IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4288
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha accolto il ricorso proposto dall'agente scelto della Polizia di Stato @@@@@@@ per l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese, irrogata con decreto del Capo della Polizia in data 8 ottobre 2001 in relazione alla contestata assunzione di sostanze stupefacenti.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso sul rilievo della violazione dell'art. 21 dpr n. 737 del 1981, in forza del quale sarebbe preclusa al Capo della Polizia l'adozione di provvedimenti diversi da quelli proposti dal Consiglio provinciale di disciplina, salva la possibilità di assumere una determinazione più favorevole all'incolpato: nel caso in esame, la proposta accolta con il provvedimento impugnato ha fatto seguito ad altre due determinazioni del Consiglio di disciplina, che proponevano sanzioni più lievi, ma che sono state annullate dal Capo della polizia, per vizio della motivazione.

Le censure proposte con l'appello sono fondate.

Innanzitutto va osservato che il provvedimento di sospensione dal servizio è stato adottato in sede disciplinare su conforme proposta del Consiglio di disciplina, a seguito del procedimento rinnovato: formalmente, quindi, la norma in riferimento risulta rispettata, posto che il Capo della Polizia si è determinato in senso conforme alla proposta.

La sentenza impugnata, peraltro, individua la violazione della norma nella fase anteriore del procedimento, fase nella quale si è inserito l'annullamento delle diverse, più lievi, proposte, che il Tar ha ritenuto esorbitare dalle competenze del Capo della Polizia.

La tesi non è condivisibile.

Come rileva l'Amministrazione appellante, l'attribuzione a tale Autorità del potere di irrogare sanzioni disciplinari comprende, necessariamente, quello di controllare la regolarità delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo procedimento, al fine di evitare che eventuali vizi procedimentali si riverberino sull'atto finale con effetti invalidanti; ritenere il contrario, affidare cioè all'organo titolare del potere disciplinare una mera funzione di presa d'atto, salva la potestà di derubricazione, significa vincolare l'espressione del potere stesso ad un procedimento anche patentemente irregolare, senza possibilità di disporre il riesame. Una tale conclusione configge, all'evidenza, con i canoni di buona amministrazione e di efficienza dell'Amministrazione; occorre allora concludere che il potere di riesame, necessariamente inerente alla funzione attribuita, attiene al rispetto della regolarità degli adempimenti procedurali, mentre il divieto di reformatio in peius
inerisce al diverso ambito del merito dell'apprezzamento demandato all'organo consultivo. Erroneamente il Tar ha ritenuto che un tale potere di annullamento della proposta del Consiglio di disciplina e di disporre il riesame del caso presupponga necessariamente un rapporto gerarchico tra Capo della Polizia e Consiglio di disciplina, che non esiste: invece, il provvedimento impugnato è frutto di un procedimento che, nelle sue fasi, ha visto il dispiegarsi di poteri di controllo legittimamente esercitati, in quanto inerenti alla stessa funzione di amministrazione attiva.

In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, ma nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, non essendosi costituita l'Amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore