Cons. Giust. Amm. Sic., 16-09-2010, n. 1201
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Il sig. ###############. ha partecipato, dall'8/7/91 all'8/11/91, al corso di allievo agente ausiliario di leva presso la Scuola Allievi Agenti Ausiliari della Polizia di Stato di ############### ed, a fine corso, è stato assegnato al X Reparto Mobile di ###############, presso il quale, finito il periodo di leva, è rimasto a prestare servizio per un ulteriore anno con la qualifica di Agente Ausiliare Trattenuto della Polizia di Stato. In data 2/8/93 è stato ammesso alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, per la frequenza di un corso di perfezionamento della durata di quattro mesi, al termine del quale sarebbe stato immesso nel ruolo degli agenti effettivi della P. di S. A causa di problemi sorti nell'ambito familiare, in data 1/9/93, dopo circa un mese dall'inizio del suddetto corso, il sig. ###############. è stato costretto a dimettersi. Tuttavia, superati tali problemi, con raccomandata A.R. del 23/11/1993 ha chiesto di essere riammesso al medesimo corso ovvero di essere ammesso ad un corso successivo, per poi transitare nei ruoli della Polizia di Stato.

Con il decreto n. 333-D/90755/RIAM del 23/2/94, il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale, Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti, visto il verbale del 10 febbraio 2004 della Commissione per il personale di ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, ha respinto l'istanza dell'odierno appellato, essendo questi considerato "Agente Ausiliario di leva non appartenente ai ruoli della P. di S. (artt. 60 D.P.R. n. 335/82 e 132 D.P.R. n. 3/57)".

Avverso tale atto il ###############. ha proposto ricorso al T.A.R. ############### per eccesso di potere sotto i profili del travisamento della domanda, con la quale, invero, aveva chiesto di essere ammesso alla frequenza di un altro corso di perfezionamento, e dell'omessa, carente e contraddittoria motivazione.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato e depositando documenti.

In particolare, il Ministero ha rappresentato che la posizione giuridica di ex dipendente, presupposto necessario ed indispensabile per l'applicazione dell'istituto della riammissione in servizio previsto dagli artt. 60 D.P.R. n. 335/82 e 132 del D.P.R. n. 3/57, si acquisisce soltanto allorché l'interessato sia stato precedentemente immesso nei ruoli dell'Amministrazione. Nella fattispecie, il ricorrente, invece, non sarebbe mai stato immesso nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sicché, non avendo mai assunto la qualifica di ex agente della P. di S., non sarebbe nella condizione oggettiva, prescritta dalla norma, di poter richiedere l'applicazione dell'istituto della riammissione in servizio.

Il Giudice adito, con ordinanza n. 2394/94, ha respinto l'istanza cautelare; indi, con sentenza n. 559/09, ha accolto il ricorso ritenendo, sulla base della normativa di riferimento e di favorevoli precedenti giurisprudenziali, che al prefato ###############. fosse applicabile l'istituto della riammissione in servizio.

Con l'appello in epigrafe, la Difesa erariale ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto il precedente giurisprudenziale richiamato dal Giudice di prime cure, a sostegno della propria pronuncia, riguarda il diverso caso di un agente di polizia penitenziaria, la cui immissione in ruolo, seppure condizionata al superamento del corso, tuttavia derivava dallo status di dipendente, già acquisito quale vincitore di pubblico concorso.

Nel caso in trattazione, il suddetto Giudice non avrebbe considerato, invece, che l'odierno appellato, quale agente ausiliario di leva, poi trattenuto per un altro anno a seguito di rafferma volontaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 325/1987, convertito con legge n. 402/1987, non sarebbe mai stato inserito nei ruoli della Polizia di Stato, non avendo mai vinto un concorso pubblico. Per il superiore motivo, l'odierno appellato non potrebbe invocare in suo favore l'applicabilità dell'istituto della riammissione in servizio.

La difesa erariale ha conclusivamente chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza impugnata.

Ha replicato l'appellato, con controricorso depositato il 27 luglio 2009, sostenendo che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, egli aveva eccepito la mancanza di una valida motivazione nel provvedimento di diniego opposto dall'Amministrazione avverso la propria istanza del 23/11/1993 - con la quale aveva chiesto di essere riammesso al corso, al fine di completarlo, ovvero ad un altro analogo di quelli periodicamente effettuati per immettere nel ruolo degli agenti effettivi della Polizia di Stato gli agenti ausiliari di leva trattenuti - ritenendo che non possa considerarsi una motivazione il riferimento agli articoli che disciplinano l'istituto della riammissione in servizio, ex art. 132 del D.P.R. n. 3/1953.

Nella fattispecie, l'Amministrazione appellante non avrebbe chiarito quali fossero i reali motivi ostativi ad un provvedimento di riammissione al corso o ad un altro corso analogo, atteso che la riammissione non è vietata da alcuna norma, anzi sarebbe agevolata dalla legislazione del settore volta a consentire l'utilizzazione della professionalità acquisita quale agente ausiliario di leva.

Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la professionalità acquisita dal ricorrente è stata successivamente utilizzata dal Ministero della Giustizia che lo ha assunto nel Corpo di polizia penitenziaria come agente in prova, con la qualifica di agente di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza.

In particolare, l'odierno appellato ha precisato che la censura principale e specifica formulata in prime cure è stata quella di totale carenza di motivazione del provvedimento oggetto di gravame in ordine alla istanza del ###############. di riammissione al corso e tale vizio non è stato messo in discussione dall'Amministrazione appellante che, sotto tale profilo, avrebbe proposto un gravame inammissibile.

Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, avendo già dimostrato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che la legislazione che disciplina l'incorporazione di chi presta il servizio di leva non vieta la riammissione al corso. Conclusivamente, il sig. ###############. ha chiesto il rigetto dell'appello perché assolutamente inammissibile ed infondato, previa reiezione dell'istanza cautelare proposta dall'Amministrazione appellante.

Con ordinanza n. 957/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, la superiore istanza cautelare è stata respinta.

Con memoria depositata in data 30 novembre 2009, la difesa erariale ha ribadito che l'istituto della riammissione in servizio riguarda solo il personale già in ruolo, in quanto gli artt. 132 D.P.R. n. 3/1957 e l'art. 60 D.P.R. n. 335/1982 dettano una disciplina di stretta interpretazione non suscettibile di applicazione analogica; sicché il T.A.R. etneo sarebbe incorso in errore estendendo all'appellato una disciplina che attiene solo ed esclusivamente al personale di ruolo.

Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento dell'appello.

Con memoria difensiva depositata il 4 dicembre 2009, l'odierno appellato ha ribadito, con le motivazioni sostanzialmente esplicitate nel superiore controricorso, la richiesta di rigetto dell'appello perché assolutamente inammissibile ed infondato.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Si ritiene che, preliminarmente, vada valutata l'eccezione sollevata dalla difesa del sig. ###############. e concernente l'inammissibilità del gravame proposto dall'Amministrazione appellante, non avendo questa contestato la specifica e principale censura formulata in primo grado dal ricorrente ed accolta dal TAR, relativa alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, di reiezione dell'istanza di riammissione al corso dallo stesso formulata. Pare opportuno, pertanto, richiamare di seguito i fatti salienti della presente controversia, ritenuti di specifico interesse ai fini della decisione sulla predetta censura.

Con l'istanza del 23/11/1993 il sig. ###############., dopo aver rinunciato per motivi familiari a proseguire, presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, il corso di perfezionamento della durata di quattro mesi, al termine del quale sarebbe stato immesso nel ruolo degli agenti effettivi della P. di S., ha chiesto di esservi riammesso, al fine di completarlo, ovvero di essere ammesso ad un altro analogo di quelli periodicamente effettuati per immettere nel ruolo degli agenti effettivi della Polizia di Stato gli agenti ausiliari di leva trattenuti.

Con il decreto n. 333-D/90755/RIAM del 23/2/94, il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale, Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti, visto il verbale del 10 febbraio 2004 della Commissione per il personale di ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, ha respinto l'istanza dell'odierno appellato, essendo questi considerato "Agente Ausiliario di leva non appartenente ai ruoli della P. di S. (artt. 60 D.P.R. n. 335/82 e 132 D.P.R. n. 3/57)".

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il sig. ###############. ha impugnato detto decreto, deducendone l'illegittimità, in quanto privo di qualsiasi valida motivazione che potesse giustificare la decisione di diniego in tal modo assunta.

Premesso che la ricostruzione dei fatti risulta pacifica tra le parti in giudizio, si discute se un allievo agente ausiliario di leva trattenuto, ammesso ad un corso di perfezionamento presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, dal quale sia stato poi dimesso per espressa rinuncia, abbia titolo ad esservi riammesso, come sostiene il ricorrente in prime cure, ovvero se l'istanza a tal fine prodotta dall'interessato non possa essere accolta ostandovi gli artt. 60 D.P.R. n. 335/82 e 132 D.P.R. n. 3/1957, come decretato dall'Amministrazione, odierna appellante.

Al riguardo, prescindendo dal merito della presente controversia, si dibatte preliminarmente sulla censura proposta dal sig. ###############., circa la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, già dedotta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e sulla mancata deduzione avverso tale censura, dinanzi al T.A.R., da parte dell'Amministrazione; censura accolta dal TAR e ribadita in questa sede, ma sulla quale non risulta uno specifico motivo di appello, con conseguente richiesta a questo C.G.A di dichiarare inammissibile l'odierno gravame.

Non pare possano sussistere dubbi sulla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, laddove, invece di pronunciarsi sull'istanza di riammissione al corso, ne ha decretato, per relationem, la reiezione perché "Trattasi di Agente Ausiliario di leva non appartenente ai ruoli della P. di S. (art. 60 D.P.R n. 335/82 e 132 D.P.R. n. 3/57)".

Nella specie, risulta violato l'art. 3 della L. n. 241/90, a maggior ragione se si considera che il decreto di diniego ha inciso pesantemente sulla sfera giuridica dell'interessato; invero, risulta evidente come l'insufficiente motivazione sui singoli profili considerati e la mancata esplicitazione dell'iter logico giuridico seguito per giungere alla contestata decisione abbiano, altresì, compromesso il diritto di difesa dell'interessato, volto a vedersi garantita la tutela dei propri interessi.

D'altra parte, in sede di giudizio, l'Amministrazione, lungi dal difendersi dal vizio di difetto di motivazione dedotto da controparte, ha ribadito l'impossibilità della riammissione in servizio dell'odierno appellato perché privo del necessario presupposto richiesto a tal fine, costituito dall'avvenuta immissione nei ruoli dell'Amministrazione.

Il TAR invece, pur partendo dalla contestazione nel merito della tesi della Amministrazione, è pervenuto ad affermare la sussistenza del vizio di difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.

Nell'appello la Amministrazione, mentre ha riproposto la propria esegesi dell'istituto della riammissione, non ha impugnato il capo della sentenza relativo al difetto di motivazione.

A questi fini non può ritenersi che il motivo di appello circa i profili della riammissione in servizio implichi anche l'impugnativa del capo di sentenza sul difetto di motivazione e ciò per la considerazione che tale vizio, come ritenuto dal TAR, prescinde dalla esegesi, quale che sia, della normativa sottostante limitandosi al mero riscontro dell'esistenza dell'obbligo della Amministrazione di esternare le ragioni che hanno condotto alla adozione del provvedimento.

Conclusivamente, per i motivi suddetti, l'appello va dichiarato inammissibile.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Attesa la peculiare natura della vicenda, il Collegio ritiene che sia equo compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in ###############, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2009, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D'Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 16 settembre 2010.