RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 05-08-2010, n. 3331
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Il ricorrente, assistente di Polizia di Stato in servizio presso la Sottostazione di Polizia Stradale di ##################### #####################, fatto oggetto di sanzione disciplinare del richiamo scritto inflittagli dal Dirigente compartimentale della Polizia di Stato "Sicilia Orientale di Catania con provvedimento del primo marzo 2005, ha impugnato tale provvedimento sanzionatorio in sede di ricorso gerarchico che è andato rigettato.

Avverso tale rigetto, nonché avverso la sanzione inflittagli ha proposto ricorso giurisdizionale avanti questo TAR che con sent. n. 603/2007 ha accolto il gravame, annullando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati.

Sulla scorta di tali circostanze, con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede il risarcimento dei danni di immagine esistenziale e da stress subiti a causa dell'illegittimo provvedimento sanzionatorio annullato con sentenza passata in giudicato, danni che vengono quantificati in Euro novantamila, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa in applicazione dell'art. 1226 c.c.

L'Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Motivi della decisione

Il Collegio prende in esame la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente con il ricorso introduttivo e ne riscontra oltre che l'apoditticità, l'infondatezza.

La circostanza posta a base della richiesta qui all'esame, della intervenuta declaratoria di illegittimità dell'atto di irrogazione della sanzione, non è atta a configurare, ex se, in capo all'Amministrazione la colpa grave in presenza della quale può richiederesi il risarcimento (in termini Cassaz. Civile, sent. n. 45539/2008 2 n. 2185/2009). Al più può desumersi una presunzione semplice di colpevolezza, ex art. 2727 c.c. (in termini C. Stato sez. VI sent. n. 1114 del 9/03/2007) che, nel caso di specie, cede alla prova di resistenza, costituita dalle circostanze che hanno determinato la irrogazione della sanzione annullata.

Vero è infatti che il ricorrente è venuto a conoscenza alle ore 18,45 dell'ordine di servizio che lo vedeva impegnato alle ore diciannove dello stesso giorno 13 novembre 2004, ma è anche vero che il breve lasso di tempo che è stato ritenuto da questo TAR giustificativo del ritardo nel prendere servizio, è stato determinato dal comportamento del ricorrente che non ha tempestivamente contattato il proprio ufficio dopo essere stato dichiarato idoneo ai servizi interni a decorrere dallo stesso giorno 13/11/04, a seguito di visita medica cui si era sottoposto alle ore dieci dello stesso giorno, la cui certificazione è stata ricevuta dall'ufficio alle ore 12,40.

Sarebbe bastato che il ricorrente contattasse in tarda mattinata il proprio ufficio per sapere, tempestivamente con quale orario di servizio sarebbe stato impegnato per quel giorno, il 13/11/04 in cui era stato dichiarato idoneo al servizio. Non avendo ciò fatto, il Tribunale ha ritenuto la illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, ma per le considerazioni svolte, il comportamento dell'Amministrazione, sfociato nel provvedimento sanzionatorio giudizialmente annullato, non può imputarsi a sua colpa in quanto adottato in presenza di circostanze obiettivamente esistenti e non ritenute esimenti della responsabilità disciplinare del signor R..

Esclusa la sussistenza in capo all'Amministrazione dell'elemento soggettivo della colpa, che costituisce presupposto per l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della P.A., non si sofferma il Collegio a valutare la pur insussistente incidenza dannosa del comportamento tenuto dalla "Amministrazione nella sfera giuridica del ricorrente ch, tra l'altro non fornisce prova alcuna dei danni lamentati, anche nella considerazione che la sanzione inflittagli è stata espunta dal mondo giuridico e non è atta a produrre alcun effetto negativo nella vita professionale del ricorrente né ha mai prodotto effetto negativo sulla vita di relazione dello stesso, data la riservatezza di tali provvedimenti.

Pretestuosa ed apodittica sia nell'an che nel quantum si presenta pertanto l'istanza risarcitoria avanzata che va conseguentemente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate

come da dispositivo

Data la peculiarità della fattispecie all'esame il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione terza interna, rigetta il ricorso in epigrafe.

Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, nella misura che si liquida in Euro millecinquecento/00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Primo Referendario