CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2010, n. 7976
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar
del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal signor ############### per
l'annullamento del provvedimento con il quale è stato escluso dal concorso
pubblico riservato ai volontari in ferma prefissata indetto con dm 21 novembre
2008, e per l'annullamento del bando stesso nella parte in cui (art. 2 comma 4)
commina l'esclusione nel caso di presentazione di domande di partecipazione a
più concorsi.
L'appello è infondato.
Deve infatti osservarsi che l'esclusione è stata pronunciata nel momento in cui
l'interessato era già stato arruolato in servizio e nominato allievo agente
della Polizia di Stato in esito alla selezione concorsuale, in un momento,
quindi, in cui la fase finalizzata al controllo del possesso dei requisiti per
la partecipazione era ormai esaurita: e se può convernirsi con l'Amministrazione
che il riscontro della mancanza dei requisiti necessari per la partecipazione
può, con determinate garanzie, condurre all'annullamento della nomina anche in
costanza di rapporto, deve tuttavia osservarsi, con il Tar, che un tale
provvedimento sconta l'onere di agire in autotutela, mediante l'autoannullamento
del provvedimento ammissivo che già esplica i propri effetti.
A ciò deve essere aggiunto che, nel caso di specie, al di là del dato testuale,
non si può parlare di mancanza di requisiti se non in senso molto lato, come
rende palese l'esame dell'art. 2 comma 4 del bando di concorso, che così recita:
"i candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di
partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della
Croce Rossa, pena l'esclusione dal concorso". I requisiti di partecipazione,
infatti, devono per definizione essere posseduti al momento della presentazione
della domanda di partecipazione, mentre la mancata presentazione "nello stesso
anno" di altre domande può essere accertata solo nel corso del tempo, anche
successivamente alla presentazione di una prima domanda, ed anche dopo
l'ammissione ad un primo concorso. Come è evidente, la disposizione in esame
deve allora essere interpretata (non nel senso di rappresentare un
requisito di partecipazione al primo concorso, ma) nel senso che non possono
essere presentate domande di partecipazione a più concorsi del tipo specificato
nella norma; e che, ove siano presentate, le domande successive non possono
comportare l'ammissione alla procedura concorsuale.
Ne deriva che la tesi dell'Amministrazione, che, come si è premesso, fa leva sul
principio della riscontrata mancanza del possesso di un requisito di
partecipazione, non coglie nel segno; mentre assume rilevanza la circostanza che
l'interessato, dopo aver presentato le ulteriori domande di partecipazione ad
altri concorsi (per l'arruolamento nella Polizia penitenziaria e nell'arma dei
Carabinieri), non ha poi partecipato alle relative prove concorsuali, così
determinando per facta concludentia la rinuncia alle stesse e impedendo comunque
l'effetto preclusivo previsto dal bando.
In conclusione, l'appello non è fondato e deve essere respinto, ma sussistono
apprezzabili motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di
questo grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.