CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2010, n. 7976
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal signor ############### per l'annullamento del provvedimento con il quale è stato escluso dal concorso pubblico riservato ai volontari in ferma prefissata indetto con dm 21 novembre 2008, e per l'annullamento del bando stesso nella parte in cui (art. 2 comma 4) commina l'esclusione nel caso di presentazione di domande di partecipazione a più concorsi.

L'appello è infondato.

Deve infatti osservarsi che l'esclusione è stata pronunciata nel momento in cui l'interessato era già stato arruolato in servizio e nominato allievo agente della Polizia di Stato in esito alla selezione concorsuale, in un momento, quindi, in cui la fase finalizzata al controllo del possesso dei requisiti per la partecipazione era ormai esaurita: e se può convernirsi con l'Amministrazione che il riscontro della mancanza dei requisiti necessari per la partecipazione può, con determinate garanzie, condurre all'annullamento della nomina anche in costanza di rapporto, deve tuttavia osservarsi, con il Tar, che un tale provvedimento sconta l'onere di agire in autotutela, mediante l'autoannullamento del provvedimento ammissivo che già esplica i propri effetti.

A ciò deve essere aggiunto che, nel caso di specie, al di là del dato testuale, non si può parlare di mancanza di requisiti se non in senso molto lato, come rende palese l'esame dell'art. 2 comma 4 del bando di concorso, che così recita: "i candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa, pena l'esclusione dal concorso". I requisiti di partecipazione, infatti, devono per definizione essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, mentre la mancata presentazione "nello stesso anno" di altre domande può essere accertata solo nel corso del tempo, anche successivamente alla presentazione di una prima domanda, ed anche dopo l'ammissione ad un primo concorso. Come è evidente, la disposizione in esame deve allora essere interpretata (non nel senso di rappresentare un
requisito di partecipazione al primo concorso, ma) nel senso che non possono essere presentate domande di partecipazione a più concorsi del tipo specificato nella norma; e che, ove siano presentate, le domande successive non possono comportare l'ammissione alla procedura concorsuale.

Ne deriva che la tesi dell'Amministrazione, che, come si è premesso, fa leva sul principio della riscontrata mancanza del possesso di un requisito di partecipazione, non coglie nel segno; mentre assume rilevanza la circostanza che l'interessato, dopo aver presentato le ulteriori domande di partecipazione ad altri concorsi (per l'arruolamento nella Polizia penitenziaria e nell'arma dei Carabinieri), non ha poi partecipato alle relative prove concorsuali, così determinando per facta concludentia la rinuncia alle stesse e impedendo comunque l'effetto preclusivo previsto dal bando.

In conclusione, l'appello non è fondato e deve essere respinto, ma sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.