REPUBBLICA ITALIANA   Sent.n.172/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Cons. Pasquale DADDABBO                       PRESIDENTE F.F.

Cons. Antongiulio MARTINA                  COMPONENTE

Ref. Daniela MORGANTE                          COMPONENTE RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29545 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti del Sig. @@@@@@@ @@@@@@@, nato il -

Visto l’atto di citazione depositato il 15 settembre 2009, iscritto al  n. 403/05/PCN del registro della Procura regionale, con il quale la medesima Procura regionale ha chiesto la condanna dell’odierno convenuto al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno della complessiva somma di € 27.554,00 o della diversa somma giudizialmente accertata, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero in subordine secondo il tasso di inflazione misurato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento del patrimonio dell’ Ente danneggiato e fino alla pubblicazione della sentenza, con gli interessi legali da quella data, fino all’effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e con vittoria delle spese di giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2010, con l’assistenza del Segretario dott. -

Ritenuto in

FATTO

1. Il Procuratore regionale, con atto di citazione in data 9 settembre 2009, depositato il 15 settembre 2009, ha  convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il Sig. @@@@@@@ @@@@@@@ per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della complessiva somma di € 27.554,00 o di quella diversa giudizialmente accertata, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., aumentata del maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento del patrimonio dell’ Ente danneggiato e fino alla pubblicazione della sentenza, con gli interessi legali da quella data fino all’effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e con vittoria delle spese di giudizio.

Espone il Procuratore Regionale che con nota n. 600.C.CONT.501.93 del 14.03.2005 la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici  del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, denunciava dei fatti fonti di danno erariale connessi ad un incidente automobilistico occorso in data 29 gennaio 1993 e causato ad un’autovettura ed a personale dell’Amministrazione della Polizia di Stato. Più nel dettaglio, in quella data, alle ore 11,15 circa, il convenuto @@@@@@@ @@@@@@@, alla guida dell’autovettura targata Polizia @@@@@@@ unitamente al collega Ass. @@@@@@@ @@@@@@@, terzo trasportato, percorreva la -: in tal contesto, nonostante la presenza di asfalto reso viscido dalla pioggia, nonché la concomitante insistenza di un segnale di intersezione con diritto di precedenza su 2 incroci e il segnale di linea continua di mezzeria, il convenuto effettuava un sorpasso nei confronti di un furgone che lo precedeva, invadendo la corsia opposta, in quel frangente occupata dall’autovettura Wv Polo targata LE/@@@@@@@ condotta dal Sig. @@@@@@@ @@@@@@@. Sul luogo non venivano rinvenuti segni di frenata.

Con sentenza n. 2171 dell’8 novembre 2004 il Tribunale di Lecce affermava l’ascrivibilità dell’incidente suindicato esclusivamente alla condotta di guida imprudente e imperita dell’odierno convenuto. In proposito, argomentava che dal rapporto della locale stazione dei Carabinieri e dalla CTU risultava chiaramente che l’impatto avvenne nella corsia di marcia di pertinenza del conducente dell’auto antagonista, invasa dal @@@@@@@: l’estrema violenza dell’urto mostra che la velocità dell’auto guidata dal convenuto, in fase di sorpasso di un autofurgone che lo precedeva nello stesso senso di marcia, era notevolmente elevata e certamente inadeguata alle condizioni della strada bagnata dalla pioggia, in prossimità dell’incrocio, regolarmente presegnalato. Concludeva la sentenza per la riconducibilità dell’evento dannoso direttamente ed esclusivamente al comportamento imprudente ed imperito del convenuto, riconoscendo quindi a suo carico la totale responsabilità – in termini di colpa – per l’occorso e nulla addebitando invece al conducente dell’auto antagonista, la cui condotta di guida veniva giudicata esente da colpa, anche sotto il profilo concorsuale ex art. 2054 comma 2 c.c., dal momento che egli nulla poté fare per evitare l’incidente, a fronte dell’imprevedibile e repentina occupazione della sua corsia di marcia, che egli stava regolarmente percorrendo, da parte del veicolo che gli proveniva di fronte condotto, per l’appunto, dal @@@@@@@. 

La vicenda processuale oggetto della predetta sentenza traeva origine dall’azione risarcitoria intrapresa nel febbraio 1994 dal Sig. @@@@@@@ @@@@@@@, conducente dell’autovettura antagonista, nei confronti sia del @@@@@@@, conducente dell’autoveicolo della Polizia di Stato e odierno convenuto, che del Ministero dell’Interno, proprietario del suddetto autoveicolo, nonché di Assitalia S.p.a., quale compagnia assicuratrice per la RCA dei veicoli di proprietà del Ministero dell'Interno. Nell'instaurato giudizio civile il Sig. @@@@@@@ @@@@@@@ ed il Ministero dell'Interno proponevano domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore @@@@@@@ e della Compagnia assicurativa del veicolo da questi condotto, chiamata in causa, al fine di ottenere il risarcimento, rispettivamente, del danno biologico e di quello materiale conseguente al danneggiamento del veicolo di servizio e alla mancata resa della prestazione lavorativa da parte degli agenti @@@@@@@ e @@@@@@@, per alcuni mesi assenti dal servizio a causa delle lesioni riportate. Dette domande riconvenzionali venivano rigettate, per l’appunto riconoscendosi l’esclusiva responsabilità del @@@@@@@ nella causazione del sinistro e delle relative conseguenze dannose, senza alcuna ascrivibilità al @@@@@@@.

Alla luce della ricostruzione dei fatti operata in sede giudiziale, la Procura ha evidenziato quindi che l’incidente stradale occorso e le conseguenze dannose che ne sono scaturite sono direttamente ed unicamente addebitabili alla condotta di guida gravemente colposa osservata nella circostanza dal convenuto, caratterizzata da grave imprudenza per aver effettuato un sorpasso in presenza di segnaletica che vietava tale manovra ed in circostanze di tempo e di fatto che sconsigliavano la tenuta di una velocità che è risultata essere non prudenziale né giustificata da particolari urgenze operative. In proposito argomentava il Requirente che le affermazioni formulate dal convenuto in sede deduttiva a seguito della notifica del prescritto invito a dedurre non fossero state sufficienti ad escludere la sua personale responsabilità a titolo di colpa grave. Reputava inoltre infondata l’eccezione di prescrizione, alla luce della avvenuta instaurazione di un giudizio civile nei confronti del @@@@@@@ @@@@@@@ e del Ministero dell’Interno, sia pur ad opera del conducente dell’autovettura antagonista nel sinistro stradale, ritenuta dalla Procura idonea a interrompere il corso della prescrizione.

La Procura ha altresì posto in luce che, a seguito dell’impatto, l’Amministrazione dell’Interno subiva i seguenti danni patrimoniali, non altrimenti risarciti: l’autovettura di proprietà dell’Amministrazione riportava danni materiali per € 4.803,05, ai quali andavano aggiunti quelli derivanti dalla mancata resa della prestazione lavorativa da parte del @@@@@@@ e del collega @@@@@@@, terzo trasportato, per la malattia connessa alle lesioni riportate nel descritto incidente stradale per relativi danni patrimoniali quantificati in complessivi € 22.751,00 (£ 54.352.512), corrispondenti a £ 24.247.910 per l’assenza del convenuto dal servizio, iniziata il 29/01/1993 e terminata il 23/11/1993, e a £. 19.804.602 per l’assenza dal servizio di @@@@@@@ @@@@@@@ dal 29/01/1993 al 28/09/1993.

2. Nella memoria depositata il 24 febbraio 2010 il convenuto ha eccepito in primis l’inammissibilità dell’azione per intervenuta prescrizione ai sensi dei commi 2 e 2-ter della legge n. 20/1994, essendo decorsi ben oltre cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (29 gennaio 1993) - trattandosi invero di evento che non può ritenersi in alcun modo occultato o sconosciuto all'Amministrazione danneggiata, così che la stessa avrebbe potuto agire tempestivamente per la contestazione e la richiesta di ristoro per il medesimo danno - e trattandosi di fatto antecedente al 15 novembre 1993 e dunque da ritenersi comunque prescritto al 31.12.1998. Ha dedotto altresì che quand'anche si possa ipotizzare la decorrenza del termine prescrizionale dalla data in cui è divenuto certo l'ammontare del danno azionato, all'interno dell'atto di citazione introduttivo del giudizio vengono indicate le date in cui è cessata la malattia degli agenti @@@@@@@ e @@@@@@@, corrispondenti rispettivamente al 23.11.1993 e al 28.9.1993, con conseguente decorso della prescrizione anche a volerla computare prendendo a riferimento le suddette date.

Ha poi contestato la fondatezza della tesi del Requirente secondo cui il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto a mezzo della citazione notificata da parte del Sig. @@@@@@@, conducente del veicolo antagonista, nei confronti del Sig. @@@@@@@, del Ministero dell'Interno e della compagnia assicurativa Assitalia, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno subito. Ha argomentato al riguardo che detta citazione, in quanto finalizzata all'accertamento dell'esistenza di una obbligazione in capo al sig. @@@@@@@, ma esclusivamente in favore della controparte privata, non può costituire atto idoneo ad interrompere la prescrizione in ordine all'accertamento di tutt'altra obbligazione, eventualmente esistente tra soggetti estranei al precedente rapporto. Ciò a fortiori in quanto, nel giudizio introdotto dal predetto atto di citazione e conclusosi con sentenza del Tribunale di Lecce n. 2171/2004, Il Ministero dell'Interno non ha formulato alcuna domanda risarcitoria nei confronti del sig. @@@@@@@ @@@@@@@; al contrario, nel medesimo giudizio, l'Amministrazione predetta ha sostenuto la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella determinazione del sinistro. Pertanto, il giudizio istaurato con la predetta citazione non aveva a oggetto l'accertamento della responsabilità di @@@@@@@ @@@@@@@ per i danni subiti dall'Amministrazione e rivendicati in sede erariale; né le domande avanzate dal Ministero dell'Interno nel medesimo giudizio erano state fondate sulla ritenuta esistenza di responsabilità del @@@@@@@ per il medesimo sinistro. Alla luce di quanto sopra, in assenza di qualsiasi contestazione e richiesta avanzata dal Ministero dell'Interno nei confronti del proprio dipendente, e in presenza anzi della espressa affermazione di responsabilità esclusiva in capo a soggetto terzo per la determinazione del medesimo sinistro, concludeva il convenuto per l'inidoneità degli atti del giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 2171/2004 a costituire atto interruttivo della prescrizione della pretesa erariale, soggiungendo altresì che non risulta alcun ulteriore e diverso atto di costituzione in mora notificato nei propri confronti ai fini del risarcimento del danno eventualmente subito dall'Amministrazione di appartenenza per i fatti narrati.

Ha poi eccepito l’infondatezza della pretesa risarcitoria richiamando la polizza assicurativa all’epoca stipulata dal Ministero dell'Interno con la Compagnia Assitalia Spa per i veicoli appartenenti allo Stato a copertura di tutti i danni, ivi inclusi gli indennizzi derivanti da infortuni subiti dai dipendenti, conseguenti all'utilizzo e alla guida dei veicoli di proprietà del Ministero utilizzati in occasione di missioni o per adempimento di servizio (art. 1 delle condizioni di assicurazione), ponendo in luce che detta garanzia è operante, per espressa previsione contrattuale, anche per gli infortuni dovuti a fatti avveratisi per imprudenza e negligenza grave degli operatori di servizio e che pertanto, in esecuzione della predetta polizza assicurativa (art. 7 e 10 del contratto), l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto riscuotere l’indennizzo spettantele per la mancata prestazione lavorativa, conseguente all'infortunio subito in occasione del sinistro in questione, da parte del convenuto e del @@@@@@@ e, per tale via, essere tenuta indenne dai danni suddetti che il Requirente ascrive invece alla condotta colposa del convenuto.

Il convenuto ha altresì eccepito l’inesistenza della propria responsabilità, a titolo di colpa grave, per la determinazione del sinistro di che trattasi. Ha richiamato in tal senso le relazioni di servizio predisposte dall’Amministrazione dell'Interno a conclusione delle indagini istruttorie compiute nell'imminenza dei fatti e, in particolare, la relazione a firma del Dirigente Vicequestore aggiunto Dott. @@@@@@@ del 9 febbraio 1993, nonché la tesi sostenuta dalla stessa Amministrazione nell'atto giudiziale del 27.05.94, a firma dell'Avvocato dello Stato, con il quale si formulava domanda risarcitoria per gli stessi danni lamentati in sede erariale esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo antagonista, ascrivendosi soltanto a quest’ultimo la responsabilità del medesimo ed escludendola in capo al @@@@@@@. Ha poi escluso che la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal Prof. @@@@@@@ @@@@@@@, abbia accertato la dinamica del sinistro con margini di certezza tali da poter affermare al di là di plausibili dubbi la responsabilità esclusiva dell'odierno convenuto e di poter escludere del tutto che il conducente del veicolo antagonista non abbia concorso a cagionare il sinistro, anche in relazione alla velocità alla quale viaggiava e allo stato dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di una curva che limitava la visuale e del manto stradale bagnato, con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria formulata in sede erariale in misura proporzionale all'apporto causale imputabile all’altro conducente.

Alla luce di quanto sopra, il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea poiché inammissibile per intervenuta prescrizione e poiché infondata per non ascrivibilità al convenuto di responsabilità per colpa grave; in subordine ha chiesto di accertare l'esistenza di un mero concorso di colpa imputabile al convenuto, con conseguente riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, nonché l’esercizio del potere riduttivo, tenuto conto delle particolari condizioni in cui l'evento dannoso            è maturato e delle conseguenze dannose già subite dal convenuto.

3. All’odierna udienza le parti hanno ribadito le domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate nei rispettivi atti processuali.

Con specifico riguardo all’eccepita prescrizione l’Organo Requirente ha richiamato la costituzione in mora del 13.2.2003 e, ricordando che la prescrizione non corre sino a quando il diritto non può essere fatto valere, ha rappresentato che tale condizione non si è integrata sino a quando, a seguito della sentenza civile n. 2171 dell’8.11.2004, non vi è stato un preciso accertamento di responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro in questione, considerato che, sino a quel momento, vi era sostanziale incertezza in ordine alla riconducibilità o meno dell’incidente all’esclusiva responsabilità del Sig. @@@@@@@.

Considerato in

DIRITTO

1. Occorre in primis esaminare l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall’odierno convenuto @@@@@@@ @@@@@@@, la quale si appalesa fondata.

Al riguardo, va anzitutto brevemente richiamata la disciplina della prescrizione della pretesa erariale. Essa costituisce oggetto di specifica disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994, n. 20, ai sensi del quale “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”. Disposizioni transitorie in materia sono poi sancite dai commi 2-bis e 2-ter.

Per gli aspetti che non costituiscono oggetto di speciali disposizioni, l’istituto della prescrizione, quand’anche riferito alle ragioni erariali, trova la sua disciplina nelle norme generali contenute nel codice civile, tra le quali rilevano in particolare le seguenti disposizioni. Ai sensi dell’art. 2934, comma 1, c.c., “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. In base all’art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. L’art. 2943 c.c., nell’individuare le fattispecie di “Interruzione (della prescrizione) da parte del titolare”, prevede che “1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (… .) 2 (…) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. (…)
4. (…) da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)
”. L’art. 2945, in materia di “Effetti e durata dell’interruzione” della prescrizione, stabilisce che
1. Per effetto dell`interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.
2. Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell`art. 2943
(notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. 3. Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
4. (…)
”.

2. Poste le pertinenti premesse normative, va osservato che nel presente giudizio si tratta di un sinistro stradale occorso il 29 gennaio 1993, foriero dei pregiudizi patrimoniali azionati dall’Organo Requirente, individuati nei danni materiali all’autovettura di proprietà dell’Amministrazione per € 4.803,05 (quale differenza tra il valore commerciale di Lire 9.800.000 riferito al gennaio 1993 e il valore residuo del relitto pari a Lire 500.000, nota Ufficio Tecnico Erariale di Lecce 22.9.1993 prot. 5616/1248/93) e in quelli conseguenti alla mancata resa della prestazione lavorativa da parte del @@@@@@@ @@@@@@@ e del collega @@@@@@@ @@@@@@@, terzo trasportato, per malattia connessa alle lesioni riportate nell’incidente, per complessivi € 22.751,00 (£ 54.352.512), corrispondenti a £ 24.247.910 per l’assenza del convenuto dal servizio terminata il 23/11/1993 e a £. 19.804.602 per l’assenza dal servizio di @@@@@@@ @@@@@@@ sino al 28/09/1993. Pertanto alle suddette date, rispettivamente del 29/1/1993, 23/11/1993 e 28/9/1993, può reputarsi integralmente “verificato il fatto dannoso” con riferimento, rispettivamente ai danni materiali occorsi all’autovettura e al pregiudizio da mancata resa della prestazione lavorativa per malattia da parte del convenuto @@@@@@@ @@@@@@@ e del collega @@@@@@@ @@@@@@@, danni tutti evidentemente dipendenti dal sinistro stradale, con conseguente decorso della relativa prescrizione.

Va inoltre evidenziato come dagli atti di causa risulti che l’Amministrazione ha avuto contezza pressoché immediata dell’incidente stradale e del coinvolgimento nel medesimo dell’odierno convenuto in qualità di conducente nonché dei danni occorsi in quella sede, sia all’autovettura, sia alle persone dei soggetti coinvolti, come emerge dalle relazioni di servizio redatte dai competenti organi amministrativi nell’immediatezza del sinistro, in ordine alla dinamica del medesimo e ai danni riportati dalla vettura. Contezza pressoché contestuale vi è stata da parte dell’Amministrazione altresì in ordine al pregiudizio derivante dalla mancata resa della prestazione lavorativa, per tutta l’assenza dei dipendenti @@@@@@@ e @@@@@@@ a causa della malattia originata dalle lesioni riportate nel sinistro stradale. La consapevolezza da parte dell’Amministrazione dell’Interno in ordine all’incidente stradale occorso, al coinvolgimento nel medesimo dell’odierno convenuto in qualità di conducente nonché dei danni occorsi in quella sede, sia all’autovettura, sia alle persone dei soggetti coinvolti emerge altresì con evidenza dalla domanda riconvenzionale risarcitoria al riguardo dalla stessa dispiegata nel prefato giudizio civile innanzi al Tribunale di Lecce, definito con la richiamata sentenza n. 2171/2004.

3. Ciò posto, occorre verificare se dalle suddette date di decorso iniziale del termine prescrizionale a oggi si siano verificati degli eventi interruttivi che rendano tuttora azionabili le ragioni erariali.

Al riguardo, con riferimento al giudizio risarcitorio civile definito con la prefata sentenza del Tribunale di Lecce, è da escludersi che la prescrizione possa ritenersi interrotta ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 2943 c.c.

Invero, il comma 1 dell’art. 2943 c.c. (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio …”) non viene evidentemente in soccorso, essendo stato detto giudizio instaurato da @@@@@@@ e non dall’Amministrazione dell’Interno.

Deve inoltre escludersi che possa avere valenza interruttiva ai sensi del comma 2 dell’art. 2943 c.c. la domanda riconvenzionale spiegata nel suddetto giudizio civile dal Ministero dell’Interno e dall’odierno convenuto nei confronti del Sig. @@@@@@@. Invero, “la domanda proposta nel corso di un giudizio” cui il prefato comma 2 riconosce valenza interruttiva della prescrizione deve essere proposta nei riguardi del soggetto passivo della pretesa erariale, non potendo a tal fine rilevare domande giudiziali proposte nei confronti di altri soggetti.

Invero, l’azione di responsabilità amministrativa è volta a far valere una pretesa di natura risarcitoria e come tale di carattere relativo, rivolta nei confronti di un soggetto passivo determinato. Trattandosi dunque di un diritto di credito e dunque di una pretesa relativa, l’esercizio del diritto dotato di valenza interruttiva della prescrizione non può che essere quello rivolto verso il soggetto passivo dell’obbligazione, non potendo rilevare ai suddetti fini interruttivi nei confronti di un determinato soggetto atti che manifestino l’esercizio del diritto nei riguardi di soggetti diversi, come è nel caso la domanda riconvenzionale spiegata dal Ministero dell’Interno nei confronti del @@@@@@@ nel prefato giudizio innanzi al Tribunale di Lecce.

Ciò è tanto vero che, nell’ambito della disciplina generale delle obbligazioni, al fine di derogare al suddetto principio dell’incomunicabilità a terzi dell’effetto interruttivo della prescrizione dell’atto di esercizio del diritto di credito esplicato nei riguardi di un determinato soggetto, il Legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre un’apposita previsione derogatoria, quale quella contenuta nell’art. 1310 c.c., che fa riferimento all’esclusiva fattispecie della solidarietà dal lato debitorio o creditorio, nella quale la peculiare conformazione del rapporto obbligatorio, caratterizzata dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo del rapporto medesimo (art. 1292 c.c.), giustifica che abbiano effetto anche “riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” in solido gli “atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido oppure uno dei creditori interrompe la prescrizione contro il comune debitore”.

Tale ipotesi derogatoria manifestamente non ricorre nel caso de quo, dal momento che alcun rapporto di responsabilità solidale è ravvisabile nei riguardi dell’Amministrazione tra il Sig. @@@@@@@ e l’odierno convenuto. Anzi, si è già detto come la citata sentenza del Tribunale di Lecce abbia inequivocabilmente escluso ogni responsabilità del @@@@@@@ nella determinazione del sinistro e come l’Amministrazione, nel proporre domanda riconvenzionale in ordine agli stessi fatti e danni che sono oggetto della pretesa attorea nell’odierno giudizio, abbia indirizzato tale domanda nei riguardi del solo @@@@@@@ e non anche dell’odierno convenuto @@@@@@@, pur parte del suddetto giudizio civile, con ciò manifestando semmai proprio l’opposto intento di non esercitare nella sede civile alcuna pretesa risarcitoria nei riguardi del @@@@@@@ medesimo.

4. Escluso quindi che la domanda riconvenzionale esplicata dall’Amministrazione nel giudizio civile instaurato dal @@@@@@@ innanzi al Tribunale di Lecce nonché, conseguentemente, la pendenza del suddetto giudizio possano aver avuto efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, commi 1 e 2, e dell’art. 2945, commi 2 e 3 c.c., occorre accertare se siano riscontrabili altri atti che siano valsi a costituire in mora il convenuto e che siano dunque dotati di efficacia interruttiva della prescrizione nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2943, comma 4.

Al riguardo va evidenziato come risultino effettivamente i seguenti atti di costituzione in mora notificati al convenuto dalla Questura di Lecce ai sensi e per gli effetti degli artt. 2943 e 1219 c.c. (ai sensi del cui comma 1 “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”):

-          nota prot. /Div. GAB / Categor. C.2.1 / 93.@@@@@@@ del 27/05/1998, notificata in pari data all’odierno convenuto, riferita al danno materiale occorso all’autovettura per Lire 9.300.000;

-          nota prot. 143/Div. GAB / Categor. C.2.1 / 93.@@@@@@@ del 15/02/2003, con allegata nota di risposta del @@@@@@@ datata 5/3/2003, riferita al medesimo danno per euro 4.803,05;

-          nota prot. 216/U.T.L./ Categor. C.2.1 / 93.@@@@@@@ del 12/03/2009, notificata il 24/3/2009 all’odierno convenuto, riferita al medesimo danno e per il medesimo importo di euro 4.803,05.

Dalla tempistica riportata emerge come, dei tre citati atti di costituzione in mora, soltanto i primi due sono stati tempestivi, essendo per contro il terzo evidentemente tardivo, essendo stato notificato nel marzo 2009 e dunque a distanza di oltre sei anni dalla precedente costituzione in mora del 2003, con conseguente occorrenza della prescrizione alla scadenza dei cinque anni dal secondo atto di costituzione in mora.

5. Nemmeno può condividersi la tesi esternata dal Requirente all’odierna udienza secondo cui il giorno da cui il diritto in questione poteva essere fatto valere, dal quale solo comincia a decorrere la prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., dovrebbe identificarsi con quello del deposito della sentenza civile n. 2171 dell’8.11.2004, prima della quale non vi sarebbe stato alcun preciso accertamento di responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro de quo, dal momento che, sino a quel momento, vi sarebbe stata sostanziale incertezza in ordine alla sua riconducibilità o meno all’esclusiva responsabilità del Sig. @@@@@@@.

La tesi prospettata dalla Procura non è condivisibile per più di una ragione.

In primis la preclusione presa in considerazione dall’art. 2935 c.c. è pacificamente identificata in una vera e propria impossibilità giuridica e non una preclusione né una semplice difficoltà che abbiano carattere meramente fattuale. Ex multis può in tal senso richiamarsi Cass. civ. Sez. I, sent. n. 2429 del 12-03-1994 che chiarisce che l’art. 2935 c.c. “si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo - quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto - con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nell'ipotesi, per incertezza nell'individuazione del debitore) non è idonea ad impedire il decorso della prescrizione”. Ancora, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1490 del 10-02-1995 ribadisce che la disposizione in questione “si riferisce ad una possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento soggettivo, quale l'ignoranza del danneggiato sull'identità della persona obbligata a risarcirgli i danni”. In senso analogo Cass. civ., Sez. I sent. n. 4235 del 07-05-1996, n. 9291 del 18-09-1997; id., Sez. Lav., sent. n. 15622 del 11-12-2001; Sez. III, sent. n. 2913 del 27-02-2002, n. 14576 del 22-06-2007.

Nel caso è invece evidente come il Requirente invochi a fondamento della asserita impossibilità di far valere la pretesa risarcitoria prima del deposito della sentenza civile non un impedimento di natura giuridica, bensì una mera difficoltà fattuale, consistente nell’asserita incertezza, sino all’emanazione della sentenza suddetta, in ordine alla riconducibilità del sinistro all’odierno convenuto.

6. Per completezza va anche evidenziato come la tesi della Procura non sia condivisibile non solo in ordine al già trattato punto di diritto concernente la non riconoscibilità dell’efficacia preclusiva del decorso prescrizionale ex art. 2935 c.c. al lamentato ostacolo fattuale, ma altresì con riferimento al punto di fatto riguardante la sussistenza dell’asserita incertezza sulla persona del danneggiante.

Contrariamente a quanto asserito dalla Procura, questa Sezione rileva che alcuna incertezza vi era, sin dal momento del sinistro, in ordine al coinvolgimento nel medesimo del Sig. @@@@@@@ in qualità di conducente dell’autovettura, come è stato tempestivamente relazionato all’Amministrazione a mezzo della copiosa documentazione amministrativa in atti e come del resto risulta dai surrichiamati atti di costituzione in mora notificati dall’Amministrazione dell’Interno all’odierno convenuto in relazione ai fatti cui si riferisce la pretesa attorea.

7. La sussistenza di una situazione di incertezza in ordine alla persona del danneggiante, tale da impedire il decorso della prescrizione, va altresì esclusa tenuto conto che, trattandosi di un sinistro stradale, vige la presunzione iuris tantum stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. in base al quale “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Pertanto, anche sotto il profilo giuridico, sino all’emanazione della suddetta sentenza civile, non essendovi ancora alcun accertamento giudiziale in ordine all’eventuale sussistenza di una prova contraria, vigeva una situazione di certezza giuridica in ordine alla responsabilità del @@@@@@@, quale conducente dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro e a titolo di concorso in egual misura con il conducente del veicolo antagonista, fondata per l’appunto sulla suddetta presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., certezza giuridica destinata a durare, in virtù del carattere relativo della presunzione legale, sino al suo eventuale superamento mediante l’accertamento di una prova contraria, prova contraria che, come noto, non è stata raggiunta, avendo per contro il Tribunale di Lecce accertato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al convenuto.

8. Accertata dunque la prescrizione della pretesa erariale, occorre trattare del regime delle spese processuali. Al riguardo, richiamando il proprio orientamento già manifestato in altre pronunce (n. 899 del 23.10.2006, Rel. Martina), reputa la Sezione che non si debba far luogo alla liquidazione, a termini della norma di interpretazione autentica di cui all'art.10 bis, decimo comma, d.l. 30.9.2005, n. 203, conv. dalla legge 1.12.2005, n. 248,  degli onorari e dei diritti relativi alla difesa dei convenuti prosciolti, non avendo gli stessi titolo al relativo rimborso nei confronti dell' Amministrazione di appartenenza, a fronte di una mancata condanna motivata in ragione della prescrizione.

Invero, il succitato comma 10 ha previsto che “Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio (tale frase è stata introdotta a seguito delle modifiche apportate dal comma 30-quinquies dell’art. 17, d.l. 1 luglio 2009 n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza” (parere da intendersi evidentemente riferito alle competenze  maturate successivamente alla pronuncia della sentenza e, pertanto, esultanti dalla liquidazione giudiziale). Nel senso che il rimborso delle spese di difesa, a termini delle succitate disposizioni normative, non competa in ipotesi di proscioglimento per prescrizione, depone quanto segue.

In primis vi è l'argomento letterale desumibile dal richiamato art. 3, comma 2-bis, d.l. 543/1996 conv. in l. 639/1996 che dispone che “le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza” soltanto “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , come modificato dal comma 1 del presente articolo”. Detto comma 1, a sua volta, dispone che “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo e colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. (…)” e che “il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”. Non viene dunque richiamata tutta la disciplina sostanziale prevista dall’articolo 1, ma soltanto quella summenzionata recata dal comma 1 e cioè quella che stabilisce i presupposti della responsabilità, non richiamandosi invece  quella contenuta nel comma 2, che disciplina la prescrizione, la quale pertanto esula dai casi di proscioglimento cui ha riguardo la disposizione di cui all'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 543/1996 conv. in l. 639/1996.

Va anche considerato che la suddetta interpretazione del comma 2 bis dell’art. 3 del d.l. n. 543/1996, richiesta dalla sua formulazione letterale, risulta del tutto coerente con la diversità delle fattispecie e con la ratio dei rimborsi in questione. Infatti, la situazione del soggetto del quale è stata positivamente accertata l’assenza di un’effettiva responsabilità per danno erariale - e quindi di un concreto conflitto di interessi con l’amministrazione (SS.RR. n. 707/A/1991; Consiglio di Stato V Sezione n. 1392/1993, Commissione speciale n. 4/1996, III Sezione n. 903/1998, V Sezione n. 2242/2000, VI Sezione n. 5367/2004, IV Sezione n. 1681/2007) - non è assimilabile a quella di chi ha invece di fatto liberamente impedito un tale accertamento proponendo un’eccezione di prescrizione (SS.RR., sentenza n. 3/2008/QM del 27 giugno 2008).

Vi è poi l'argomento logico desumibile dall'art. 18 d.l. 67/1997 conv. in l. 135/1997 che, nel subordinare il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle “spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali”, alla circostanza che gli stessi si siano “conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità”, evidentemente esclude che il rimborso stesso spetti ai dipendenti che non siano stati condannati, ma non a seguito dell'accertamento dell'insussistenza dell' obbligazione risarcitoria, bensì a seguito del verificarsi della prescrizione la quale,  se legittima il debitore a rifiutare la prestazione, certamente non esclude la sussistenza dell' obbligazione, tant'è che, a termini dell'art. 2940 c.c., “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto” (c.d. soluti retentio).

Va anche tenuto in conto che la pronuncia di proscioglimento per prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa costituisce, a termini del codice di procedura civile, applicabile al processo innanzi a questa Corte in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 26 r.d. n. 1038/1933, un'ipotesi di definizione del giudizio a seguito della decisione di una “questione preliminare di merito” di cui all'art. 279, secondo comma, n° 2 e, pertanto, una fattispecie da tener ben distinta dall'ipotesi di “pronuncia sul merito” di cui al precedente art. 277, primo comma, c.p.c., cui ha evidentemente riguardo il cit. art. 10 bis, decimo comma, d.l. 203/05 conv. in l. 248/2005, nel prevedere che “il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio (…) liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto (…)”;

Vi è altresì un argomento analogico desumibile dalla disciplina dettata dal codice di procedura penale, con riferimento al querelante - che al pari della Pubblica Amministrazione nel processo di responsabilità amministrativa, ricopre la singolare posizione di soggetto estraneo al processo e nondimeno destinatario delle pronunce, in punto di spese processuali, rese nel processo stesso - e che ne prevede la condanna (sempre che non risulti che l'attribuzione del fatto all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante, cfr. Corte Cost., 3.12.1993, n. 423, 21.04.1993 n. 180) al pagamento delle spese sostenute dall'imputato, quando sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere (art. 427 c.p.p.) o di assoluzione (art. 542 c.p.p.) “perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso”, escludendo, pertanto, che l'imputato abbia titolo alla rifusione delle spese sostenute quando sia stato prosciolto con formule differenti da quelle, ampiamente liberatorie, innanzi menzionate ed in particolare, per quanto qui rileva, che  vi abbia titolo quando sia stato prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione.

Il suesposto orientamento già manifestato dalla Sezione si pone in linea con quello di altre Sezioni della Corte (Sezione I Centrale n. 44/2006, n. 88/2008, n. 89/2008; Sezione II Centrale n. 272/2005, n. 339/2007; Sezione III Centrale n. 411/2006, n. 452/2006, n. 475/2006, n. 74/2007) nonché delle Sezioni Riunite che, con sentenza n. 3/2008/QM del 27 giugno 2008 e con motivazioni in sostanza analoghe a quelle su riportate, hanno riconosciuto che, in applicazione del menzionato art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203/2005 conv. dalla l. n. 248/2005, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dall'azione di responsabilità il rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese legali per onorari e diritti di difesa e che, di conseguenza, non sussiste nemmeno l'obbligo del giudice contabile di procedere alla liquidazione delle suddette spese, essendo la stessa funzionale al rimborso suddetto che nell’ipotesi della mancata condanna per prescrizione non è, per l’appunto, dovuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 29545 sulla domanda proposta dalla Procura regionale con l'atto di citazione di cui in epigrafe,

dichiara prescritto

l’addebito per responsabilità amministrativa ascritto al convenuto @@@@@@@ @@@@@@@.

Dichiara non esservi luogo a liquidazione degli onorari, dei diritti e delle spese relativi alla difesa dei convenuti prosciolti, non avendo gli stessi titolo al relativo rimborso.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del diciotto marzo duemiladieci.

L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE F.F.

F.to Ref. Daniela MORGANTE                              F.to Cons. Pasquale DADDABBO

 

Depositata il Segreteria il 22 Aprile 2010

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

F.TO (Rocco DE VENUTO)

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 172 2010 Responsabilità 22-04-2010