Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-07-2010, n. 4662
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con le sentenze impugnate il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti avverso le ordinanze con cui il Prefetto di Roma ha ordinato il rilascio con effetto immediato degli alloggi individuali di servizio, in passato concesso agli odierni appellanti, in quanto dipendenti della Polizia di Stato.

Nel dettaglio, a seguito del collocamento in quiescenza dei ricorrenti, è stato loro ordinato il rilascio, avendo gli stessi perso il titolo ad occupare gli alloggi in questione.

Il primo giudice, nel disattendere il ricorso, ha ritenuto infondate:

o la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato che la PA ha lasciato trascorrere un lungo lasso temporale prima di provvedere alla notifica dell'ordinanza impugnata, in specie violando i termini per la conclusione dell'intero procedimento, assuntamente a natura perentoria;

o la censura relativa alla mancata formulazione, ad opera del Questore, dell'avviso di cessazione della concessione, asseritamente dovuto in forza del D.M. n.574 del 1992;

o la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990;

o la censura con cui è stata dedotta l'omessa valutazione, ad opera dell'Amministrazione, delle specifiche condizioni personali dei ricorrenti.

Propongono distinti appelli i ricorrenti deducendo l'erroneità delle sentenze gravate di cui chiedono l'annullamento.

All'udienza del 28 maggio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli, attesa l'identità delle questioni involte.

Gli appelli vanno respinti.

E' dirimente osservare che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 7, D.M. n. 574 del 1992, ai sensi del quale "in caso di collocamento a riposo...., la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto..".

Come correttamente sostenuto dall'Amministrazione, si è al cospetto di una cessazione ex lege della concessione onerosa dell'alloggio individuale, a fronte della quale l'atto dell'Amministrazione assume natura doverosamente ricognitiva.

Ciò posto, appare all'evidenza privo di pregio il motivo di appello con cui, riproponendo censure già dedotte in primo grado, si assume la violazione della disciplina procedimentale e delle cadenze temporali di cui agli arttt. 8, comma 4, e 12, commi 1, 2 e 3, D.M. n.574 del 1992.

Da un lato, infatti, il citato art. 8, D.M. n.574 del 1992, si riferisce ad altre ipotesi di cessazione della concessione; dall'altro, i termini hanno sicuramente natura ordinatoria e non perentoria, non potendo certo dalla loro inosservanza derivare il consolidamento di una situazione già automaticamente contraria al quadro normativo, in specie alla disposizione di cui al richiamato art. 7, D.M. n.574 del 1992.

D'altra parte, la natura vincolata del provvedimento impugnato in primo grado esclude che si possa assegnare rilievo, giusta la previsione di cui all'art. 21opties, co. 2, l. n. 241 del 1990, alla dedotta violazione dell'art. 7 della stessa legge; a ciò si aggiunga che una conoscenza del procedimento in corso è stata comunque assicurata ai ricorrenti con la diffida, peraltro mai impugnata, del Dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi generali ed attività contrattuali della Prefettura- U.T.G. di Roma, recante intimazione a lasciar libero l'alloggio.

La rimarcata natura vincolata del provvedimento impugnato in primo grado impone, ancora, di disattendere la censura con cui si deduce l'omessa valutazione, ad opera dell'Amministrazione, delle specifiche condizioni personali dei ricorrenti.

Come correttamente osservato dal primo giudice, invero, la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell'alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare le difficoltà abitative che per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell'amministrazione, sicché l'esistenza del rapporto di servizio costituisce il presupposto per la concessione del beneficio dell'alloggio.

Consegue che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera sul godimento dell'alloggio, destinato a tornare doverosamente nella disponibilità dell'Amministrazione.

Alla stregua delle esposte considerazioni vanno respinti gli appelli.

Sussistono tuttavia motivi per compensare integralmente fra le parti anche le spese del secondo grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e li respinge.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.