Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-07-2010, n. 4662
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con le sentenze impugnate il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dagli
odierni appellanti avverso le ordinanze con cui il Prefetto di Roma ha ordinato
il rilascio con effetto immediato degli alloggi individuali di servizio, in
passato concesso agli odierni appellanti, in quanto dipendenti della Polizia di
Stato.
Nel dettaglio, a seguito del collocamento in quiescenza dei ricorrenti, è stato
loro ordinato il rilascio, avendo gli stessi perso il titolo ad occupare gli
alloggi in questione.
Il primo giudice, nel disattendere il ricorso, ha ritenuto infondate:
o la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato che la PA ha lasciato
trascorrere un lungo lasso temporale prima di provvedere alla notifica
dell'ordinanza impugnata, in specie violando i termini per la conclusione
dell'intero procedimento, assuntamente a natura perentoria;
o la censura relativa alla mancata formulazione, ad opera del Questore,
dell'avviso di cessazione della concessione, asseritamente dovuto in forza del
D.M. n.574 del 1992;
o la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990;
o la censura con cui è stata dedotta l'omessa valutazione, ad opera
dell'Amministrazione, delle specifiche condizioni personali dei ricorrenti.
Propongono distinti appelli i ricorrenti deducendo l'erroneità delle sentenze
gravate di cui chiedono l'annullamento.
All'udienza del 28 maggio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli, attesa l'identità delle
questioni involte.
Gli appelli vanno respinti.
E' dirimente osservare che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 7,
D.M. n. 574 del 1992, ai sensi del quale "in caso di collocamento a riposo....,
la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione
del rapporto..".
Come correttamente sostenuto dall'Amministrazione, si è al cospetto di una
cessazione ex lege della concessione onerosa dell'alloggio individuale, a fronte
della quale l'atto dell'Amministrazione assume natura doverosamente ricognitiva.
Ciò posto, appare all'evidenza privo di pregio il motivo di appello con cui,
riproponendo censure già dedotte in primo grado, si assume la violazione della
disciplina procedimentale e delle cadenze temporali di cui agli arttt. 8, comma
4, e 12, commi 1, 2 e 3, D.M. n.574 del 1992.
Da un lato, infatti, il citato art. 8, D.M. n.574 del 1992, si riferisce ad
altre ipotesi di cessazione della concessione; dall'altro, i termini hanno
sicuramente natura ordinatoria e non perentoria, non potendo certo dalla loro
inosservanza derivare il consolidamento di una situazione già automaticamente
contraria al quadro normativo, in specie alla disposizione di cui al richiamato
art. 7, D.M. n.574 del 1992.
D'altra parte, la natura vincolata del provvedimento impugnato in primo grado
esclude che si possa assegnare rilievo, giusta la previsione di cui all'art.
21opties, co. 2, l. n. 241 del 1990, alla dedotta violazione dell'art. 7 della
stessa legge; a ciò si aggiunga che una conoscenza del procedimento in corso è
stata comunque assicurata ai ricorrenti con la diffida, peraltro mai impugnata,
del Dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi generali ed attività
contrattuali della Prefettura- U.T.G. di Roma, recante intimazione a lasciar
libero l'alloggio.
La rimarcata natura vincolata del provvedimento impugnato in primo grado impone,
ancora, di disattendere la censura con cui si deduce l'omessa valutazione, ad
opera dell'Amministrazione, delle specifiche condizioni personali dei
ricorrenti.
Come correttamente osservato dal primo giudice, invero, la ratio complessiva del
sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell'alloggio a
personale in attività di servizio sia per alleviare le difficoltà abitative che
per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell'amministrazione, sicché
l'esistenza del rapporto di servizio costituisce il presupposto per la
concessione del beneficio dell'alloggio.
Consegue che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera
sul godimento dell'alloggio, destinato a tornare doverosamente nella
disponibilità dell'Amministrazione.
Alla stregua delle esposte considerazioni vanno respinti gli appelli.
Sussistono tuttavia motivi per compensare integralmente fra le parti anche le
spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e li respinge.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.