Cons. Giust. Amm. Sic., 16-09-2010, n. 1201
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il sig. ###############. ha partecipato, dall'8/7/91 all'8/11/91, al corso di
allievo agente ausiliario di leva presso la Scuola Allievi Agenti Ausiliari
della Polizia di Stato di ############### ed, a fine corso, è stato assegnato al
X Reparto Mobile di ###############, presso il quale, finito il periodo di leva,
è rimasto a prestare servizio per un ulteriore anno con la qualifica di Agente
Ausiliare Trattenuto della Polizia di Stato. In data 2/8/93 è stato ammesso alla
Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, per la frequenza di un corso di
perfezionamento della durata di quattro mesi, al termine del quale sarebbe stato
immesso nel ruolo degli agenti effettivi della P. di S. A causa di problemi
sorti nell'ambito familiare, in data 1/9/93, dopo circa un mese dall'inizio del
suddetto corso, il sig. ###############. è stato costretto a dimettersi.
Tuttavia, superati tali problemi, con raccomandata A.R. del 23/11/1993 ha
chiesto di essere riammesso al medesimo corso ovvero di essere ammesso ad un
corso successivo, per poi transitare nei ruoli della Polizia di Stato.
Con il decreto n. 333-D/90755/RIAM del 23/2/94, il Ministero dell'interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale,
Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti, visto il verbale del 10 febbraio
2004 della Commissione per il personale di ruolo degli Agenti ed Assistenti
della Polizia di Stato, ha respinto l'istanza dell'odierno appellato, essendo
questi considerato "Agente Ausiliario di leva non appartenente ai ruoli della P.
di S. (artt. 60 D.P.R. n. 335/82 e 132 D.P.R. n. 3/57)".
Avverso tale atto il ###############. ha proposto ricorso al T.A.R.
############### per eccesso di potere sotto i profili del travisamento della
domanda, con la quale, invero, aveva chiesto di essere ammesso alla frequenza di
un altro corso di perfezionamento, e dell'omessa, carente e contraddittoria
motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata sostenendo la legittimità
del provvedimento impugnato e depositando documenti.
In particolare, il Ministero ha rappresentato che la posizione giuridica di ex
dipendente, presupposto necessario ed indispensabile per l'applicazione
dell'istituto della riammissione in servizio previsto dagli artt. 60 D.P.R. n.
335/82 e 132 del D.P.R. n. 3/57, si acquisisce soltanto allorché l'interessato
sia stato precedentemente immesso nei ruoli dell'Amministrazione. Nella
fattispecie, il ricorrente, invece, non sarebbe mai stato immesso nei ruoli
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sicché, non avendo mai assunto la
qualifica di ex agente della P. di S., non sarebbe nella condizione oggettiva,
prescritta dalla norma, di poter richiedere l'applicazione dell'istituto della
riammissione in servizio.
Il Giudice adito, con ordinanza n. 2394/94, ha respinto l'istanza cautelare;
indi, con sentenza n. 559/09, ha accolto il ricorso ritenendo, sulla base della
normativa di riferimento e di favorevoli precedenti giurisprudenziali, che al
prefato ###############. fosse applicabile l'istituto della riammissione in
servizio.
Con l'appello in epigrafe, la Difesa erariale ha eccepito l'erroneità della
sentenza impugnata, in quanto il precedente giurisprudenziale richiamato dal
Giudice di prime cure, a sostegno della propria pronuncia, riguarda il diverso
caso di un agente di polizia penitenziaria, la cui immissione in ruolo, seppure
condizionata al superamento del corso, tuttavia derivava dallo status di
dipendente, già acquisito quale vincitore di pubblico concorso.
Nel caso in trattazione, il suddetto Giudice non avrebbe considerato, invece,
che l'odierno appellato, quale agente ausiliario di leva, poi trattenuto per un
altro anno a seguito di rafferma volontaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2
del D.L. n. 325/1987, convertito con legge n. 402/1987, non sarebbe mai stato
inserito nei ruoli della Polizia di Stato, non avendo mai vinto un concorso
pubblico. Per il superiore motivo, l'odierno appellato non potrebbe invocare in
suo favore l'applicabilità dell'istituto della riammissione in servizio.
La difesa erariale ha conclusivamente chiesto l'annullamento, previa sospensione
dell'esecutività, della sentenza impugnata.
Ha replicato l'appellato, con controricorso depositato il 27 luglio 2009,
sostenendo che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, egli
aveva eccepito la mancanza di una valida motivazione nel provvedimento di
diniego opposto dall'Amministrazione avverso la propria istanza del 23/11/1993 -
con la quale aveva chiesto di essere riammesso al corso, al fine di completarlo,
ovvero ad un altro analogo di quelli periodicamente effettuati per immettere nel
ruolo degli agenti effettivi della Polizia di Stato gli agenti ausiliari di leva
trattenuti - ritenendo che non possa considerarsi una motivazione il riferimento
agli articoli che disciplinano l'istituto della riammissione in servizio, ex
art. 132 del D.P.R. n. 3/1953.
Nella fattispecie, l'Amministrazione appellante non avrebbe chiarito quali
fossero i reali motivi ostativi ad un provvedimento di riammissione al corso o
ad un altro corso analogo, atteso che la riammissione non è vietata da alcuna
norma, anzi sarebbe agevolata dalla legislazione del settore volta a consentire
l'utilizzazione della professionalità acquisita quale agente ausiliario di leva.
Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la professionalità acquisita dal ricorrente
è stata successivamente utilizzata dal Ministero della Giustizia che lo ha
assunto nel Corpo di polizia penitenziaria come agente in prova, con la
qualifica di agente di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza.
In particolare, l'odierno appellato ha precisato che la censura principale e
specifica formulata in prime cure è stata quella di totale carenza di
motivazione del provvedimento oggetto di gravame in ordine alla istanza del
###############. di riammissione al corso e tale vizio non è stato messo in
discussione dall'Amministrazione appellante che, sotto tale profilo, avrebbe
proposto un gravame inammissibile.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, avendo già dimostrato con il
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che la legislazione che
disciplina l'incorporazione di chi presta il servizio di leva non vieta la
riammissione al corso. Conclusivamente, il sig. ###############. ha chiesto il
rigetto dell'appello perché assolutamente inammissibile ed infondato, previa
reiezione dell'istanza cautelare proposta dall'Amministrazione appellante.
Con ordinanza n. 957/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, la
superiore istanza cautelare è stata respinta.
Con memoria depositata in data 30 novembre 2009, la difesa erariale ha ribadito
che l'istituto della riammissione in servizio riguarda solo il personale già in
ruolo, in quanto gli artt. 132 D.P.R. n. 3/1957 e l'art. 60 D.P.R. n. 335/1982
dettano una disciplina di stretta interpretazione non suscettibile di
applicazione analogica; sicché il T.A.R. etneo sarebbe incorso in errore
estendendo all'appellato una disciplina che attiene solo ed esclusivamente al
personale di ruolo.
Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento dell'appello.
Con memoria difensiva depositata il 4 dicembre 2009, l'odierno appellato ha
ribadito, con le motivazioni sostanzialmente esplicitate nel superiore
controricorso, la richiesta di rigetto dell'appello perché assolutamente
inammissibile ed infondato.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Motivi della decisione
Si ritiene che, preliminarmente, vada valutata l'eccezione sollevata dalla
difesa del sig. ###############. e concernente l'inammissibilità del gravame
proposto dall'Amministrazione appellante, non avendo questa contestato la
specifica e principale censura formulata in primo grado dal ricorrente ed
accolta dal TAR, relativa alla carenza di motivazione del provvedimento
impugnato, di reiezione dell'istanza di riammissione al corso dallo stesso
formulata. Pare opportuno, pertanto, richiamare di seguito i fatti salienti
della presente controversia, ritenuti di specifico interesse ai fini della
decisione sulla predetta censura.
Con l'istanza del 23/11/1993 il sig. ###############., dopo aver rinunciato per
motivi familiari a proseguire, presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia,
il corso di perfezionamento della durata di quattro mesi, al termine del quale
sarebbe stato immesso nel ruolo degli agenti effettivi della P. di S., ha
chiesto di esservi riammesso, al fine di completarlo, ovvero di essere ammesso
ad un altro analogo di quelli periodicamente effettuati per immettere nel ruolo
degli agenti effettivi della Polizia di Stato gli agenti ausiliari di leva
trattenuti.
Con il decreto n. 333-D/90755/RIAM del 23/2/94, il Ministero dell'interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale,
Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti, visto il verbale del 10 febbraio
2004 della Commissione per il personale di ruolo degli Agenti ed Assistenti
della Polizia di Stato, ha respinto l'istanza dell'odierno appellato, essendo
questi considerato "Agente Ausiliario di leva non appartenente ai ruoli della P.
di S. (artt. 60 D.P.R. n. 335/82 e 132 D.P.R. n. 3/57)".
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il sig.
###############. ha impugnato detto decreto, deducendone l'illegittimità, in
quanto privo di qualsiasi valida motivazione che potesse giustificare la
decisione di diniego in tal modo assunta.
Premesso che la ricostruzione dei fatti risulta pacifica tra le parti in
giudizio, si discute se un allievo agente ausiliario di leva trattenuto, ammesso
ad un corso di perfezionamento presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia,
dal quale sia stato poi dimesso per espressa rinuncia, abbia titolo ad esservi
riammesso, come sostiene il ricorrente in prime cure, ovvero se l'istanza a tal
fine prodotta dall'interessato non possa essere accolta ostandovi gli artt. 60
D.P.R. n. 335/82 e 132 D.P.R. n. 3/1957, come decretato dall'Amministrazione,
odierna appellante.
Al riguardo, prescindendo dal merito della presente controversia, si dibatte
preliminarmente sulla censura proposta dal sig. ###############., circa la
carenza di motivazione del provvedimento impugnato, già dedotta con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, e sulla mancata deduzione avverso tale
censura, dinanzi al T.A.R., da parte dell'Amministrazione; censura accolta dal
TAR e ribadita in questa sede, ma sulla quale non risulta uno specifico motivo
di appello, con conseguente richiesta a questo C.G.A di dichiarare inammissibile
l'odierno gravame.
Non pare possano sussistere dubbi sulla carenza di motivazione del provvedimento
impugnato, laddove, invece di pronunciarsi sull'istanza di riammissione al
corso, ne ha decretato, per relationem, la reiezione perché "Trattasi di Agente
Ausiliario di leva non appartenente ai ruoli della P. di S. (art. 60 D.P.R n.
335/82 e 132 D.P.R. n. 3/57)".
Nella specie, risulta violato l'art. 3 della L. n. 241/90, a maggior ragione se
si considera che il decreto di diniego ha inciso pesantemente sulla sfera
giuridica dell'interessato; invero, risulta evidente come l'insufficiente
motivazione sui singoli profili considerati e la mancata esplicitazione
dell'iter logico giuridico seguito per giungere alla contestata decisione
abbiano, altresì, compromesso il diritto di difesa dell'interessato, volto a
vedersi garantita la tutela dei propri interessi.
D'altra parte, in sede di giudizio, l'Amministrazione, lungi dal difendersi dal
vizio di difetto di motivazione dedotto da controparte, ha ribadito
l'impossibilità della riammissione in servizio dell'odierno appellato perché
privo del necessario presupposto richiesto a tal fine, costituito dall'avvenuta
immissione nei ruoli dell'Amministrazione.
Il TAR invece, pur partendo dalla contestazione nel merito della tesi della
Amministrazione, è pervenuto ad affermare la sussistenza del vizio di difetto di
motivazione per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
Nell'appello la Amministrazione, mentre ha riproposto la propria esegesi
dell'istituto della riammissione, non ha impugnato il capo della sentenza
relativo al difetto di motivazione.
A questi fini non può ritenersi che il motivo di appello circa i profili della
riammissione in servizio implichi anche l'impugnativa del capo di sentenza sul
difetto di motivazione e ciò per la considerazione che tale vizio, come ritenuto
dal TAR, prescinde dalla esegesi, quale che sia, della normativa sottostante
limitandosi al mero riscontro dell'esistenza dell'obbligo della Amministrazione
di esternare le ragioni che hanno condotto alla adozione del provvedimento.
Conclusivamente, per i motivi suddetti, l'appello va dichiarato inammissibile.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in
quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Attesa la peculiare natura della vicenda, il Collegio ritiene che sia equo
compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in ###############, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2009, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente,
Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D'Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani,
estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 16 settembre 2010.