T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 02-02-2010, n. 176
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che:
- il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato presso il Comando Sezione
Polizia Stradale di ###############, nel maggio 2009, venuto a conoscenza del
fatto che sarebbero stati avviati nei suoi confronti alcuni procedimenti
disciplinari, ha chiesto di accedere al proprio fascicolo personale;
- l'istanza è stata accolta ed egli ha potuto visionare il fascicolo in data 3
luglio 2009;
- non ritenendosi soddisfatto, il 4 luglio 2009 ha inoltrato un'ulteriore
domanda ostensiva cui è stato opposto un diniego dall'Amministrazione con nota
22 settembre 2009;
- con il presente ricorso lamenta che gli sarebbero stati sottratti all'accesso
atti rilevanti ai fini disciplinari e fonda tale considerazione su una
contestazione di addebito ricevuta il 3 agosto 2009 che, a suo dire, si
baserebbe su una segnalazione protocollata dal Compartimento Polizia Stradale
Toscana il 30 aprile 2009 di cui non avrebbe potuto avere cognizione;
Considerato che:
- è onere del ricorrente fornire argomenti e indizi sull'esistenza degli atti di
cui chiede l'ostensione (C.d.S. IV, 10 dicembre 2009 n. 7725);
- la sua istanza di accesso è genericamente riferita a documenti di cui solo
ipotizza l'esistenza senza fornirne indizi certi, posto che dall'esame della
contestazione di addebito disciplinare 10 luglio 2009, prot. n. 0913730, non
emerge un collegamento con uno specifico documento amministrativo;
- detta istanza non contiene quindi elementi atti a raggiungere una prova
indiziaria sull'esistenza della documentazione cui il ricorrente chiede di
accedere;
Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso e di condannare il
ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella
misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), cui devono essere aggiunti i soli
oneri per IVA e CPA;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, respinge il
ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Carlo Testori, Presidente FF
Riccardo Giani, Primo Referendario
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore