T.A.R. Puglia @@@@@@@ Sez. III, 10-06-2010, n. 2411
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Espone in fatto il Sig. @@@@@@@, assistente della Polizia di Stato in servizio
presso l'Ufficio di Frontiera di @@@@@@@, di aver ricevuto l'atto di
contestazione degli addebiti n. 52/1.2.8/Ris del 09.03.2009 concernente
l'infrazione di cui all'art. 4 n. 18 del D.P.R. n. 737 del 1981; di avere
presentato le proprie giustificazioni, con nota assunta al protocollo del
suddetto Ufficio in data 03.04.2009, negando ogni addebito.
Riferisce altresì che con decreto nr. 24/09 del 15.04.2009 gli veniva inflitta
la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di un trentesimo di
una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e
continuativo.
Con ricorso ritualmente notificato il 18.06.2009 e depositato nella Segreteria
del Tribunale il 10.07.2009, il Sig. @@@@@@@ ha chiesto l'annullamento del
suddetto decreto nr. 24/09 del 15.04.2009 adottato dal Dirigente della 9^ zona
di Polizia di Frontiera di @@@@@@@.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione
ed erronea applicazione degli artt. 13, 14, 17 e 4 n. 18 del D.P.R. n. 737 del
1981, violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
eccesso di potere, erronea presupposizione per travisamento dei fatti, carenza
assoluta di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e irrazionalità
manifesta.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento disciplinare si baserebbe
sull'accadimento di fatti che esso ricorrente non avrebbe posto in essere, come
specificato nelle giustificazioni addotte.
Tali fatti erano stati oggetto di querele da parte dell'ex coniuge presentate in
data 2122.08.2006, querele cui era seguito il procedimento penale conclusosi con
decreto penale di condanna e l'irrogazione di una pena pecuniaria di Euro
570,00, decreto avverso il quale esso ricorrente aveva proposto opposizione
chiedendo la celebrazione del giudizio abbreviato, cui era seguita l'estinzione
del reato per intervenute remissioni delle querele stesse.
Il provvedimento oggetto di gravame sarebbe illegittimo in quanto
l'Amministrazione resistente avrebbe omesso l'escussione della prova
testimoniale riferita ad una teste espressamente indicata nelle querele dalla ex
coniuge, come richiesto nell'atto di giustificazioni, né avrebbe tenuto conto
del contesto di conflitto familiare da cui erano scaturite le querele medesime
ed avrebbe basato la sanzione disciplinare sul solo procedimento penale
disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.c. che si caratterizzerebbe per l'assenza
di contraddittorio.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell'Interno, a mezzo
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@@, chiedendo il rigetto del
gravame.
Con ordinanza n. 465 del 22 luglio 2009, questa Sezione ha respinto la domanda
incidentale di sospensione cautelare.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Parte ricorrente ha presentato una memoria e l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha depositato una relazione illustrativa del Ministero dell'Interno per
l'udienza di discussione.
Alla udienza pubblica dell'11 marzo 2010 la causa è stata chiamata e assunta in
decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Colgono nel segno le censure con le quali il ricorrente ha dedotto la violazione
ed erronea applicazione degli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 737 del 1981 ed il
difetto di istruttoria.
In particolare, per quello che in questa sede interessa specificatamente, l'art.
13 (recante Modalità per l'irrogazione delle sanzioni) del D.P.R. n. 737 del
1981 recita: "L'organo competente ad infliggere la sanzione deve: tener conto di
tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del
trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di
servizio;......Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli
addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni
dell'interessato, nei modi previsti dall'art. 14. Nello svolgimento del
procedimento deve essere garantito il contraddittorio......"; l'art. 14, comma
3, dello stesso D.P.R. prevede espressamente che l'incolpato possa "presentare
giustificazioni, documenti o chiedere audizioni di testimoni o indicare le
circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze".
Il Collegio, aderendo all'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 10 del 27 giugno 2006, ritiene che in base al D.P.R. n. 737 del 1981,
al personale della Polizia di Stato è applicabile un procedimento disciplinare
che si sviluppa su più fasi tutte regolate e disciplinate anche per quanto
concerne i tempi di effettuazione e nell'ambito del quale l'amministrazione
procedente deve ponderare, con le garanzie del contraddittorio, la rilevanza
disciplinare dei fatti accertati nel corso del giudizio penale, tenendo conto,
altresì, della personalità dell'incolpato, del suo rendimento in servizio e di
ogni altro interesse pubblico che possa essere validamente considerato
nell'ambito di tale procedimento.
Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di
gravame, il Collegio deve rilevare che il provvedimento impugnato indica solo
molto genericamente "Considerati i precedenti disciplinari e di servizio
dell'incolpato" e "Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 13 dello stesso
D.P.R.", e non dà conto del fatto che l'Amministrazione non ha esperito la prova
testimoniale richiesta dall'interessato ai sensi del suddetto art. 14, comma 3.
Né è condivisibile la prospettazione dell'Amministrazione resistente che ha
ritenuto sufficiente ai fini istruttori acquisire la copia del carteggio
relativo alle denunce querele e di non ammettere la prova testimoniale, come
rappresentato nella relazione illustrativa, in quanto la teste era già testimone
della querelante e legata da rapporti di parentela con il ricorrente.
Occorre ricordare che, come esposto in fatto, trattasi di una vicenda nata in un
contesto familiare particolare e, proprio perché nella fattispecie oggetto di
gravame c'è stata la remissione delle querele stesse che ha portato alla
l'estinzione del reato contestato al ricorrente ed il ricorrente ha sempre
sostenuto di non aver commesso i fatti di cui alle querele medesime, sarebbe
stato necessario, ad avviso del Collegio, per le particolari modalità del
procedimento penale, la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare
(cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2006 cit.).
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto.
Il profilo di illegittimità dedotto con il suillustrato motivo di ricorso ha una
indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la
fondatezza della dedotta censura comporta l'accoglimento del ricorso stesso,
senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d'impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte
resistente, nell'importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di @@@@@@@, Sezione
III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l'effetto annulla il decreto nr. 24/09 del 15.04.2009 del Dirigente della --
zona di Polizia di Frontiera di @@@@@@@.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali e degli
onorari di giudizio, che liquida in Euro. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in
favore del Sig. @@@@@@@.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in @@@@@@@ nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore