T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 23-03-2010, n. 295

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto notificato il 6 novembre 2000 e depositato il 4 dicembre 2000, il sig. - impugna la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio mensile, inflittagli dal Questore di Reggio Calabria con foglio n. 142/1.2.8/2000/BIS del 28 marzo 2000, perché "Ispettore SUPS della Polizia di Stato, ometteva di dare adeguate disposizioni ad un proprio subalterno" (mancanza commessa il 19 ottobre 1999). Impugna altresì il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico al Capo della Polizia, presentato avverso la predetta sanzione il 13 maggio 2000, e il rapporto informativo per l'anno 1999, nella parte in cui, alla voce E5, attribuisce una valutazione inferiore, in base alla "rilevazione di un complessivo scadimento della collaborazione prestata".

Deduce i seguenti motivi:

I) Violazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 737/1981.

Per lo svolgimento della procedura di irrogazione della sanzione impugnata sarebbe stata violata la disposizione in epigrafe, che non prevede la nomina di un funzionario istruttore.

II) Violazione degli artt. 110 del D.P.R. n. 3/1957 e 13 del D.P.R. n. 737/1981.

La nomina del funzionario istruttore non è stata mai comunicata al ricorrente, in violazione del principio del contraddittorio, malgrado che le disposizioni in epigrafe prevedano che tale adempimento debba effettuarsi entro il termine di cinque giorni dalla nomina.

III) Violazione dell'art. 4, n. 17, del D.P.R. n. 737/1981.

Nella fattispecie oggetto di sanzione, il ricorrente non avrebbe violato alcun suo dovere d'ufficio, non rientrando il problema della sostituzione dell'agente @@@@@@@, sul quale l'agente @@@@@@@ ha chiesto lumi al ricorrente, tra le contingenti necessità di ordine pubblico per affrontare le quali Egli era stato posto in servizio di reperibilità.

IV) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.

La decisione assunta dall'amministrazione non sarebbe adeguatamente motivata, in particolare in ordine ai chiarimenti forniti dal ricorrente, ritenuti non sufficienti ad esimerlo "completamente" dall'addebito.

V) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti.

Il comportamento tenuto dal ricorrente e sanzionato non configurerebbe mancanza disciplinare, come risulterebbe da una lettura attenta degli atti. In ogni caso, risulterebbe eccessiva la sanzione applicata.

VI) Invalidità derivata.

L'illegittimità della sanzione irrogata si riverberebbe, invalidandoli, sul silenzio rigetto mantenuto dall'amministrazione in ordine al ricorso gerarchico avanzato dal ricorrente il 13 maggio 2000 e sul rapporto informativo relativo all'anno 1999, che al quadro E5 evidenzia una penalizzazione di un punto in meno rispetto all'anno precedente.

Il ricorrente conclude per l'accoglimento del gravame.

Per l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto, con articolate contro deduzioni, la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 24 febbraio 2010.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente è stato sanzionato per non aver dato "adeguate disposizioni" all'agente @@@@@@@ (addetta al centralino del Commissariato di @@@@@@@), che lo ha contattato durante il suo turno di reperibilità della notte del 19 ottobre 1999, per la risoluzione del problema insorto in ordine alla sostituzione dell'agente @@@@@@@, il quale aveva comunicato la sua indisposizione per malattia. Si contesta, in buona sostanza, al ricorrente di essersi dichiarato incompetente, abbandonando a sé stessa la giovane agente che si era a lui rivolta nella sua qualità di ufficiale di P.G. reperibile.

Al riguardo, occorre osservare che la stessa amministrazione mostra di riconoscere, implicitamente, la giustezza (almeno parziale) delle controdeduzione dell'incolpato, secondo cui la questione prospettata dalla @@@@@@@ al ricorrente non era di pertinenza di quest'ultimo, ma dell'ufficio servizi, poi effettivamente contattato (nella persona dell'agente @@@@@@@). Nel provvedimento impugnato, si legge, infatti, che la giustificazione addotta dal ricorrente "non appare sufficiente ad esimerlo completamente dalla contestazione". Ciò malgrado, viene applicata - senza alcuna spiegazione ulteriore - la sanzione della pena pecuniaria, prospettata ab initio nella contestazione addebito.

Ciò posto, il collegio ritiene che il provvedimento impugnato avrebbe innanzi tutto dovuto chiarire sotto quale aspetto le giustificazioni fornite dal ricorrente dovessero ritenersi valide e, conseguentemente, sotto quale profilo la condotta del ricorrente rimanesse sanzionabile e perché andasse comunque punita con la sanzione pecuniaria.

L'acclarata sussistenza della dedotta illegittimità della sanzione impugnata determina la fondatezza della censura di invalidità derivata del silenzio mantenuto dall'amministrazione sul ricorso gerarchico e del rapporto informativo del 1999.

In relazione a quanto precede il ricorso in esame si appalesa fondato - rimanendo assorbite le restanti censure - e va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'amministrazione.

Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, ai sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario