REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4582/08

Reg. Dec.

N. 11068 Reg. Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11068/2003 proposto dal Ministero dell'interno in persona del Ministro p.t.rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma Via dei Portoghesi 12 

contro

@@@@@@@ @@@@@@@ non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I TER n. 8401/2002 , resa tra le parti;

    Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza del 30 Maggio 2008, relatore il Consigliere M-

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

    Con sentenza n. 8401 del 2002 il Tar del Lazio, Roma, ha accolto il ricorso proposto dall’agente scelto di polizia @@@@@@@ @@@@@@@ avverso il decreto del 27 luglio 2001 con il quale il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 6.8.2001.

    In punto di fatto era avvenuto che in data 26 marzo 2001 il ricorrente aveva depositato presso il proprio ufficio di appartenenza una copia del provvedimento di revoca, per abolitio criminis, di cinque sentenze di condanna subite per emissione di assegni a vuoto; l’iniziativa del dipendente aveva dato impulso al procedimento disciplinare che si era concluso con la destituzione.

    L’accoglimento del gravame era motivato “per la decisiva censura di violazione del termine di avvio del procedimento disciplinare esposta nel primo profilo dedotto”, termine ricavabile dall’art. 9, sesto comma, del d.p.r. n. 737 del 1981, di 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza ovverosia, nel caso in esame, dal deposito del decreto di revoca delle condanne subite, in precedenza non conosciute dall’Amministrazione.

    La sentenza è ora appellata dal Ministero dell’interno, il quale sostiene che, non risultando nessuna formale notifica delle decisioni del giudice penale (e non rilevando il semplice deposito a cura dell’interessato), ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.p.r. n. 737 del 1981 il termine di inizio del procedimento disciplinare è di 120 giorni. Quindi ricorda che la giurisprudenza amministrativa, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1995, ha precisato che il termine decorre dalla data di deposito della sentenza penale conclusiva; che nel caso concreto si controverte di un decreto di revoca, emesso il 22.3.2001 dal Giudice dell’esecuzione penale del Tribunale di Roma, che è assimilabile ad una sentenza; che il decreto acquista esecutività con le modalità di cui agli artt. 461 e 648 c.p.p., mentre non ne è prevista la fase del deposito o della pubblicazione; che l’azione disciplinare non può essere disancorata da un evento certo che costituisca il dies a quo per il suo esercizio; che in concreto il decreto penale, emesso a carico del @@@@@@@, ha acquisito esecutività in data 7.4.2001 e che in tale data deve ritenersi raggiunta la “definizione” del giudizio di cui all’art. 9, comma 6, del d.p.r. n. 737 del 1981; poiché la contestazione degli addebiti è avvenuta il 17.5.2001 è stato rispettato il termine di avvio di 120 giorni decorrenti dalla predetta irrevocabilità, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.

    Non si è costituito in giudizio il dipendente.

    All’udienza del 30 maggio 2008 la causa è passata in decisione.

    Ai fini della decisione e per ragioni di completezza dell’istruttoria sulla vicenda anche in considerazione del tempo trascorso, il Collegio ritiene utile acquisire documentati chiarimenti in ordine all’altro procedimento disciplinare, conclusosi sempre con la destituzione disposta con decreto del 24.5.1994, che risulterebbe impugnato con autonomo gravame, di cui è cenno nella motivazione del provvedimento del Capo della Polizia ora in esame e di altri ricorsi concernenti il rapporto di servizio del @@@@@@@ eventualmente pendenti.

    All’adempimento è tenuto il Ministero dell’interno entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente decisione in via amministrativa, ovvero dalla sua notifica a cura di parte se antecedente.

P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, non definitivamente pronunciando e riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina al Ministero dell’interno di ottemperare all’incombente istruttorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

    rinvia l’ulteriore esame della controversia all’udienza del 19 dicembre 2008.

     Così deciso in Roma, il 30 maggio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

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