REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.864/2006

Reg.Dec.

N. 8352  Reg.Ric.

ANNO  2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’ avv.to-

contro

il Ministero dell’ Interno, Direzione Generale per gli Affari ed il Personale, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo, L’Aquila, n. 172/2000 del 12.04.2000;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 04 novembre 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

     Uditi per le parti l’ avv.to -

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     IL sig. @@@@@@@ @@@@@@@, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, era in prosieguo inquadrato in quelli dell’ Amministrazione Civile del Ministero dell’ Interno con il beneficio del riconoscimento nella nuova qualifica di Archivista Operatore Amministrativo di uno stipendio superiore a quello maturato nella posizione di impiego di provenienza.

     Con successivo decreto n. 2714 del 07.01.1993 era concessa in favore del @@@@@@@ pensione privilegiata di settima categoria in relazione ad infermità contratta in costanza del precedente servizio nella Polizia di Stato.

     La competente Direzione del Personale con d.m. 08.07.1996, in adesione ad indirizzo segnato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 1629 del 23.01.1986 sul divieto di cumulo con il trattamento di attività di servizi computati ai fini del trattamento di quiescenza (art. 132 del t.u. 29.12.1973, n. 1092), determinava “ex novo” la posizione economica del @@@@@@@ a partire dal 20.02.1984, data di inquadramento nei ruoli dell’ amministrazione civile.

      Avverso detto decreto l’interessato proponeva ricorso avanti al T.A.R. per l’ Abruzzo, L’Aquila, e deduceva motivi di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione dell’atto impugnato; dell’art. 132 del d.P.R. n. 1092/1973; del divieto di “reformatio in pejus” e della buona fede ed affidamento del pubblico dipendente quanto alla preclusione del recupero delle somme percepite in virtù del trattamento di attività in precedenza riconosciuto e poi oggetto di revoca.

      Con sentenza n. 172/2000 del 12.04.2000 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

      Avverso la decisone reiettiva il sig. @@@@@@@ ha proposto atto di appello ed ha rinnovato i motivi dedotti in primo grado.

      Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e si è opposto all’accoglimento del gravame

     L’appello è fondato.

     Come chiarito dalla giurisprudenza della Sezione e dalla conforme giurisprudenza dei TT.AA.RR. (cfr. Cons. St. Sez. VI^, n. 387 del 25.03.1998; T.A.R. per il Lazio, Sez. III^ ter, n. 8562 del 17.10.2001; Sez. II^, n. 974 del 30.08.1994), nonché dalla stessa Corte dei Conti in sede giurisdizionale (cfr. Corte dei Conti, Sez. Basilicata, n. 215 del 24.07.2001; Sez. Lombardia, n. 380 del 12.02.1996) il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività.  L’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce il presupposto per l’insorgenza del predetto diritto. Il precedente servizio assurge, quindi, a solo presupposto di fatto nel cui ambito può sorgere il titolo (infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio) che dà diritto alla pensione privilegiata, la cui liquidazione è calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento ordinario di quiescenza, ai sensi degli artt. 64 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973.

     A detto indirizzo, come da esibizione del sig. @@@@@@@, mostra del resto di essersi adeguato lo stesso Ministero appellante che con nota n. 035133/22 begin_of_the_skype_highlighting              035133/22      end_of_the_skype_highlighting del 16.06.2004 ha comunicato al difensore dell’interessato che con d.m. 16.06.2004, inviato all’ Ufficio Centrale Bilancio per l’apposizione del visto, si è provveduto a rideterminare il trattamento economico “in considerazione del recente orientamento giurisdizionale in merito al riconosciuto diritto di cumulo, nel computo delle anzianità utili ai fini della determinazione del trattamento economico di attività, del servizio in relazione al quale è stata concessa pensione privilegiata”.

     L’appello va quindi accolto; per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.

     Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 04 novembre 2005 , con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini   Presidente

Luigi Maruotti   Consigliere

Luciano Barra Caracciolo  Consigliere

Giuseppe Minicone   Consigliere

Bruno Rosario Polito   Consigliere relatore ed estensore 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

BRUNO ROSARIO POLITO    GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...28/02/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 8352/2000