REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3943/2008

Reg.Dec.

N. 2218 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2218/03, proposto dal signor @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli Avvocati ---

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;      

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sez. I, n. 6624/02 del 17.12.2002;

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;         

       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Alla pubblica udienza del 13 maggio 2008 relatore il Consigliere-- 

       Udito l’avv. dello Stato---

       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O  E  D I R I T T O

       Attraverso l’atto di appello in esame si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, n. 6624/02 del 17.12.2002, che non risulta notificata, con la quale venivano respinti previa riunione numerosi ricorsi (fra cui quello dell’attuale appellante), concernenti il richiesto accertamento del diritto ad un più favorevole trattamento economico, a norma dell’art. 3, comma 2, della legge 28.3.1997, n. 85, con disapplicazione della norma regolamentare, di cui all’art. 38, comma 2, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254.

       La predetta legge – recante disposizioni in materia di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze Armate e qualifiche equiparate della Polizia di Stato – stabiliva, per quanto qui interessa (art. 3, comma 2), che “agli ispettori superiori delle forze di Polizia ad ordinamento civile…con maggiore anzianità di servizio nella qualifica….è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base dei requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva…ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili”.

       In sede attuativa, però, l’art. 38 comma 2 del D.P.R. n. 254/1999 –  recettivo dell’accordo sindacale relativo al settore in questione, per il quadriennio normativo 1998 / 2001 e per il biennio economico  1998 / 1999 – disponeva che l’emolumento di cui trattasi fosse corrisposto “per ciascun anno del triennio 1998 / 2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili”: una somma, quella appena indicata, che sarebbe stata corrispondente alla metà circa della differenza retributiva tra il livello di inquadramento degli ispettori superiori (VII bis) e il livello successivo (VIII).

       In tale situazione, diversi ispettori superiori della Polizia di Stato, fra cui l’attuale appellante, proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, assumendo di avere diritto a percepire la differenza retributiva anzidetta in misura piena, previa disapplicazione della norma regolamentare che dimezzando, in pratica, il beneficio economico in questione avrebbe violato il citato art. 3, comma 2 della legge n. 85/1997.

       Il citato Tribunale Amministrativo, tuttavia, nella sentenza appellata riteneva legittima la norma regolamentare sopra riportata, con assorbimento, al riguardo, dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, per omessa tempestiva impugnazione della norma stessa. Secondo il Giudice di primo grado, infatti, la disposizione legislativa, di cui si prospettava la violazione, demandava in realtà la concreta determinazione dell’emolumento di cui si discute alla contrattazione collettiva, nell’ambito della quale avrebbero dovuto essere tenuti presenti anche i limiti delle risorse finanziarie disponibili: limiti che avrebbero poi in concreto determinato – tenuto conto della vasta platea dei beneficiari – la contestata decurtazione per il triennio 1998 / 2000, senza che tale disciplina si ponesse in contrasto con la ricordata normativa primaria.

       In sede di appello, venivano viceversa ribadite censure di violazione dell’art. 3, comma 2 della legge n. 85%1997, con ulteriore prospettata “contraddittorietà ed illogicità della motivazione della gravata sentenza”, in quanto la legge avrebbe delegato alle parti contrattuali, nel caso di specie, solo l’individuazione dei soggetti destinatari del beneficio economico, ferma restando l’entità di quest’ultimo, in ordine alla quale non sarebbe stata lasciata alle medesime parti alcuna discrezionalità. Le risorse economiche stanziate – sicuramente sufficienti – sarebbero state, quindi, illegittimamente destinate ad altre “voci contrattuali” e ad “altre categorie di operatori di Polizia”, con ulteriore sperequazione in danno dei soggetti più anziani nella qualifica, essendo stato il medesimo emolumento corrisposto in misura intera con decorrenza 1 gennaio 2001.

       L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del gravame.

       Preso atto delle opposte argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento, per ragioni che in effetti superano l’eccezione di inammissibilità, a suo tempo sollevata dalla medesima Amministrazione e solo genericamente, peraltro, ribadita nel presente grado di giudizio.

       Nel caso di specie, alla non tempestiva impugnazione della norma regolamentare, frutto di contrattazione collettiva, la parte interessata oppone la richiesta di accertamento di un diritto, che la medesima assume direttamente scaturito dalla norma di legge, con conseguente disapplicabilità della disciplina di rango secondario non conforme, indipendentemente dalla relativa contestazione entro i termini decadenziali prescritti.

       Tale argomentazione difensiva risulta, in linea di principio, confermata dalla prevalente giurisprudenza (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 26.1.1999, n. 59, 12.4.2000, n. 2183, 3.10.2007, n. 5098; Cons. St., sez. V, 10.1.2003, n. 35), senza che, tuttavia, nella situazione in esame il principio stesso possa trovare applicazione, non ravvisando il Collegio il prospettato contrasto della disposizione regolamentare in questione rispetto alla legge, nei termini in cui quest’ultima risulta formulata.

       Il ricordato art. 3, comma 2 L. n. 85/1997, infatti, attribuisce un beneficio economico determinato nell’“an” (agli ispettori superiori delle forze di Polizia “è attribuito un emolumento pensionabile…”), ma non anche – come potrebbe sembrare –  nel “quantum” (“differenza tra il livello di inquadramento e il livello retributivo superiore”), quando si consideri l’estrema ampiezza del “quomodo”, rimesso alla concertazione fra le parti sociali (“decorrenza, modalità e…requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva….in relazione alle risorse finanziarie disponibili”). Il legislatore, in altre parole, ha previsto una disposizione eccezionale di favore per determinate categorie di personale, ma rimettendo ad un regolamento delegato la fissazione concreta dei parametri - anche temporali - di elargizione, in assenza dei quali un diritto soggettivo (inteso come facoltà di esigere una certa condotta da altri) non è propriamente configurabile (sulla natura del regolamento delegato, o autorizzato, consentito quando la materia non forma oggetto di riserva di legge e dotato anche di potere innovativo o derogatorio rispetto alla disciplina legislativa, cfr. Cons. St., sez. V, 3.2.1978, n. 133 e 20.10.1988, n. 595; Cons. St., sez. IV, 17.4.2000, n. 2292; Cons. St., sez. II, 28.11.1979, n. 1082; C. Conti, sez. controllo, 30.12.2000, n. 115).

       Non era preclusa alle parti sociali, dunque, la fissazione di una decorrenza iniziale successiva al triennio 1998 – 2000, così come non poteva escludersi (essendo rimesse alle medesime parti non solo la decorrenza iniziale, ma anche le modalità di attribuzione dell’emolumento) che venisse “spalmata” su un periodo più lungo l’entità delle somme in astratto dovute, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, producendo quest’ultima modalità risultati non diversi da quelli di una posticipata elargizione.

       Sembra appena il caso di precisare, infine, che le argomentazioni dell’appellante circa l’ampiezza dei fondi, che sarebbero stati disponibili, risultano inammissibili per genericità e non consentono di individuare vizi logici o incongruità in misure ampiamente discrezionali, come quelle di cui si discute.

       Per le ragioni esposte, in conclusione, l’appello non può che essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, data la complessità degli istituti giuridici coinvolti.

P. Q. M.

       Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, RESPINGE il ricorso in appello indicato in epigrafe.

       COMPENSA le spese giudiziali.

       Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

       Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: