Cons. Giust. Amm. Sic., 06-09-2010, n. 1132
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2004 veniva indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 1640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

L'odierno ricorrente, assistente della Polizia di Stato ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, partecipava a tale concorso.

La prova scritta, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.M., consisteva in risposte ad un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, vertenti per il 20% su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali. Ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 5, la prova si intendeva superata se il candidato avesse riportato una votazione non inferiore a punti 60. La votazione massima attribuibile alla prova scritta era di punti 100.

Considerato che il questionario si componeva di ottanta domande e che il punteggio massimo attribuibile alla prova (nel caso cioè in cui tutte le risposte fossero state esatte) era di punti 100, il punteggio per ciascuna risposta esatta era pari ad 1,25. Ne discende che per superare la prova, con la valutazione minima richiesta (60 punti) era necessario rispondere correttamente ad almeno numero 48 domande (48 x 1,25 = 60).

La Commissione di esame, avendo ritenuto corrette soltanto n. 47 risposte, non ha inserito il ricorrente tra coloro che hanno superato la prova scritta e, quindi, in applicazione del disposto dell'art. 6, ultimo comma, del citato D.M. del 2004, non ha proceduto all'ulteriore valutazione dei titoli dallo stesso presentati.

Ritenendo di avere risposto correttamente a n. 48 quesiti, il dipendente, con ricorso al T.A.R. CT, impugnava la graduatoria deducendo, all'uopo, la seguente articolata censura: "Violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 737 del 25 ottobre 1981; Violazione e mancata applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 208 del 23 marzo 2001. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa".

La Commissione avrebbe errato nel ritenere sbagliata la risposta al quesito n. 67 che così recitava: "Relativamente al personale della Polizia di Stato, avverso la sanzione pecuniaria è ammesso il ricorso: A) All'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione; B) Al TAR; C) Al Ministero dell'Interno; D) Al Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza".

L'odierno ricorrente aveva indicato come esatta la risposta: D) Al Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, mentre la Commissione esaminatrice ha, invece, ritenuto corretta solo la risposta A) "All'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione". Secondo l'assunto del ricorrente, entrambe le risposte potrebbero considerarsi corrette, in quanto l'organo gerarchicamente superiore a quello che irroga la detta sanzione disciplinare coincide con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Con ordinanza n. 1883/05, il T.A.R. accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Con provvedimento Prot. n. 333.B/16.3(B)2948/2782 del 24 maggio 2006, il Ministero dell'Interno ammetteva con riserva il ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio, attribuendogli il punteggio di 16,90. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava, altresì, l'ampliamento di ulteriori 296 posti della graduatoria dei vincitori del suddetto concorso indetto con D.M. 21 dicembre 04 nella parte in cui non è stato nominato vincitore, pur avendo titolo, secondo la sua prospettazione, ad un punteggio complessivo di 76,90.

Pertanto, il Ministero lo ammetteva, ancorché con riserva, alla frequentazione del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso.

Il ############### superava il corso di formazione, ma l'Amministrazione, in attesa della decisione del Tribunale, non provvedeva a nominarlo nella qualifica di "vicesovrintendente".

Il T.A.R. adito, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, ritenendo che al ricorrente non spettasse il punteggio reclamato per il superiore quesito n. 67.

Con l'appello in epigrafe, il sig. ###############., ribadendo i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto l'annullamento della sentenza gravata e dei provvedimenti ivi impugnati.

Si è costituito il Ministero appellato, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per chiedere il rigetto dell'appello perché asseritamente infondato in fatto ed in diritto.

Con ulteriore memoria, il sig. ###############. ha insistito per l'accoglimento di tutte le richieste avanzate con il ricorso in appello.
Motivi della decisione

Ai fini del decidere, pare opportuno procedere preliminarmente alla disamina delle norme invocate dal ricorrente a sostegno del proprio assunto. L'art. 4 del D.P.R. n. 237/81, ai commi 5 e 6, prevede che: "La pena pecuniaria è inflitta agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della polizia - direttore generale della P.S. Al personale dei restanti ruoli dell'amministrazione e della pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza: dal direttore del servizio; al personale dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici dipendenti: dal questore; al personale in servizio ai commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato...: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso i reparti mobili: dal comandante del reparto; al personale in servizio presso ogni altro ufficio non compreso tra quelli indicati: dal funzionario preposto all'ufficio". Inoltre, l'invocato art. 2 del
D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208, al punto a), elenca gli uffici periferici "con funzioni finali" e tra questi si trovano inseriti alcuni di quelli indicati dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 737/81.

Il ricorrente sostiene che il Capo della Polizia si porrebbe in ogni caso come organo gerarchicamente superiore innanzi a cui va proposto ricorso avverso la inflizione della sanzione pecuniaria.

Invero, atteso che detta normativa regolamentare si limita soltanto a delineare le funzioni (e non le gerarchie) di una serie di articolazioni dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza (e così all'art. 2, lett. a) uffici con funzioni finali (che esauriscono cioè i compiti propri delle forze di Polizia); lett. b) uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto (ad esempio i gabinetti di polizia scientifica o le strutture sanitarie); lett. c) uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'amministrazione e di decentramento amministrativo, essa appare, quindi, estranea alla fattispecie di causa.

Nel caso che ci occupa, occorre fare riferimento, invece, alla specifica normativa di settore (D.P.R. n. 737/81, in tema di sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e di regolamentazione dei relativi procedimenti) ed in particolare al disposto dell'art. 23 del medesimo D.P.R., secondo il quale "avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione".

Ai sensi dell'art. 23, testé richiamato, la risposta al superiore quesito n. 67 va individuata, quindi, nella lettera "A" e non nella lettera "D", come erroneamente sostenuto dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché al ricorrente non può essere riconosciuto il punteggio minimo previsto dal bando per il superamento della prova scritta e quindi non può darsi ingresso ex art. 6, U.C., del D.M. 21 dicembre 04 alla ulteriore fase della valutazione dei titoli ("la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta") e quindi al punteggio finale, il ricorso principale non appare meritevole di accoglimento e va quindi rigettato.

Del pari va rigettato il ricorso per motivi aggiunti, strettamente connesso e dipendente dal primo, in quanto il dipendente, non avendo superato la prova scritta, non può avvalersi in alcun modo dello scorrimento di ulteriori 296 posti della graduatoria dei vincitori, che, come documentato in atti, hanno tutti conseguito alla prova scritta almeno punti sessanta. In proposito va sottolineato che, secondo la precisa lettera della normativa del bando istitutivo della selezione di cui trattasi, per essere inserito nella graduatoria dei vincitori non basta disporre, in tesi, di un punteggio complessivo adeguato, ma occorre aver superato, con almeno punti sessanta, la prova scritta, che assume quindi una funzione di "sbarramento" alla partecipazione all'ulteriore fase valutativa. Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono, tuttavia, avuto riguardo alla natura della controversia, giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 25 novembre 2009, con l'intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D'Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 6 settembre 2010.