Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-12-2010, n. 8631
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Il T.A.R. del Lazio con la sentenza in epigrafe, per quanto qui interessa,
accoglieva il ricorso proposto da ####################, ispettore superiore
della Polizia di Stato dispensato dal servizio per fisica inabilità con
decorrenza dal 23 maggio 2000, teso all'accertamento del diritto al
conseguimento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite nel periodo di
aspettativa per infermità, per il periodo successivo al 1 gennaio 1998 (e
precisamente per gg. 2 nel 1998, per gg. 47 nel 1999 e per gg. 19 nel 2000), ai
sensi dell'art. 18 d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo
collettivo per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 19982001 e al biennio economico 19981999). Condannava
dunque l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le somme
dovute a tale titolo, maggiorate degli accessori di legge, a spese interamente
compensate tra le parti.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno, lamentando
l'erronea interpretazione del citato disposto normativo, che - rettamente
interpretato, come da circolari applicative del 18 novembre 1999 e del 3 maggio
2002 - ammetterebbe la monetizzazione del congedo ordinario non fruito
esclusivamente per quello maturato prima del collocamento in aspettativa per
infermità seguita senza soluzione di continuità dalla dispensa di servizio,
mentre la escluderebbe per il congedo ordinario maturato e non fruito durante
tale periodo di aspettativa, atteso il difetto di corrispettività conseguente
alla mancata prestazione di attività lavorativa. Chiedeva dunque, in riforma
della gravata sentenza, la reiezione dell'avversario ricorso di primo grado.
3. L'appellato, sebbene ritualmente chiamato in giudizio, ometteva di
costituirsi.
4. All'udienza pubblica del 26 ottobre 2010 la causa veniva trattenuta in
decisione.
Motivi della decisione
1. L'appello è da respingere.
Giova premettere, in linea di fatto, che è incontroverso che le giornate di
congedo ordinario, per le quali il ricorrente chiede il compenso sostitutivo,
cadevano nel periodo di aspettativa per infermità seguito, senza soluzione di
continuità, dalla dispensa di servizio (v. anche documentazione in atti).
In linea diritto, si osserva che secondo ormai prevalente orientamento
giurisprudenziale di questo Consiglio, condiviso da questo Collegio, il sopra
citato art. 18, comma 1, d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 - il quale testualmente
statuisce: "Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che
nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla
data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio; n.d.e.),
anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal
servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo
il collocamento in aspettativa per infermità" - non può essere letto in senso
riduttivo, ma deve interpretarsi nel senso che il personale di polizia, che sia
stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, ha diritto al compenso
sostitutivo del congedo ordinario maturato nei periodi di
assenza per motivi di salute, ivi compreso il periodo di aspettativa per
infermità sfociato in dispensa dal servizio (v., da ultimo, C.d.S., Sez. VI, 7
maggio 2010, n. 2663; C.d.S., Sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; C.d.S., Sez. VI,
21 aprile 2008, n. 1765).
Tale soluzione interpretativa si fonda sul rilievo dirimente, che il mancato
godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza
del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al
congedo ordinario - indisponibile, irrinunciabile e non degradabile dal datore
di lavoro, sia esso pubblico o privato - matura pure nel periodo di aspettativa
per infermità, con ciò includendo automaticamente il diritto al compenso
sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite (v. in tal senso, i citati
precedenti).
Si aggiunga che - argomentando in via logicosistematica dalla sopra citata
disposizione normativa -, mentre per le ipotesi di decesso e di cessazione dal
servizio per infermità l'accordo sindacale ha connesso il diritto al compenso
sostitutivo del congedo a un evento di carattere puntuale, al contrario per il
solo caso di dispensa dal servizio per inabilità ha connesso il medesimo diritto
a un evento di durata (collocamento in aspettativa per infermità), in tal modo
confermando la tesi, secondo cui il diritto alla monetizzazione nell'ipotesi in
esame non possa che riferirsi alle ferie maturate durante il periodo di
collocamento in aspettativa per infermità (v., in tal senso, la citata decisione
n. 2663/2010 di questa Sezione).
Sulla base delle considerazioni sopra svolte s'impone il rigetto dell'appello,
con conseguente conferma della gravata sentenza.
2. Nulla è dato statuire sulle spese del presente grado, non essendosi
l'appellato vittorioso costituito nel giudizio d'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.