IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4288
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar
della Calabria ha accolto il ricorso proposto dall'agente scelto della Polizia
di Stato @@@@@@@ per l'annullamento della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio per la durata di un mese, irrogata con decreto del Capo
della Polizia in data 8 ottobre 2001 in relazione alla contestata assunzione di
sostanze stupefacenti.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso sul rilievo della violazione
dell'art. 21 dpr n. 737 del 1981, in forza del quale sarebbe preclusa al Capo
della Polizia l'adozione di provvedimenti diversi da quelli proposti dal
Consiglio provinciale di disciplina, salva la possibilità di assumere una
determinazione più favorevole all'incolpato: nel caso in esame, la proposta
accolta con il provvedimento impugnato ha fatto seguito ad altre due
determinazioni del Consiglio di disciplina, che proponevano sanzioni più lievi,
ma che sono state annullate dal Capo della polizia, per vizio della motivazione.
Le censure proposte con l'appello sono fondate.
Innanzitutto va osservato che il provvedimento di sospensione dal servizio è
stato adottato in sede disciplinare su conforme proposta del Consiglio di
disciplina, a seguito del procedimento rinnovato: formalmente, quindi, la norma
in riferimento risulta rispettata, posto che il Capo della Polizia si è
determinato in senso conforme alla proposta.
La sentenza impugnata, peraltro, individua la violazione della norma nella fase
anteriore del procedimento, fase nella quale si è inserito l'annullamento delle
diverse, più lievi, proposte, che il Tar ha ritenuto esorbitare dalle competenze
del Capo della Polizia.
La tesi non è condivisibile.
Come rileva l'Amministrazione appellante, l'attribuzione a tale Autorità del
potere di irrogare sanzioni disciplinari comprende, necessariamente, quello di
controllare la regolarità delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo
procedimento, al fine di evitare che eventuali vizi procedimentali si
riverberino sull'atto finale con effetti invalidanti; ritenere il contrario,
affidare cioè all'organo titolare del potere disciplinare una mera funzione di
presa d'atto, salva la potestà di derubricazione, significa vincolare
l'espressione del potere stesso ad un procedimento anche patentemente
irregolare, senza possibilità di disporre il riesame. Una tale conclusione
configge, all'evidenza, con i canoni di buona amministrazione e di efficienza
dell'Amministrazione; occorre allora concludere che il potere di riesame,
necessariamente inerente alla funzione attribuita, attiene al rispetto della
regolarità degli adempimenti procedurali, mentre il divieto di reformatio in
peius
inerisce al diverso ambito del merito dell'apprezzamento demandato all'organo
consultivo. Erroneamente il Tar ha ritenuto che un tale potere di annullamento
della proposta del Consiglio di disciplina e di disporre il riesame del caso
presupponga necessariamente un rapporto gerarchico tra Capo della Polizia e
Consiglio di disciplina, che non esiste: invece, il provvedimento impugnato è
frutto di un procedimento che, nelle sue fasi, ha visto il dispiegarsi di poteri
di controllo legittimamente esercitati, in quanto inerenti alla stessa funzione
di amministrazione attiva.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della
sentenza impugnata, ma nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite
per entrambi i gradi di giudizio, non essendosi costituita l'Amministrazione
appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore