REPUBBLICA ITALIANA 134/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12844 del registro di segreteria, proposto da @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ---giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2010, con l’assistenza del Segretario sig.ra --, non rappresentati né il ricorrente, nè il Ministero dell’Interno;

Visti gli atti e i documenti;

Considerato in

FATTO

Con domanda in via amministrativa del 4.3.1997, il sig. @@@@@@@, Ispettore Capo della Polizia di Stato cessato dal servizio dal 1.3.1997, ha chiesto di essere sottoposto ad accertamenti medico legali, finalizzati al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. Con processo verbale del 26.6.1998, la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Udine, all’esito della visita medica effettuata il 9.6.1998, ha diagnosticato all’interessato  le seguenti infermità: 1) T.B.C. primaria sinistra; 2) artrosi cervicale; 3) sinusite fronto etmoidale cronica; 4) ipertensione arteriosa di grado lieve. Le infermità accertate, ritenute dipendenti da causa di servizio, sono state classificate nei termini di seguito indicati: la prima e la terza, non ascrivibili ad alcuna categoria di pensione; la seconda ascrivibile alla Tabella B per 5 annualità di 8^ categoria di pensione; la 4^ ascrivibile alla Tabella A, 8^ categoria di pensione per anni 4, suscettibile di miglioramento.

Nel riconoscere l’idoneità al servizio del sig. -, la C.M.O. di Udine ha ritenuto le patologie in diagnosi ascrivibili, per cumulo, alla Tabella A di 8^ categoria per anni 4, più indennità una tantum pari a 5 annualità di 8^ categoria di pensione. Con parere del 14.6.1999, il Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie ha confermato il giudizio di dipendenza da causa di servizio e la classifica ai fini pensionistici proposta dall’organo medico collegiale di 1^ istanza, ritenendo la menomazione dell’integrità fisica, derivante dalle infermità dipendenti da causa di servizio, ascrivibile alla 8^ ctg. per 4 anni, salvo ulteriore parere in sede di rinnovo e, ove liquidabile, l’indennità “per una volta tanto” di Tabella B pari a 5 annualità della pensione di ottava categoria. Al riferito parere ha fatto seguito il D.M. n. 1463/2002, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di pensione privilegiata per la ritenuta insussistenza, in capo al richiedente, della condizione di inabilità al servizio prevista dall’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, riconoscendo la sola indennità una tantum pari a 5 annualità di 8^ categoria di pensione; tale decreto, peraltro, è stato successivamente annullato e sostituito dal decreto n. 1028/2008, applicativo di una più favorevole modalità di calcolo dell’indennità una tantum.

Con il ricorso in epigrafe, il sig. -ha contestato il decreto ministeriale di diniego della pensione privilegiata (D.M. n. 1463 del 13.2.2002), osservando come il Ministero dell’Interno abbia erroneamente applicato l’art. 64 in luogo dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973, disposizione che per il personale militare non richiede l’inidoneità al servizio quale condizione per l’accesso al trattamento pensionistico di privilegio. A sostegno del gravame il ricorrente ha osservato che per il personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, in conformità alla previsione recata dall’art. 5, co. 6, del D.L. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987. Nel rimarcare l’ incongruenza nella quale sarebbe incorsa l’Amministrazione per aver negato la pensione privilegiata e riconosciuto, nel contempo, l’indennità una tantum, beneficio pensionistico che riguarda esclusivamente il personale militare, il  sig. --- ha concluso, in via principale, per l’attribuzione della pensione privilegiata a vita a far data dal collocamento in quiescenza, con la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle somme dovute e degli arretrati maturati e, in via subordinata e per il caso in cui le patologie accertate vengano ritenute suscettibili di miglioramento, per il riconoscimento dell’assegno rinnovabile ai sensi dell’art. 68 D.P.R. n. 1092/1973; in via di ulteriore subordine ha formulato istanza di C.T.U. medico legale volta ad accertare l’esatta entità delle patologia in diagnosi. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di lite.

Costituitosi in giudizio con memoria difensiva del 28.1.2010,            il Ministero dell’Interno, nel rilevare come il diniego della pensione privilegiata sia stato originato da alcune pronunce degli Uffici di controllo della Corte dei conti, ha tuttavia evidenziato come lo stesso indirizzo sia successivamente mutato a seguito delle pronunce con le quali le Sezioni Giurisdizionali regionali e centrali della Corte dei conti hanno ritenuto applicabile l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973 in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato. Premesse tali considerazioni, l’Amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto pensionistico e chiesto la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla complessità della materia ed al mutato indirizzo espresso dagli organi di controllo.

All’udienza del 7 luglio 2010, non rappresentati né il ricorrente, né l’Amministrazione dell’Interno, la causa è stata decisa sulla base delle seguenti ragioni in diritto.

Ritenuto in

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Giudicante riguarda l’individuazione del regime che regola l’accesso alla pensione privilegiata ordinaria per il personale della Polizia di Stato. Al riguardo è opportuno rilevare che per quanto la legge n. 121/1981 abbia disposto l’equiparazione del personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza al personale civile dello Stato, ciò nondimeno, per espressa previsione recata dall’art. 5, co. 6 del D.L. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, al personale della Polizia di Stato “continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”. Orbene, appare evidente come il chiaro tenore letterale della previsione normativa non lasci margine a dubbi circa la perdurante applicabilità, in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato del D.P.R. n. 1092/1973 nella parte relativa alla disciplina dell’accesso del personale militare alla pensione privilegiata, disciplina che - com’è noto - non subordina la concessione del trattamento di privilegio al requisito dell’ inidoneità al servizio, ma richiede unicamente l’ esistenza di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e giudicate ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A.

Alla stregua della richiamata disposizione normativa e nel solco di  una giurisprudenza ampiamente consolidata (cfr. C.d.c. Sez. III n. 281/2007; Sez. III n. 267/2004; Sez. III n. 494/2003; Sez. III n. 282/2002; Sez, Friuli Venezia Giulia n. 272/2009; Sez. Abruzzo n. 39/2006; Sez. Sicilia n. 37/2006; Sez. Umbria n. 2/2006; Sez. Toscana n. 821/2005; Sez. Abruzzo n. 791/2005), il ricorso all’esame deve ritenersi fondato, ravvisando questo Giudice le condizioni per il riconoscimento, in favore del sig. D, dell’assegno rinnovabile di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 1092/1973 per anni 4. A tal riguardo va utilmente rilevato come sia la Commissione Medica Ospedaliera di Udine che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie hanno ritenuto le infermità diagnosticate all’odierno ricorrente ascrivibili, nel loro insieme, all’ indennità una tantum pari a 5 annualità di 8^ categoria di pensione nonché alla 8^ categoria di pensione di Tabella A per 4 annualità: valutazione che questo Giudice reputa pienamente condivisibile sia sotto il profilo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che della classifica ai fini pensionistici, tenuto conto della  natura e della effettiva consistenza delle patologie accertate.

Ciò premesso, nel rilevarsi come l’indennità una tantum pari a 5 annualità di 8^ categoria di pensione sia stata già riconosciuta all’interessato con D.M. n. 1463 del 13.2.2002, annullato e sostituito dal successivo D.M. n. 1028 del 10.3.2005, devono ritenersi sussistenti, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 1092/1973, le condizioni legittimanti il diritto del sig. @@@@@@@ al conseguimento dell’assegno rinnovabile di 8^ categoria di Tabella A per anni 4 a far data dalla cessazione dal servizio, stante la tempestività della domanda diretta al conseguimento del trattamento pensionistico di privilegio, ferma restando la previsione di cui all’art. 69, co. 2, del D.P.R. n. 1092/1973. Sulle somme dovute a titolo di arretrati,  - in conformità all’indirizzo espresso dalle SS.RR. della Corte dei Conti con sentenza n. 10/2002/Q.M. - vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, accessori da liquidarsi cumulativamente nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

Priva di fondamento giuridico va ritenuta l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell’Interno, non avendo la suddetta Amministrazione offerto, ai sensi dell’ art. 2697, co. 2, c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, ed in particolare la documentazione attestante la data di comunicazione del decreto di diniego della pensione privilegiata, considerato che ai sensi  dell’art. 2 del R.D. n. 295/1939 - disposizione espressamente richiamata dall’art. 143 del D.P.R. n. 1092/1973 - è solo da tale momento che può farsi decorrere il termine di prescrizione del credito pensionistico. Tenuto conto della soccombenza dell’Amministrazione convenuta e dell’ormai consolidata giurisprudenza in merito alla questione portata all’esame di questo Giudice, va disposta, ai sensi dell’ art. 92 c.p.c. la condanna del Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore del ricorrente, di diritti ed onorari di avvocato che vengono liquidati nell’importo complessivo di euro 1.200,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A..

L'Amministrazione resistente è onerata  degli incombenti necessari ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 1092/1973.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento dell’assegno rinnovabile di  8^ categoria di Tabella A per anni 4 a far data dalla cessazione dal servizio; sulle somme dovute a titolo di arretrati vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria: accessori da calcolarsi, nei termini di cui in motivazione, dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo; condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore del ricorrente, di diritti ed onorari di avvocato che liquida nell’importo complessivo di euro 1.200,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A..

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Trieste nella pubblica udienza del 7 luglio 2010.

                                   Il Giudice Unico delle Pensioni

                                   f.to Dott. Giancarlo -

                       Depositata in Segreteria il 7 luglio 2010

                              p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

                                       il Funzionario Addetto

                                f.to dott.ssa -

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Decreto ex art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003

Visto il giudizio in materia di pensioni, iscritto al  n. 12844 del registro di segreteria, proposto da @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ---giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003,

                                               DISPONE
che, a tutela della riservatezza dell’interessato ed a cura della Segreteria, sia apposta sull’originale della sentenza, di seguito al presente decreto, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri elementi identificativi del ricorrente @@@@@@@, riportati nella sentenza stessa.

   Trieste, 7 luglio 2010

                                            Il Giudice Unico delle Pensioni

                                                  f.to Dott. Giancarlo --

In esecuzione del sopraesteso decreto, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Trieste, lì 7.7.2010

                                                                p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                                             il Funzionario Addetto

                                                                           f.to dott.ssa -           

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 134 2010 Pensioni 07-07-2010