Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-12-2010, n. 8631
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

1. Il T.A.R. del Lazio con la sentenza in epigrafe, per quanto qui interessa, accoglieva il ricorso proposto da ####################, ispettore superiore della Polizia di Stato dispensato dal servizio per fisica inabilità con decorrenza dal 23 maggio 2000, teso all'accertamento del diritto al conseguimento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite nel periodo di aspettativa per infermità, per il periodo successivo al 1 gennaio 1998 (e precisamente per gg. 2 nel 1998, per gg. 47 nel 1999 e per gg. 19 nel 2000), ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo collettivo per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 19982001 e al biennio economico 19981999). Condannava dunque l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le somme dovute a tale titolo, maggiorate degli accessori di legge, a spese interamente compensate tra le parti.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno, lamentando l'erronea interpretazione del citato disposto normativo, che - rettamente interpretato, come da circolari applicative del 18 novembre 1999 e del 3 maggio 2002 - ammetterebbe la monetizzazione del congedo ordinario non fruito esclusivamente per quello maturato prima del collocamento in aspettativa per infermità seguita senza soluzione di continuità dalla dispensa di servizio, mentre la escluderebbe per il congedo ordinario maturato e non fruito durante tale periodo di aspettativa, atteso il difetto di corrispettività conseguente alla mancata prestazione di attività lavorativa. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, la reiezione dell'avversario ricorso di primo grado.

3. L'appellato, sebbene ritualmente chiamato in giudizio, ometteva di costituirsi.

4. All'udienza pubblica del 26 ottobre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L'appello è da respingere.

Giova premettere, in linea di fatto, che è incontroverso che le giornate di congedo ordinario, per le quali il ricorrente chiede il compenso sostitutivo, cadevano nel periodo di aspettativa per infermità seguito, senza soluzione di continuità, dalla dispensa di servizio (v. anche documentazione in atti).

In linea diritto, si osserva che secondo ormai prevalente orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, condiviso da questo Collegio, il sopra citato art. 18, comma 1, d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 - il quale testualmente statuisce: "Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio; n.d.e.), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - non può essere letto in senso riduttivo, ma deve interpretarsi nel senso che il personale di polizia, che sia stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, ha diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nei periodi di
assenza per motivi di salute, ivi compreso il periodo di aspettativa per infermità sfociato in dispensa dal servizio (v., da ultimo, C.d.S., Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663; C.d.S., Sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; C.d.S., Sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765).

Tale soluzione interpretativa si fonda sul rilievo dirimente, che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario - indisponibile, irrinunciabile e non degradabile dal datore di lavoro, sia esso pubblico o privato - matura pure nel periodo di aspettativa per infermità, con ciò includendo automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite (v. in tal senso, i citati precedenti).

Si aggiunga che - argomentando in via logicosistematica dalla sopra citata disposizione normativa -, mentre per le ipotesi di decesso e di cessazione dal servizio per infermità l'accordo sindacale ha connesso il diritto al compenso sostitutivo del congedo a un evento di carattere puntuale, al contrario per il solo caso di dispensa dal servizio per inabilità ha connesso il medesimo diritto a un evento di durata (collocamento in aspettativa per infermità), in tal modo confermando la tesi, secondo cui il diritto alla monetizzazione nell'ipotesi in esame non possa che riferirsi alle ferie maturate durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità (v., in tal senso, la citata decisione n. 2663/2010 di questa Sezione).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza.

2. Nulla è dato statuire sulle spese del presente grado, non essendosi l'appellato vittorioso costituito nel giudizio d'appello.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.