REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.469/2008

Reg.Dec.

N. 3637 Reg.Ric.

ANNO   2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ministero dell’interno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

contro

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per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I ter  n.17314 del 24 dicembre 2004;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 relatore il Consigliere -

     Udito l’avv. dello Stato -

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dagli attuali resistenti, in epigrafe elencati, per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni prevista dall’art.12 D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 (poi disciplinata dall’accordo contrattuale recepito con DPR 395\95, art.9, comma 1)

     Il Tar riteneva che l’art.12 del DPR n.147\90 fosse caratterizzato da una formulazione certamente idonea a giustificare l’inclusione nel novero dei servizi esterni – da compensare con il supplemento dell’indennità di istituto- dell’attività restata dai ricorrenti, ove svolta all’esterno e per i giorni in cui fosse avvenuto. Sia il DPR n.395\95 che il DPR n.254\99 contenevano, per l’aspetto interessante ai fini del decidere, una mera specificazione del presupposto del carattere “esterno” del servizio posto dal DPR n.147\90. Era innegabile che anche per l’attività di tutela o scorta a personalità esposte a rischio ricorressero esigenze di compensazione del maggior sacrificio richiesto al personale, esposto a condizioni di lavoro più gravose rispetto alla normale attività di istituto in base ad ordini formali di servizio, cioè in modo non occasionale. L’esigenza compensativa determinante l’introduzione del supplemento dell’indennità di istituto, sussisteva a prescindere dalla circostanza che i turni di espletamento del servizio coprissero o meno l’intero arco della giornata, fermo restando che il diritto all’indennità spetta per le sole ore prestate al di fuori dell’ufficio. Era perciò richiamata la giurisprudenza costante degli ultimi anni, per cui l’indennità di cui all’art.12 spetta agli agenti di Polizia di Stato che svolgono il loro servizio in situazioni di obiettivo disagio e pericolo in quanto addetti al servizio di scorta o pro0tezione di personalità. Le somme corrispondenti, a decorrere dal luglio 1990, erano quindi riconosciute, nei limiti della eccepita prescrizione.

     Appella l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi:

     1. Violazione e falsa applicazione dell’art.12 DPR 5.6.1990, n.147, dell’art.9 DPR 31.7.95, dell’art.11 del DPR n.254\99.

     A seguito della formulazione nei primi due citati DD.PP.RR. di disposizioni relative all’indennità di servizio esterno, dapprima estesa in via interpretativa individuando la ratio dell’erogazione in dipendenza della casistica esemplificativa, sono state emanate tre circolari ministeriali, che hanno rivisti i requisiti per l’erogazione a partire dal 1° novembre 1995. La ratio dell’indennità è stata individuata nell’esigenza di remunerare il particolare disagio derivante dalla circostanza di espletare attività lavorativa in ambiente esterno, alla quale vanno assimilati…esclusivamente i servizi resi dal personale della Polizia di frontiera marittima ed aerea che svolga la propria attività in ambito portuale e aeroportuale. La disposizione è stata poi riprodotta nel DPR 16.3.99, n.254, che l’ha estesa, ampliando il novero dei servizi istituzionali che danno titolo all’indennità e qualificando come esterni i servizi svolti presso enti e strutture di terzi. Infine, con l’ultimo contratto di lavoro del personale delle Forze di Polizia, DPR 18 giugno 2002, n.164, all’art.9, è stata prevista la remunerabilità anche dei servizi esterni di durata minore all’intera giornata, purchè non inferiori alle tre ore continuative.

     Viene richiamato il parere della III Sezione del Consiglio di Stato n.1252\98, per cui la finalità dell’indennità in questione era “compensare il personale che si trova ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni”, condizioni che ricorrevano nel caso “in cui il personale operi a bordo di volanti, espleti il servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili, effettui servizi di pattuglia in ambito stradale e autostradale”, cioè in presenza di situazioni fattuali in cui il servizio sia reso tendenzialmente per tutta la durata del turno all’aria aperta. Lo stesso parere aveva escluso la sussistenza di tali condizioni nella “ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici di appartenenza, ma presso altri uffici” in quanto “in quest’ultimo caso…non ricorre quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso perché esposto a particolari fattori di rischio ambientale”. Nel caso, come pure ritenuto in controversia analoga dal Tar Lombardia, mancano i requisiti di lavoro “all’aria aperta”, non apparendo riconducibile alla previsione normativa l’ipotesi del servizio effettuati fuori dagli uffici dell’unità di appartenenza ma presso altri uffici, come nel caso dei “servizi di scorta”. Conferma si ritrae dall’art.11, comma 1, DPR 16 marzo 1999, n.254, che ha esteso il compenso in questione al personale delle forze di polizia…”che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione vigilanza, lotta alla criminalità…”: la norma dimostra che solo dal 1° giugno 1999 l’indennità di servizio esterno è estesa agli addetti al servizio scorte, non spettando la stessa per il solo fatto di essere assegnato al nucleo scorte prima di tale data.

     Occorre inoltre che il servizio, oltre che fuori dell’ufficio di appartenenza, sia svolto con carattere non occasionale e sporadico, essendo cioè i servizi inseriti in una normale turnazione.

     Alla luce dei precedenti giurisprudenziali e delle pregresse circolari esplicative delle disposizioni in questione, il Tar avrebbe dovuto rigettare la domanda in quanto non provata; i ricorrenti non hanno provato: a) che il servizio fosse organizzato istituzionalmente per l’intero orario obbligatorio giornaliero; b) il tipo di attività svolta. Essi non hanno prodotto gli ordini formali da cui si potesse rilevare la specifica attività da svolgere.

     Si sono costituiti gli originari ricorrenti deducendo l’infondatezza dell’appello di cui chiedevano la reiezione.

DIRITTO

     L’appello è fondato alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Sezione, quale sancito, da ultimo, da VI, 11 maggio 2007, n.2294 (ma vedi pure i precedenti citati infra)

     Ed invero, come evidenziato dall’Amministrazione, (e concordemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione), il “servizio esterno”, in relazione al quale l’art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 e l’art. 9 D.P.R. n. 395/1995 prevedevano la corresponsione di una speciale indennità, era quello caratterizzato da una condizione di particolare disagio per il personale dipendente derivante dall’esposizione, sistematica (cioè in base a turnazione) e continuativa (per la durata giornaliera del servizio), a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi.

     Tale condizione, appunto, non si verificava per il servizio di scorta (e né i ricorrenti, per altro verso, l’hanno adeguatamente dedotto e comprovato) giacché, altrimenti, si sarebbe dovuto includere nel relativo ambito ogni attività svolta fisicamente al di fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza, con evidente snaturamento della finalità della rivendicata indennità (in tal senso, cfr. Cons. St. Sez. II 28.7.1998, parere n. 1252/1997; Sez. VI, decisioni  nn.28.9.2006, nn.5692, 5692 e  5694/2006).

     A quanto innanzi accennato deve aggiungersi il rilievo, evidenziato nelle decisioni innanzi citate, che è stato l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254 ad estendere il rivendicato compenso di cui all’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 395/1999, anche al servizio di scorta, prescrivendo tuttavia, - con una disposizione che, per la sua stessa formulazione, non ha carattere ricognitivo di un principio già precedentemente in vigore – che l’operatività dell’estensione dovesse decorrere dal 1°.6.1999.

     Il Collegio, non discostandosi da quanto già statuito su analoghe controversie nelle decisioni della Sezione sopra indicate, deve concludere dunque per l’accoglimento del ricorso in appello in esame, atteso che i servizi di scorta e tutela in questione non sono contemplati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle “circolari” del Ministero che elencano i servizi esterni, protocolli e circolari, che non possono avere valore solo esemplificativo, per i riflessi finanziari dell’individuazione di tali servizi e l’espressa considerazione del servizio di scorta quale servizio esterno solo a decorrere dal 1°.6.1999, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. 16.3.1999 n. 254, ed atteso che nella specie il periodo controverso è comunque anteriore all’entrata in vigore del decreto appena citato.

     L’appello va pertanto accolto.

     Le spese, data la natura della controversia e le relative pregresse incertezze, vanno comunque compensate per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe.

     Compensa le spese di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 20.11.2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

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