FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO - LAVORO (RAPPORTO DI)
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 01-12-2010, n. 8372
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. 1l Ministero delI'interno, con ricorso n. 2177 del 2004 proposto al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, ha fatto opposizione al decreto
ingiuntivo n. 372 del 26.4.2004 emesso dal Presidente della Sezione I ter del
medesimo T.a.r., con cui è stato intimato al Ministero dell'interno di pagare al
ricorrente, sign. ####################, la somma di 3460,00 euro per compenso di
62 giorni di ferie non fruite.
2. Il T.a.r., con sentenza n. 15331 del 2004, ha rigettato l'opposizione. Ha
compensato tra le parti le spese dei giudizio.
3. Con l'appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado,
con l'annulIamento o revoca del detto decreto ingiuntivo.
4. All'udienza del 26 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. Nella sentenza di primo grado si afferma: dagli atti di causa emerge che il
sign. P. al 13.6.2003, data di decorrenza del provvedimento di dispensa dal
servizio per inabilità, doveva in effetti fruire di 62 giorni di congedo
ordinario; è condivisibile la giurisprudenza per cui si ha titolo al pagamento
sostitutivo del congedo ordinario anche nei casi di mancata fruizione per
decesso, cessazione dal servizio per malattia o dispensa intervenuta dopo il
collocamento in aspettativa per infermità; in ogni caso, richiamata anche
l'irrinunciabilità del diritto alle ferie e la impossibilità oggettiva di
goderne in periodo di malattia, il titolo al compenso sostitutivo discende
direttamente dalla mancata fruizione delle ferie, purché non imputabile alla
volontà deIl'interessato; non è ipotizzabile che un appartenente alla Polizia di
Stato, collocato in aspettativa per infermità contratta per causa di servizio,
subisca un trattamento peggiore di chi, avendo contratto malattia non
per motivi di servizio, ha riconosciuto il compenso sostitutivo soltanto perché
non collocato in aspettativa ma in congedo straordinario.
2. Nell'appello si deduce che l'art. 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 ("Recepimento
delI'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare
relativi al quadriennio normativo 19982001 ed al biennio economico 19981999"),
alla base della pretesa del ricorrente, prevede il diritto del dipendente alla
retribuzione del congedo ordinario anche quando non sia stato fruito per
decesso, cessazione dal servizio per infermità, o, come nella specie, per
dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ma nulla
prevede sulla monetizzazione del congedo ordinario non fruito durante il periodo
di esonero del dipendente dal servizio per collocamento in aspettativa per
infermità; in questo quadro è stato richiamato in giurisprudenza il necessario
collegamento tra il riconoscimento del compenso per ferie non godute e le
documentate esigenze di servizio che, su richiesta
dell'Amministrazione, hanno comportato lo svolgimento della prestazione
lavorativa e il mancato godimento delle ferie, con la conseguenza che, a voler
riconoscere che nel periodo di congedo per infermità continui a maturare il
congedo ordinario, il loro mancato godimento non comporta il riconoscimento del
compenso sostitutivo.
Al ricorrente non spetta perciò alcuna somma ulteriore rispetto a quella già
liquidata dall'Amministrazione e relativa alle ferie non godute maturate prima
del periodo di aspettativa.
3. L'appello è infondato.
Questo Consiglio ha affermato, con giurisprudenza prevalente che si condivide,
che sussiste il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non fruite durante
il periodo di aspettativa per infermità.
In particolare è stato precisato, con esame della fattispecie che si ritiene
opportuno riportare per esteso data la sua completezza e la piena applicabilità
al caso in controversia, che "l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la
monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della
cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate
esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha
previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito
in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta
dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La tesi del Ministero,
secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per
infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il
diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della
Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo
dell'attività lavorativa, ma altresi - come riconosciuto dalla Corte
costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001al
soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale
-a prescindere dalla effettività della prestazione- mediante le ferie può
partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi
tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di
lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere
impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la
stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art.
2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di
parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia
(Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio e stato applicato dalla
giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo
delle ferie
non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore
successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n.
2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05). Questo Collegio non ignora l'esistenza
di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma
ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento in
conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n.
1765/2008; n. 3637/2008). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il
mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude
l'insorgenza del diritto alla percezione dell' emolumento sostitutivo, in quanto
il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile
da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabìle pure nel periodo
di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per
causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso
sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda sul
(sopravvenuto rispetto ai fatti) art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su
prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto
art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente
ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del
d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata
fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la
monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l'unica
interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi). lnfatti, nei
casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del
periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la
dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a
garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro
lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il
pagamento delle ferie non godute.
Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due
facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente
tutelata dall'art. 36." (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; cfr.
anche Sez. VI: 26 gennaio2009, n.339; 23 luglio 2008, n. 3636).
4. Per quanto considerato l'appello è infondato e deve perciò essere respinto.
Nulla deve essere disposto sulle spese non essendosi costituita la parte
appellata.
P.Q.M.
respinge l'appello in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.