REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona della Dott. Michele Scarpa

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche;

Visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c.;

Visto l'art. 26 del Reg. proc. r.d. 1933, n. 1038;

Visto l'atto introduttivo del giudizio e esaminati gli atti e i documenti;

Chiamata la causa  alla pubblica udienza del 22.06.2010, con l'assistenza del segretario d'udienza Laura CANNAS  ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 41863 del registro di Segreteria, promosso con ricorso proposto da #####################  nato  il omissis a omissis e domiciliato presso il legale, difeso dall’Avv. #####, contro Min.Interno Dip.P.S. per l’annullamento della determinazione n.2976/02 di diniego di pensione privilegiata.

Ritenuto in FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente - come sopra generalizzata - titolare di trattamento di pensione diretta, rappresentava di aver invano chiesto, con domanda amministrativa al competente Min.Interno Dip.P.S., il riconoscimento di pensione privilegiata.

Con nota ritualmente depositata si costituiva in giudizio l’ Min.Interno Dip.P.S. trasmettendo la documentazione relativa alla liquidazione della pensione oggetto dell’ odierno ricorso.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, pubblicamente letto ai sensi dell'art.5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Considerato in DIRITTO

Il ricorrente, IC PS, in data 24.10.1996 richiedeva il riconoscimento della PPO per delle patologie riscontrate dipendenti da causa di servizio dalla CMO di Bologna con Verbale n. 1723 in data 22.11.1996 8^ctg. per 4 anni, riconosciuta  a vita  con verbale n.1368/2001 con idoneità al servizio d’istituto.

Pertanto con decreto n.2976/2002 il DPS del Ministero Interno respingeva la domanda per l’assenza del requisito della inidoneità al servizio all’atto del collocamento in congedo .

Il ricorrente lamenta contro l’INPDAP il diniego della pensione privilegiata ordinaria per erronea applicazione dell’art.64 anziché dell’ art.67 TU dpr.n.1092/1973 poiché al personale di polizia va applicata la normativa del personale delle Forze Armate.

Il ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art.67 cc.1 e 2 del TU citato e dell’art.5 c.6 l.n.427/1987 spetta la pensione al militare cui siano riconosciute delle infermità ascrivibili a tab.A dipendenti da causa di servizio  e non suscettibili di miglioramento.

Il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Interno nel negare la PPO ha violato l’art.5 c.6 d.l.n.387/1987 che estende la normativa di cui all’art.67 TU dpr.n.1092/1973 al personale delle forze di Polizia ed in virtù della quale la disciplina del trattamento pensionistico di privilegio del personale della Polizia di Stato è equiparato a quella del personale militare.

Il ricorrente cita a sostegno della propria tesi le sentenze n.85/1999 Sezione giurisdizionale Corte Conti Friuli V.Giulia e n.298/2002 Sez. Giur.Appello.

Questo Giudice, esaminati gli atti di causa, in relazione ai motivi di sopra indicati, accoglie il ricorso in oggetto.

PQM

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna

Giudice Unico delle Pensioni,

definitivamente pronunciando, alla luce delle argomentazioni sopraesposte, dichiara il ricorso accolto, compensa tra le parti le spese di lite. 

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 22.06.2010.

                                               Il Giudice Unico delle Pensioni

                                                F.to  (Dott.Michele SCARPA)

Depositata in Segreteria il 23/08/2010

                                                 Il Direttore della Segreteria

                                                           F.to Dott.ssa Valeria Sama

 

 

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

EMILIA ROMAGNA

Sentenza

1445

2010

Pensioni

23-08-2010