Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-12-2010, n. 8642
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla signora ####################, ispettore capo della Polizia di Stato presso la questura di ####################, per l'annullamento del diniego di trasferimento, chiesto ai sensi dell'art. 33 legge n. 104 del 1992, al commissariato di ####################, e del provvedimento con il quale tale trasferimento è stato disposto nei confronti delle controinteressata, sostituto commissario.

L'appello è fondato.

Va premesso che, per principio generale, le esigenze di servizio devono costituire il principale oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione al fine di garantire la massima funzionalità degli uffici, e che le scelte che da tali valutazioni derivano possono essere oggetto di censura da parte del giudice solo se palesemente irrazionali o illogiche.

Nel caso di specie, la ricorrente in primo grado ha chiesto il trasferimento al commissariato di #################### per la necessità di assistere due zie paterne, portatrici di handicap.

Il provvedimento di diniego oggetto del giudizio è basato sulla considerazione che la breve distanza tra #################### (luogo di lavoro) e ####################, dove risiedono le zie, non ne impedisce l'assistenza, e sulla esigenza di non privare l'uffcio presso il quale la V. presta servizio di un ulteriore elemento, potendo contare il commissariato di #################### su un organico superiore a quello previsto.

La sentenza impugnata ha giudicato che, considerando la distanza tra le due località, il capo della polizia abbia introdotto una valutazione non prevista dalla normativa: invece, tale elemento ben può essere apprezzato quale componente della necessità di garantire la continuità dell'assistenza, necessità che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha reputato appunto non pregiudicata dalla permanenza della ricorrente nella sede di ####################.

Data questa premessa, e la già sottolineata preminenza delle esigenze di servizio (in forza dell'art. 33 comma 5 il diritto del dipendente di scegliere la sede più vicina deve essere infatti inteso come subordinato a tali esigenze), le determinazioni con le quali il Ministero dell'interno ha negato il trasferimento alla ricorrente e il questore di #################### ha disposto il trasferimento della controinteressata non possono essere ritenute illogiche e quindi viziate nel merito, mentre, sul piano della legittimità formale, resistono alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado. Contrariamente a quanto ha ritenuto il Tar, il movimento della ####################, disposto l'11 giugno 2007, è precedente alla domanda della V., risalente all'8 febbraio 2007; inoltre, la diversa qualifica delle due dipendenti e le conseguenti diverse esigenze di servizio che ne possono determinare l'impiego ottimale in specifiche sedi rendono irrilevanti le considerazioni ulteriori, fatte proprie dal Tar, circa il
numero dei dipendenti applicati, rispettivamente, alla questura di #################### e al commissariato di ####################.

In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, ma le spese del giudizio possono, per motivi di equità, essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, a spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.