Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-07-2010, n. 4573
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto
dall'attuale appellante, medico legale del ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato, avverso il provvedimento in data 9 marzo 2005 con cui il Capo
della Polizia aveva disposto il suo trasferimento dalla ------------alla____________----
a decorrere dal 10 novembre 2005.
Nel nuovo assetto della figura del medico legale nell'ambito della Polizia di
Stato, la soppressione del precedente ruolo dei direttori e dei dirigenti
medicolegali, secondo il Tar, fa sì che questi ultimi hanno bensì diritto di
conservare l'esercizio delle funzioni corrispondenti al ruolo e alla qualifica
di provenienza, ma ciò non in via esclusiva e in quanto compatibile con il nuovo
ordinamento, cioè anche mediante assegnazione alla Direzione ----, configurando
ciò un trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio, che non
necessitava di particolare motivazione e non risultava posto in essere per
presunto intento punitivo.
Appella l'originario ricorrente deducendo l'erroneità dell'interpretazione
fornita dal Tar con riguardo all'art.55, comma 3, del d.gls.n.334\2000, così
come modificato dall'art.10, lett. l) del d.lgs.477\01, nonché dall'art.44 del
medesimo d.lgs. del 2000, in specie per aver ignorato la rilevanza dell'avvenuto
esercizio dell'opzione per il mantenimento delle funzioni pregresse,
sottrattegli dal disposto trasferimento e le connesse problematiche
organizzative e funzionali sollevate dal trasferimento, impeditivo e non
estensivo delle funzioni per le quali si era effettuata l'opzione, con
conseguenti profili di eccesso di potere e di sviamento.
Si è costituita l'Amministrazione contestando le deduzioni appellatorie di cui
chiedeva la reiezione.
Motivi della decisione
La controversia in esame prende le mosse dall'avvenuta soppressione dei ruoli
dei dirigenti tecnici medicolegali in servizio presso il Ministero dell'interno
e dal trasferimento conseguentemente disposto, nei confronti dell'attuale
appellante, già appartenente a detto ruolo, dalla ---- alla Direzione ---
La soppressione dei ruoli è stata disposta, (congiuntamente ad altre
disposizioni di riordino complessivo dei ruoli del detto Ministero),
dall'art.29, comma 6, del D.lgs 5 ottobre 2000, n.334 che così recita:
"6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medicolegali, previsti dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei
corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei
confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito
nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità
previste dall'articolo 55."
L'art.55 da ultimo menzionato a sua volta dispone:
" Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il
transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti
medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in
carriera, l'anzianità maturata.
2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il
transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi
medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini
della progressione in carriera, l'anzianità maturata.
3. Su presentazione di domanda revocabile, entro il 30 giugno 2002, da prodursi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad
esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di
provenienza".
E' bene evidenziare che le attribuzioni complessive dei dirigenti medici, così
accorpati in un unico ruolo, sono descritte dall'art.44 dello stesso D.lgs.:
"Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.
1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le
seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in
servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale
della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie
attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni
di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;
d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'àmbito delle
strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato
per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di
sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle
disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'àmbito delle
citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse
attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della
Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui
agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive
modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22
dicembre 1980, n. 913;
h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività
didattica nel settore di competenza;
i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
j) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei
dirigenti tecnici medico legali;
k) non possono esercitare l'attività liberoprofessionale nei confronti degli
appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni
con strutture sanitarie pubbliche."
Dal combinato disposto delle due norme ora riportate discende che la
conservazione delle funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di
provenienza, quale oggetto della facoltà di opzione lasciata agli appartenenti
al soppresso ruolo e del conseguente "diritto" insorgente in capo ad essi,
mantiene un'autonoma, riassuntiva ed esplicita considerazione anche nel nuovo
ordinamento, come attesta la lettera j) dello stesso art.44, mentre, del pari,
si rende evidente che le restanti funzioni ivi elencate risultano estranee a
quelle in precedenza svolte, pertinendo, logicamente, al ruolo in cui gli stessi
sono incorporati.
Nel contesto normativo ora descritto, si deve allora evidenziare che il ritenere
mantenute le precedenti funzioni in capo agli appartenenti al soppresso ruolo,
pur in presenza di trasferimento presso uffici che, come risulta incontestato,
svolgono funzioni globalmente estranee a quelle specifiche del ruolo soppresso,
così come argomentato dal Tar, può predicarsi in astratto, cioè come astratta e
potenziale ascrivibilità a tutti gli appartenenti al nuovo ruolo "anche" delle
funzioni di cui alla lettera j) dell'art.44 cit..
Da ciò deriva, sul piano del regime ordinario configurato dalla nuova legge, da
un lato, la generale trasferibilità di tali ex appartenenti al ruolo dei
dirigenti medici "tecnici" anche ad uffici che non contemplino l'esercizio delle
funzioni pregresse medesime, rientrando ormai nel loro profilo funzionale
"anche" le restanti funzioni (originariamente estranee a tale ruolo),
dall'altro, la mera potenzialità organizzativa del mantenimento di dette
funzioni di cui alla lettera j), potenzialità in cui si esaurisce la (pur
dubbia) razionalizzazione organizzativa disposta dal D.lgs.n.334\2000.
Ciò, però, vale, appunto, in generale per i dirigenti medici "tecnici" accorpati
nel nuovo ruolo senza ulteriori manifestazioni di volontà da parte loro, mentre
laddove taluno di essi, come nel caso l'appellante (circostanza pacifica ed
incontestata nel presente giudizio), abbia esercitato la facoltà di scelta
prevista dal comma 3 dell'art55 cit, la rispettiva posizione si differenzia
proprio in ragione delle funzioni, e quindi degli uffici e corrispondenti posti
funzionalmente connotati, a cui può essere adibito pur successivamente alla
soppressione del ruolo di precedente appartenenza.
Ed infatti, l'esercizio della "opzione" ex art.55 fa sorgere quello che la legge
qualifica come un "diritto", cioè come una posizione soggettiva che, nel caso,
ha ad oggetto specificamente il mantenimento delle funzioni e la conseguente
utilizzabilità soltanto nell'ambito di uffici, di livello, corrispondente alla
qualifica posseduta, normativamente organizzati per lo specifico esercizio di
tali funzioni "conservate" (si tratta di compiti corrispondenti all'attività
medicolegale rientrante nella c.d. polizia scientifica).
Il terzo comma dell'art.55 corrisponde perciò, nel contesto organizzativo
ridisegnato dal D.lgs. in parola, ad una norma transitoria del tutto
ragionevole, volta, obiettivamente, alla tutela della conservazione e dello
sviluppo di una professionalità che, necessariamente, si collega alla
differenziazione disciplinare e funzionale che connotava il ruolo soppresso, la
cui attività, nell'ambito della connaturata specializzazione che
contraddistingue la professione medica, era essenzialmente ausiliaria di quella
propriamente investigativa.
A conferma di ciò basta ribadire come le restanti "attribuzioni" previste nella
riportata elencazione dell'art.44 cit. attengono alla diversa professionalità
medicolegale che si connette a funzioni ausiliarie del governo del personale.
Ne risulta l'accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado, quale
riproposto in grado di appello, risultando, al di là degli altri profili
dedotti, come per gli "optanti" in favore del mantenimento delle precedenti
funzioni, la riassegnazione eventuale ad altro ufficio non possa operare con la
destinazione a uffici in cui non siano esercitabili quelle previste dalla
lettera j) dell'art.44 cit, come risulta incontestato nel caso in esame, ma
debba tener conto proprio della insorgenza del "diritto" previsto dall'art.55,
comma 3, più volte citato.
Tale disposizione persegue dunque un razionale intento "correttivo" nella
disciplina intertemporale applicativa del nuovo disegno organizzativo, emergendo
un'obiettiva finalità di salvaguardia di una specifica professionalità; detto
correttivo, cioè, è contemplato dal legislatore come posto nell'interesse della
stessa amministrazione di appartenenza e non soltanto degli interessati che
abbiano esercitato l'opzione.
In esito all'accoglimento dell'originaria impugnazione concernente il disposto
trasferimento "disfunzionale", va però disattesa la domanda risarcitoria
consequenziale proposta dallo stesso appellante; la prima applicazione del
complessivo riordino dei ruoli disposta dal D.lgs.n.334\2000, infatti, comporta
la risoluzione di una molteplicità di delicati problemi interpretativi, connessi
all'ampiezza e articolazione dei compiti e posizioni funzionali coinvolti. Tali
problemi interpretativi sono oggettivamente resi ancor più complessi dal non
univoco e coerente linguaggio utilizzato dal legislatore, nonché dalla
lacunosità e dubbia linearità della stessa complessiva disciplina di
accorpamento dei ruoli qui in rilievo.
Ne discende che, come ampiamente argomentato nelle memorie presentate anche nel
giudizio di primo grado, l'Amministrazione ha quantomeno fornito una sufficiente
prova della mancanza dell'elemento soggettivo di imputabilità costituito dalla
negligenza nelle predette operazioni interpretative.
Al parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui alla motivazione che
precede, consegue la compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi
di giudizio, ravvisandosi giusti motivi in tal senso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunziando, accoglie in parte l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.