REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

dott. Guido Petrigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 521/2010

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 32044 del registro di segreteria, promosso ad istanza di @@@@@@@, rappresentato e difeso, dall’avvocato --- domiciliato nei confronti della Regione Sicilana.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205.

Esaminato gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2010, l’avv. Francesca Vanni Di San Vincenzo per delega  e l’avv. David Bologna per la Regione Siciliana.

FATTO

Il Sig. @@@@@@@, ex dipendente della Regione Siciliana, appartenente al ruolo del Corpo Regionale delle Foreste, in quiescenza dal 7 gennaio 1994, chiedeva la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della L.R. 41/1985 nella misura rideterminata dal DPR 395/1995, oltre agli oneri accessori.   

A tal fine, dopo aver dettagliatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziava che le maggiorazioni previste dal DPR 395/1995 avevano decorrenza giuridica dall'1.9.1995 cioè prima del collocamento in quiescenza. Nessun rilievo poteva aver la circostanza che gli effetti economici di quel decreto fossero stati posticipati all'1.1.1997.

La Regione Siciliana, in data 22 gennaio 2010, produceva una memoria difensiva e di costituzione con la quale, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in considerazione della circostanza che alla data dell'1.1.1997 il ricorrente era gia collocato a riposo; in via subordinata eccepiva la prescrizione di qualsivoglia pretesa creditoria relativa al quinquennio antecedente la data del deposito del ricorso.

All'odierna udienza dibattimentale le parti intervenute insistevano nelle conclusioni rassegnate in atti.

DIRITTO

Con L.R. 5.4.1972, n. 24, istitutiva del Corpo Forestale della Regione, è stato previsto, in considerazione della particolare natura dei compiti demandati al Corpo forestale, che ai sottufficiali e guardie venisse corrisposta una indennità mensile per servizio di istituto nella misura prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 La L.R. 20.10.1985, n. 41 recante “Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale”, all'art. 42 ha previsto che «Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita».

Detta indennità è stata estesa dall'art. 7, comma 2, della L.R. 15.6.1988, n. 11 anche al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale, sempre con le modalità e le decorrenze previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

Il DPR 31.7.1995, n. 335 con il quale, fra l'altro, è stato recepito l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), all'art. 4 ha disposto un incremento dell''indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, a decorrere dal 1° novembre 1995.

La L.R. 6.4.1996, n. 16 di Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, all'art. 77, comma 3, ha previsto che fino al riordino della legislazione delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione, la cui attuazione era prevista entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 continuasse ad essere erogata nella misura prevista dalla tabella allegata al D.D.R. n. 1234 del 31 ottobre 1990.

La L.R. 8.5.2001, n. 7, contenente, fra l'altro, disposizioni per il settore forestale, all'art. 22, ha disposto che «Le maggiorazioni intervenute nell'indennità dal 1° settembre 1995 hanno effetto economico dal 1° gennaio 1997».

Orbene, la pretesa vantata dell'odierno ricorrente è fondata sull'asserita spettanza delle maggiorazioni dell'indennità mensile pensionabile operate dal DPR 335/1995 nonostante che l'effetto economico di queste ultime, per effetto della LR 7/2001, fosse stato spostato ad un momento successivo alla cessazione dal servizio.

Il ricorso è infondato e, coma tale, va respinto.

Decisiva appare in proposito la constatazione che, al momento del collocamento in quiescenza (7 gennaio 1994), il ricorrente non poteva beneficiare dei miglioramenti derivanti dal DPR 335/1995 siccome differiti, dalla legge regionale 7/2001, ad un momento successivo (1.1.1997).

Ai fini del trattamento di quiescenza, quindi,non può che aversi riguardo all'ultima retribuzione percepita comprensiva dell'indennità in discorso non aumentata nella misura indicata dal DPR 395/1995.

Nè d'altra parte, come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, il ricorrente può beneficiare dell'aggiornamento dell'indennità per effetto del meccanismo di equiparazione del titolare di pensione al personale in servizio dipendente-pensionato atteso che, con effetto dall'1.1.1997, l'art. 36, ultimo comma, della L.R. 6/1997 ha abrogato tale meccanismo perequativo.

Nei su estesi sensi è del resto la giurisprudenza di questa Corte (1911/2006 del 27 aprile 2006, pubblicata il 25 maggio 2006 e poi confermata dalla locale Sezione di Appello con sentenza . n. 171/ /A/07 del 25 maggio 2007 nonché , più di recente, questa stessa Sezione con pronunzia  n. 656/2008) le cui considerazioni sono ampiamente condivise da quest’organo giudicante.
In considerazione della complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2010.

Il Giudice

F.to Guido Petrigni

 

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12 marzo 2010

Il Funzionario amministrativo

F.to Piera  Maria Tiziana Ficalora

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 521 2010 Pensioni 12-03-2010