioni trattate e giusti motivi suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il contributo unificato dei due ricorsi va posto a carico dell'Amministrazione soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di @@@@@@@ - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa loro riunione, sui ricorsi n. 138/09 e n. 139/09:

o ACCOGLIE i ricorsi e, per l'effetto, annulla tutti gli atti ivi impugnati;

o RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni in entrambi i ricorsi.

Spese di entrambi i giudizi compensate.

I contributi unificati vanno posti a carico dell'Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in @@@@@@@ nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Hugo Demattio, Consigliere

Marina Rossi Dordi, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore