RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 05-08-2010, n. 3331
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, assistente di Polizia di Stato in servizio presso la
Sottostazione di Polizia Stradale di #####################
#####################, fatto oggetto di sanzione disciplinare del richiamo
scritto inflittagli dal Dirigente compartimentale della Polizia di Stato
"Sicilia Orientale di Catania con provvedimento del primo marzo 2005, ha
impugnato tale provvedimento sanzionatorio in sede di ricorso gerarchico che è
andato rigettato.
Avverso tale rigetto, nonché avverso la sanzione inflittagli ha proposto ricorso
giurisdizionale avanti questo TAR che con sent. n. 603/2007 ha accolto il
gravame, annullando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati.
Sulla scorta di tali circostanze, con il ricorso in epigrafe il ricorrente
chiede il risarcimento dei danni di immagine esistenziale e da stress subiti a
causa dell'illegittimo provvedimento sanzionatorio annullato con sentenza
passata in giudicato, danni che vengono quantificati in Euro novantamila, o
nella maggiore o minore somma ritenuta equa in applicazione dell'art. 1226 c.c.
L'Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del
ricorso perché infondato.
Motivi della decisione
Il Collegio prende in esame la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente
con il ricorso introduttivo e ne riscontra oltre che l'apoditticità,
l'infondatezza.
La circostanza posta a base della richiesta qui all'esame, della intervenuta
declaratoria di illegittimità dell'atto di irrogazione della sanzione, non è
atta a configurare, ex se, in capo all'Amministrazione la colpa grave in
presenza della quale può richiederesi il risarcimento (in termini Cassaz.
Civile, sent. n. 45539/2008 2 n. 2185/2009). Al più può desumersi una
presunzione semplice di colpevolezza, ex art. 2727 c.c. (in termini C. Stato
sez. VI sent. n. 1114 del 9/03/2007) che, nel caso di specie, cede alla prova di
resistenza, costituita dalle circostanze che hanno determinato la irrogazione
della sanzione annullata.
Vero è infatti che il ricorrente è venuto a conoscenza alle ore 18,45
dell'ordine di servizio che lo vedeva impegnato alle ore diciannove dello stesso
giorno 13 novembre 2004, ma è anche vero che il breve lasso di tempo che è stato
ritenuto da questo TAR giustificativo del ritardo nel prendere servizio, è stato
determinato dal comportamento del ricorrente che non ha tempestivamente
contattato il proprio ufficio dopo essere stato dichiarato idoneo ai servizi
interni a decorrere dallo stesso giorno 13/11/04, a seguito di visita medica cui
si era sottoposto alle ore dieci dello stesso giorno, la cui certificazione è
stata ricevuta dall'ufficio alle ore 12,40.
Sarebbe bastato che il ricorrente contattasse in tarda mattinata il proprio
ufficio per sapere, tempestivamente con quale orario di servizio sarebbe stato
impegnato per quel giorno, il 13/11/04 in cui era stato dichiarato idoneo al
servizio. Non avendo ciò fatto, il Tribunale ha ritenuto la illegittimità del
provvedimento sanzionatorio impugnato, ma per le considerazioni svolte, il
comportamento dell'Amministrazione, sfociato nel provvedimento sanzionatorio
giudizialmente annullato, non può imputarsi a sua colpa in quanto adottato in
presenza di circostanze obiettivamente esistenti e non ritenute esimenti della
responsabilità disciplinare del signor R..
Esclusa la sussistenza in capo all'Amministrazione dell'elemento soggettivo
della colpa, che costituisce presupposto per l'accertamento della responsabilità
extracontrattuale della P.A., non si sofferma il Collegio a valutare la pur
insussistente incidenza dannosa del comportamento tenuto dalla "Amministrazione
nella sfera giuridica del ricorrente ch, tra l'altro non fornisce prova alcuna
dei danni lamentati, anche nella considerazione che la sanzione inflittagli è
stata espunta dal mondo giuridico e non è atta a produrre alcun effetto negativo
nella vita professionale del ricorrente né ha mai prodotto effetto negativo
sulla vita di relazione dello stesso, data la riservatezza di tali
provvedimenti.
Pretestuosa ed apodittica sia nell'an che nel quantum si presenta pertanto
l'istanza risarcitoria avanzata che va conseguentemente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate
come da dispositivo
Data la peculiarità della fattispecie all'esame il Collegio ritiene di
compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di
Catania, Sezione terza interna, rigetta il ricorso in epigrafe.
Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, nella misura che si liquida
in Euro millecinquecento/00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14/07/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario