REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Elvio Antonelli Presidente f.f.
Fulvio Rocco Consigliere, estensore
Alessandra Farina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. xxxxxxxx, proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205 da xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. - con domicilio eletto n Venezia presso la Segreteria della Sezione,
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore (Ministero dell’Interno), non costituitosi in giudizio;
- il Comitato di verifica per le cause di servizio costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
per l’accertamento
della violazione della posizione soggettiva del ricorrente ad ottenere, a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, in relazione al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il provvedimento finale di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo in dipendenza di patologie già riconosciute ed accertate dalla Commissione Medica Ospedaliera costituita presso il Policlinico Militare di @@@@@@@; nonché
per la condanna
del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, alla sollecita definizione - per la parte di rispettiva competenza – del procedimento amministrativo avente per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie e per l’erogazione dell’equo indennizzo mediante l’adozione dell’atto finale del procedimento medesimo, come previsto dall’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001 e dell’art. 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 22 maggio 2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 25 maggio2007;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 -
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il xxx espone e documenta di aver presentato in data 26 luglio 2005, per il tramite della Questura medesima, domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie “periartrite scapolo omerale bilaterale braccio destro” e “disco artrosi lombare” con conseguente richiesta di erogazione dell’equo indennizzo (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
In esito a tale domanda il xxxx è stato sottoposto a visita presso la Commissione Medica Ospedaliera costituita presso il Policlinico Militare di @@@@@@@, dove con verbale BL/B-N ACMO II064168 dd. 19 giugno 2006 è stata dichiarata la sussistenza delle anzidette patologie, le quali sono state contestualmente classificate nella tabella A, categoria 8 delle invalidità, annessa alla L. 10 agosto 1950 n. 648 e successive modificazioni, con diritto ad equo indennizzo (cfr. ibidem, doc. 2).
Con nota Prot. n. 1613/Pers./2.12 dd. 19 luglio 2006 a firma del Vice Questore Aggiunto della Questura di @@@@@@@ la pratica riguardante il xxxxx è stata quindi trasmessa al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione III^ competente ad emanare l’atto finale del procedimento.
Il ricorrente deduce al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 14, comma 3, del D.P.R. 461 del 2001 e degli artt. 1 e 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche.
In conseguenza di ciò, il Ministero anzidetto ha pertanto chiesto la definizione del presente giudizio con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008.
Il Presidente
f.f. l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore
della Prima Sezione
T.A.R. Veneto – I Sezione n.r.g.xxxx