T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 23-04-2010, n. 2114
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, @@@@@@@, Assistente Capo della
Polizia di Stato, in virtù di numerose censure in fatto e in diritto, chiedeva
dichiararsi illegittime le decurtazioni stipendiali già subite per una somma
pari ad Euro. 7.142,79, condannarsi l'Amministrazione a restituire le somme già
detratte, nonché al pagamento della somma di Euro. 10.969,12 a titolo di
risarcimento del danno. Il ricorrente chiedeva, inoltre, l'annullamento e la
sospensione del provvedimento, notificato il 13.08.2009, con cui
l'Amministrazione preannunziava l'imminente ulteriore decurtazione stipendiale
di Euro. 2.366,78.
A mezzo dell'Avvocatura di Stato, si costituiva il Ministero dell'Interno che
chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 16.12.2009, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione
per la sussistenza del requisito del "periculum in morà, rimandando, quanto al "fumus
boni iuris', l'esame della questione alla fase di merito.
All'esito dell'udienza di trattazione del 24.03.2010, il Collegio tratteneva la
causa in decisione.
Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente, è opportuno descrivere la vicenda per cui è causa.
1.2. Il ricorrente è assistente capo della Polizia di Stato e si è visto
applicare delle decurtazioni stipendiali per la somma complessiva di Euro.
7.142,79 nel periodo da ottobre 2007 a ottobre 2008. Tali decurtazioni, secondo
quanto comunicato dall'Amministrazione, sarebbero dipese dalla necessità di
rimborsare i ratei stipendiali corrisposti per interno nonostante il superamento
dei 18 mesi di aspettativa nel quinquennio 20032007. L'Amministrazione, ha,
infatti, ritenuto di applicare la decurtazione del 50% della retribuzione dal
12° al 18° mese di aspettativa (dal 09.02.2007 al 08.08.2007) e di non
corrispondere alcun trattamento per il mese eccedente il 18° (dal 09.08.2007 al
03.09.2007). L'Amministrazione ha, altresì, reso noto al dipendente di essere in
procinto di procedere a ulteriori decurtazioni rateali nella misura complessiva
di Euro. 2.366,78 per il debito residuo.
1.3. Lo I. contesta decisamente l'operato dell'Amministrazione di appartenenza
censurando: 1) il mancato rispetto delle regole di partecipazione procedimentale
di cui alla L. 241/1990; 2) la mancata informazione del superamento dei limiti
oltre i quali l'aspettativa avrebbe comportato la decurtazione dello stipendio;
3) l'assenza di considerazione della pendenza del procedimento per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie che hanno
determinato l'aspettativa, nonché della temporanea non idoneità al servizio
decretata dalla competente commissione medica ospedaliera (C.M.O.); 4) che, in
virtù dell'applicazione dell'art. 12 D.P.R. 170/2007, al dipendente in attesa
del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, debba
essere corrisposto l'intero trattamento retributivo; 5) che le decurtazioni
stipendiali applicate abbiano comportato gravissimi disagi al ricorrente, disagi
che si accrescerebbero nel caso in cui fosse portato a
compimento il proposito di applicare ulteriori detrazioni.
1.4. La difesa erariale ha prodotto un'articolata nota della Questura di Napoli
in cui, nel ribadire la correttezza del proprio operato, si contesta
l'applicabilità dell'invocato art. 12 D.P.R. 170/2007 alla situazione del
ricorrente.
1.5. Il ricorso è infondato.
2.1. La questione nodale è quella dell'applicazione o meno dell'art. 12 del
D.P.R. 170/2007 alla posizione del ricorrente. Non è contestato, infatti, che lo
I. sia rimasto in aspettativa per motivi di salute per 19 mesi e che, pertanto,
in assenza di deroghe debbano trovare applicazione gli artt. 68 co. 3 e 5 (co.
3: "l'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale
fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi"; co. 5: "durante
l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici
mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli
assegni per carichi di famiglia") e 70 del D.P.R. 3/1957 ("due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione
del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra
essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi").
2.2. La norma invocata in deroga da parte del ricorrente è, appunto, quella
dell'art. 12 co. 3 del D.P.R. n.170/2007 (recepimento dell'accordo sindacale e
del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare per il quadriennio normativo 20062009 e
per il biennio economico 20062007) che recita: "il personale giudicato
permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è
collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non
idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte
salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante
l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità
contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera.(...) ".
2.3. L'interpretazione, della disposizione appena citata, più aderente al dato
letterale sembra essere quella che impedirebbe le decurtazioni di legge solo con
riguardo al personale giudicato "permanentemente inidoneo al servizio in modo
parziale", condizione in cui non versa il ricorrente che ha regolarmente ripreso
il proprio servizio senza limitazioni, avendo anche ottenuto il trasferimento
dalla Questura di Lucca (sede dove si sono verificate le assenze per
aspettativa) a quella di Napoli.
2.4. Tale lettura trova una sicura conferma nell'ulteriore dato normativo, non
menzionato dal ricorrente ma richiamato dalla difesa erariale, di cui all'art.
16 co. 4 del D.P.R. 51/2009 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile..., integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 20062009
e al biennio economico 20062007) che statuisce: "a decorrere dall'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le
disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per
infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di
carattere fisso e continuativo in misura intera. (...)".
2.5. È, quindi, evidente che al personale "non permanentemente inidoneo" la
mancata decurtazione del trattamento retributivo, si applica solo dal momento
dell'entrata in vigore del D.P.R. 170/2007 che è avvenuta in data 1 novembre
2007, secondo quanto espressamente e inequivocamente disposto dall'art. 38
D.P.R. 170/2007 ("salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei
precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto"; la pubblicazione
è avvenuta nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.). L'entrata in vigore
del D.P.R. 170/2007 è, quindi, avvenuta in epoca (di poco) successiva al
perfezionarsi delle condizioni di legge che hanno determinato le decurtazioni
stipendiali di cui al presente processo (il periodo di aspettativa è cessato il
03.09.2007), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 16 co. 4 del D.P.R.
51/2009 che, se fosse, invece, stato applicabile retroattivamente,
avrebbe senz'altro evitato il lamentato pregiudizio patrimoniale in capo al
ricorrente.
2.6. L'applicazione delle citate disposizioni del D.P.R. 3/1957 (T.U. pubblico
impiego) è, quindi, piena con riferimento alla situazione del ricorrente che
avrebbe, quindi, dovuto percepire lo stipendio ridotto nella misura
correttamente quantificata dall'amministrazione (50% di retribuzione in meno per
i mesi dal 12° al 18° e assenza di retribuzione per i mesi successivi al 18°).
Di conseguenza, è indebita la percezione da parte del ricorrente della
differenza tra lo stipendio pieno versato dall'amministrazione e la minor somma
che avrebbe dovuto percepire.
3.1. Stabilita la debenza da parte del ricorrente delle somme trattenute da
parte dell'amministrazione (che si accinge, come detto, ad applicare ulteriori
decurtazioni), si palesa la recessività delle ulteriori argomentazioni svolte
dallo I..
3.2. Il recupero di somme indebitamente corrisposte al dipendente è atto del
tutto vincolato, e costituisce un vero e proprio diritto soggettivo della P.A.
con correlativo obbligo in capo al dipendente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez.
V, 02 dicembre 2009, n. 8264); l'eventuale mancata applicazione della
trattenuta, peraltro, costituisce illecito contabile da parte del responsabile
(C. dei Conti, Sez. I, sent. n. 34 del 14021994).
3.3. È stato, altresì, chiarito che l'eventuale buona fede del percipiente non
può rappresentare un ostacolo all'esercizio del recupero dell'indebito, neppure
quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme,
comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero
stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di
vita del debitore (cfr., ex multis, C.Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 10
giugno 2008, n. 423; Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3950; T.A.R.
Umbria Perugia, 06 marzo 1998, n. 193). Nel caso di specie, va detto che la
rateizzazione del debito ha evitato tale significativa incidenza sulla vita del
dipendente e che il tempo trascorso dall'indebita percezione è minimo (le
decurtazioni sono iniziate il mese successivo al termine dell'aspettativa).
3.4. Poichè i presupposti della ripetizione delle somme indebitamente
corrisposte sono rinvenibili direttamente nelle disposizioni di legge vigenti,
non è necessaria una puntuale motivazione dei relativi provvedimenti (cfr.,
ancora, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02 dicembre 2009, n. 8264) e non è
ravvisabile in capo alla P.A. alcun obbligo di informare il dipendente in merito
al superamento del periodo di aspettativa oltre il quale si sarebbero
determinate le decurtazioni qui contestate.
3.5. Infine, per analoghe considerazioni, è privo di pregio l'argomento secondo
cui l'Amministrazione sarebbe stata tenuta al rispetto delle garanzie di
partecipazione procedimentale: trattandosi di attività del tutto vincolata,
l'eventuale partecipazione al procedimento del dipendente non avrebbe in alcun
modo potuto incidere sull'effettiva debenza delle somme (cfr. art. 21 octies L.
241/1990; in giurisprudenza si vedano, tra le altre: Consiglio Stato, sez. IV,
08 giugno 2009, n. 3516; Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2008, n. 2410).
4.1. La legittimità dell'operato dell'amministrazione esclude la spettanza del
richiesto risarcimento del danno.
5.1. Il ricorso va, quindi, respinto e, tuttavia, la peculiarità della vicenda
di cui è causa (quale si desume dalla ricostruzione di cui al paragrafo 2), il
tenore delle difese e l'oggettiva difficoltà nell'interpretare le disposizioni
normative succedutesi in materia, integrano gravi ed eccezionali ragioni per
disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI,
respinge il ricorso.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere
Luca Cestaro, Referendario, Estensore