T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 02-02-2010, n. 176
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso che:

- il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato presso il Comando Sezione Polizia Stradale di ###############, nel maggio 2009, venuto a conoscenza del fatto che sarebbero stati avviati nei suoi confronti alcuni procedimenti disciplinari, ha chiesto di accedere al proprio fascicolo personale;

- l'istanza è stata accolta ed egli ha potuto visionare il fascicolo in data 3 luglio 2009;

- non ritenendosi soddisfatto, il 4 luglio 2009 ha inoltrato un'ulteriore domanda ostensiva cui è stato opposto un diniego dall'Amministrazione con nota 22 settembre 2009;

- con il presente ricorso lamenta che gli sarebbero stati sottratti all'accesso atti rilevanti ai fini disciplinari e fonda tale considerazione su una contestazione di addebito ricevuta il 3 agosto 2009 che, a suo dire, si baserebbe su una segnalazione protocollata dal Compartimento Polizia Stradale Toscana il 30 aprile 2009 di cui non avrebbe potuto avere cognizione;

Considerato che:

- è onere del ricorrente fornire argomenti e indizi sull'esistenza degli atti di cui chiede l'ostensione (C.d.S. IV, 10 dicembre 2009 n. 7725);

- la sua istanza di accesso è genericamente riferita a documenti di cui solo ipotizza l'esistenza senza fornirne indizi certi, posto che dall'esame della contestazione di addebito disciplinare 10 luglio 2009, prot. n. 0913730, non emerge un collegamento con uno specifico documento amministrativo;

- detta istanza non contiene quindi elementi atti a raggiungere una prova indiziaria sull'esistenza della documentazione cui il ricorrente chiede di accedere;

Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), cui devono essere aggiunti i soli oneri per IVA e CPA;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Carlo Testori, Presidente FF

Riccardo Giani, Primo Referendario

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore