Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-12-2010, n. 8642
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar
del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla signora ####################,
ispettore capo della Polizia di Stato presso la questura di
####################, per l'annullamento del diniego di trasferimento, chiesto
ai sensi dell'art. 33 legge n. 104 del 1992, al commissariato di
####################, e del provvedimento con il quale tale trasferimento è
stato disposto nei confronti delle controinteressata, sostituto commissario.
L'appello è fondato.
Va premesso che, per principio generale, le esigenze di servizio devono
costituire il principale oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione al
fine di garantire la massima funzionalità degli uffici, e che le scelte che da
tali valutazioni derivano possono essere oggetto di censura da parte del giudice
solo se palesemente irrazionali o illogiche.
Nel caso di specie, la ricorrente in primo grado ha chiesto il trasferimento al
commissariato di #################### per la necessità di assistere due zie
paterne, portatrici di handicap.
Il provvedimento di diniego oggetto del giudizio è basato sulla considerazione
che la breve distanza tra #################### (luogo di lavoro) e
####################, dove risiedono le zie, non ne impedisce l'assistenza, e
sulla esigenza di non privare l'uffcio presso il quale la V. presta servizio di
un ulteriore elemento, potendo contare il commissariato di ####################
su un organico superiore a quello previsto.
La sentenza impugnata ha giudicato che, considerando la distanza tra le due
località, il capo della polizia abbia introdotto una valutazione non prevista
dalla normativa: invece, tale elemento ben può essere apprezzato quale
componente della necessità di garantire la continuità dell'assistenza, necessità
che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha reputato appunto non pregiudicata
dalla permanenza della ricorrente nella sede di ####################.
Data questa premessa, e la già sottolineata preminenza delle esigenze di
servizio (in forza dell'art. 33 comma 5 il diritto del dipendente di scegliere
la sede più vicina deve essere infatti inteso come subordinato a tali esigenze),
le determinazioni con le quali il Ministero dell'interno ha negato il
trasferimento alla ricorrente e il questore di #################### ha disposto
il trasferimento della controinteressata non possono essere ritenute illogiche e
quindi viziate nel merito, mentre, sul piano della legittimità formale,
resistono alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado. Contrariamente a
quanto ha ritenuto il Tar, il movimento della ####################, disposto
l'11 giugno 2007, è precedente alla domanda della V., risalente all'8 febbraio
2007; inoltre, la diversa qualifica delle due dipendenti e le conseguenti
diverse esigenze di servizio che ne possono determinare l'impiego ottimale in
specifiche sedi rendono irrilevanti le considerazioni ulteriori, fatte proprie
dal Tar, circa il
numero dei dipendenti applicati, rispettivamente, alla questura di
#################### e al commissariato di ####################.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della
sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, ma le spese del
giudizio possono, per motivi di equità, essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, a spese
compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.