Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-07-2010, n. 4573
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, medico legale del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, avverso il provvedimento in data 9 marzo 2005 con cui il Capo della Polizia aveva disposto il suo trasferimento dalla ------------alla____________---- a decorrere dal 10 novembre 2005.

Nel nuovo assetto della figura del medico legale nell'ambito della Polizia di Stato, la soppressione del precedente ruolo dei direttori e dei dirigenti medicolegali, secondo il Tar, fa sì che questi ultimi hanno bensì diritto di conservare l'esercizio delle funzioni corrispondenti al ruolo e alla qualifica di provenienza, ma ciò non in via esclusiva e in quanto compatibile con il nuovo ordinamento, cioè anche mediante assegnazione alla Direzione ----, configurando ciò un trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio, che non necessitava di particolare motivazione e non risultava posto in essere per presunto intento punitivo.

Appella l'originario ricorrente deducendo l'erroneità dell'interpretazione fornita dal Tar con riguardo all'art.55, comma 3, del d.gls.n.334\2000, così come modificato dall'art.10, lett. l) del d.lgs.477\01, nonché dall'art.44 del medesimo d.lgs. del 2000, in specie per aver ignorato la rilevanza dell'avvenuto esercizio dell'opzione per il mantenimento delle funzioni pregresse, sottrattegli dal disposto trasferimento e le connesse problematiche organizzative e funzionali sollevate dal trasferimento, impeditivo e non estensivo delle funzioni per le quali si era effettuata l'opzione, con conseguenti profili di eccesso di potere e di sviamento.

Si è costituita l'Amministrazione contestando le deduzioni appellatorie di cui chiedeva la reiezione.
Motivi della decisione

La controversia in esame prende le mosse dall'avvenuta soppressione dei ruoli dei dirigenti tecnici medicolegali in servizio presso il Ministero dell'interno e dal trasferimento conseguentemente disposto, nei confronti dell'attuale appellante, già appartenente a detto ruolo, dalla ---- alla Direzione ---

La soppressione dei ruoli è stata disposta, (congiuntamente ad altre disposizioni di riordino complessivo dei ruoli del detto Ministero), dall'art.29, comma 6, del D.lgs 5 ottobre 2000, n.334 che così recita:

"6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medicolegali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 55."

L'art.55 da ultimo menzionato a sua volta dispone:

" Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.

2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.

3. Su presentazione di domanda revocabile, entro il 30 giugno 2002, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza".

E' bene evidenziare che le attribuzioni complessive dei dirigenti medici, così accorpati in un unico ruolo, sono descritte dall'art.44 dello stesso D.lgs.:

"Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.

1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;

c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;

d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'àmbito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'àmbito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;

h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

j) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;

k) non possono esercitare l'attività liberoprofessionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche."

Dal combinato disposto delle due norme ora riportate discende che la conservazione delle funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, quale oggetto della facoltà di opzione lasciata agli appartenenti al soppresso ruolo e del conseguente "diritto" insorgente in capo ad essi, mantiene un'autonoma, riassuntiva ed esplicita considerazione anche nel nuovo ordinamento, come attesta la lettera j) dello stesso art.44, mentre, del pari, si rende evidente che le restanti funzioni ivi elencate risultano estranee a quelle in precedenza svolte, pertinendo, logicamente, al ruolo in cui gli stessi sono incorporati.

Nel contesto normativo ora descritto, si deve allora evidenziare che il ritenere mantenute le precedenti funzioni in capo agli appartenenti al soppresso ruolo, pur in presenza di trasferimento presso uffici che, come risulta incontestato, svolgono funzioni globalmente estranee a quelle specifiche del ruolo soppresso, così come argomentato dal Tar, può predicarsi in astratto, cioè come astratta e potenziale ascrivibilità a tutti gli appartenenti al nuovo ruolo "anche" delle funzioni di cui alla lettera j) dell'art.44 cit..

Da ciò deriva, sul piano del regime ordinario configurato dalla nuova legge, da un lato, la generale trasferibilità di tali ex appartenenti al ruolo dei dirigenti medici "tecnici" anche ad uffici che non contemplino l'esercizio delle funzioni pregresse medesime, rientrando ormai nel loro profilo funzionale "anche" le restanti funzioni (originariamente estranee a tale ruolo), dall'altro, la mera potenzialità organizzativa del mantenimento di dette funzioni di cui alla lettera j), potenzialità in cui si esaurisce la (pur dubbia) razionalizzazione organizzativa disposta dal D.lgs.n.334\2000.

Ciò, però, vale, appunto, in generale per i dirigenti medici "tecnici" accorpati nel nuovo ruolo senza ulteriori manifestazioni di volontà da parte loro, mentre laddove taluno di essi, come nel caso l'appellante (circostanza pacifica ed incontestata nel presente giudizio), abbia esercitato la facoltà di scelta prevista dal comma 3 dell'art55 cit, la rispettiva posizione si differenzia proprio in ragione delle funzioni, e quindi degli uffici e corrispondenti posti funzionalmente connotati, a cui può essere adibito pur successivamente alla soppressione del ruolo di precedente appartenenza.

Ed infatti, l'esercizio della "opzione" ex art.55 fa sorgere quello che la legge qualifica come un "diritto", cioè come una posizione soggettiva che, nel caso, ha ad oggetto specificamente il mantenimento delle funzioni e la conseguente utilizzabilità soltanto nell'ambito di uffici, di livello, corrispondente alla qualifica posseduta, normativamente organizzati per lo specifico esercizio di tali funzioni "conservate" (si tratta di compiti corrispondenti all'attività medicolegale rientrante nella c.d. polizia scientifica).

Il terzo comma dell'art.55 corrisponde perciò, nel contesto organizzativo ridisegnato dal D.lgs. in parola, ad una norma transitoria del tutto ragionevole, volta, obiettivamente, alla tutela della conservazione e dello sviluppo di una professionalità che, necessariamente, si collega alla differenziazione disciplinare e funzionale che connotava il ruolo soppresso, la cui attività, nell'ambito della connaturata specializzazione che contraddistingue la professione medica, era essenzialmente ausiliaria di quella propriamente investigativa.

A conferma di ciò basta ribadire come le restanti "attribuzioni" previste nella riportata elencazione dell'art.44 cit. attengono alla diversa professionalità medicolegale che si connette a funzioni ausiliarie del governo del personale.

Ne risulta l'accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado, quale riproposto in grado di appello, risultando, al di là degli altri profili dedotti, come per gli "optanti" in favore del mantenimento delle precedenti funzioni, la riassegnazione eventuale ad altro ufficio non possa operare con la destinazione a uffici in cui non siano esercitabili quelle previste dalla lettera j) dell'art.44 cit, come risulta incontestato nel caso in esame, ma debba tener conto proprio della insorgenza del "diritto" previsto dall'art.55, comma 3, più volte citato.

Tale disposizione persegue dunque un razionale intento "correttivo" nella disciplina intertemporale applicativa del nuovo disegno organizzativo, emergendo un'obiettiva finalità di salvaguardia di una specifica professionalità; detto correttivo, cioè, è contemplato dal legislatore come posto nell'interesse della stessa amministrazione di appartenenza e non soltanto degli interessati che abbiano esercitato l'opzione.

In esito all'accoglimento dell'originaria impugnazione concernente il disposto trasferimento "disfunzionale", va però disattesa la domanda risarcitoria consequenziale proposta dallo stesso appellante; la prima applicazione del complessivo riordino dei ruoli disposta dal D.lgs.n.334\2000, infatti, comporta la risoluzione di una molteplicità di delicati problemi interpretativi, connessi all'ampiezza e articolazione dei compiti e posizioni funzionali coinvolti. Tali problemi interpretativi sono oggettivamente resi ancor più complessi dal non univoco e coerente linguaggio utilizzato dal legislatore, nonché dalla lacunosità e dubbia linearità della stessa complessiva disciplina di accorpamento dei ruoli qui in rilievo.

Ne discende che, come ampiamente argomentato nelle memorie presentate anche nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione ha quantomeno fornito una sufficiente prova della mancanza dell'elemento soggettivo di imputabilità costituito dalla negligenza nelle predette operazioni interpretative.

Al parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui alla motivazione che precede, consegue la compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, ravvisandosi giusti motivi in tal senso.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunziando, accoglie in parte l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.