Ricorso n. xxxx              Sent. n. 88/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

  Elvio Antonelli  Presidente f.f.

  Fulvio Rocco   Consigliere, estensore

  Alessandra Farina   Consigliere

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso R.G. xxxxxxxx, proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205 da xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. - con domicilio eletto n Venezia presso la Segreteria della Sezione,

contro

  - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco  n. 63;

  - il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore (Ministero dell’Interno), non costituitosi in giudizio;

  - il Comitato di verifica per le cause di servizio costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,

  per l’accertamento

  della violazione della posizione soggettiva del ricorrente ad ottenere, a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, in relazione al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il provvedimento finale di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo in dipendenza di patologie già riconosciute ed accertate dalla Commissione Medica Ospedaliera costituita presso il Policlinico Militare di @@@@@@@; nonché

  per la condanna

  del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, alla sollecita definizione - per la parte di rispettiva competenza – del procedimento amministrativo avente per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie e per l’erogazione dell’equo indennizzo mediante l’adozione dell’atto finale del procedimento medesimo, come previsto dall’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001 e dell’art. 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche.

  Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 22 maggio 2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 25 maggio2007;

  visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

  viste le memorie prodotte dalle parti;

  visti gli atti tutti di causa;

  uditi nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 -

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO  E  DIRITTO

    1. Il ricorrente, Sig. @@@@@@@ xxx, è xxxxxxxxxxxxxx della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di @@@@@@@.

 Il xxx espone e documenta di aver presentato in data 26 luglio 2005, per il tramite della Questura medesima, domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie “periartrite scapolo omerale bilaterale braccio destro” e “disco artrosi lombare” con conseguente richiesta di erogazione dell’equo indennizzo (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

 In esito a tale domanda il xxxx è stato sottoposto a visita presso la Commissione Medica Ospedaliera costituita presso il Policlinico Militare di @@@@@@@, dove con verbale BL/B-N ACMO II064168 dd. 19 giugno 2006 è stata dichiarata la sussistenza delle anzidette patologie, le quali sono state contestualmente classificate nella tabella A, categoria 8 delle invalidità, annessa alla L. 10 agosto 1950 n. 648 e successive modificazioni, con diritto ad equo indennizzo (cfr. ibidem, doc. 2).

  Con nota Prot. n. 1613/Pers./2.12 dd. 19 luglio 2006 a firma del Vice Questore Aggiunto della Questura di @@@@@@@ la pratica riguardante il xxxxx è stata quindi trasmessa al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione III^ competente ad emanare l’atto finale del procedimento.

    1. Il xxxx, tuttavia, non riscontrando l’avvenuta emanazione dell’atto finale del procedimento e neppure l’avvenuta acquisizione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e competente ad esprimersi al riguardo a’ sensi e per gli effetti del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, con il ricorso in epigrafe – proposto a’ sensi  dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 – chiede l’accertamento della violazione della propria posizione soggettiva ad ottenere, a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e in relazione al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il provvedimento finale di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo in dipendenza di patologie già riconosciute ed accertate dalla Commissione Medica Ospedaliera costituita presso il Policlinico Militare di @@@@@@@; nonché la condanna del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, alla sollecita definizione - per la parte di rispettiva competenza – del procedimento amministrativo avente per oggetto il predetto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie e per l’erogazione dell’equo indennizzo mediante l’adozione dell’atto finale del procedimento medesimo, come previsto dall’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001 e dell’art. 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche.

 Il ricorrente deduce al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 14, comma 3, del D.P.R. 461 del 2001 e degli artt. 1 e 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche.

  1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per la reiezione del ricorso.
  2. Non si sono, viceversa, costituiti in giudizio il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  3. In data 9 ottobre 2007 il Ministero dell’Interno ha depositato agli atti di causa copia del decreto n. 1745 dd. 4 ottobre 2007 a firma del Direttore preposto alla Divisione III^ della Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per effetto del quale, su parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 18704/2007 dd. 28 agosto 2007, è stata riconosciuta nei confronti del xxxx la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “spondilodiscoartrosi lombare e periartrite calcifica scapolo omerale bilaterale” con contestuale liquidazione a favore del medesimo ricorrente della somma di € 2081,12.- a titolo di equo indennizzo.

  In conseguenza di ciò, il Ministero anzidetto ha pertanto chiesto la definizione del presente giudizio con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

  1. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008 la causa è stata quindi  trattenuta per la decisione.
  2. Tutto ciò premesso, il Collegio accoglie l’istanza del Ministero dell’Interno, in quanto – come è ben noto – il decorso del termine stabilito dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto non fa sì che l’autorità investita della richiesta perda la potestà di determinarsi sulla domanda dell’interessato, con la conseguenza che un eventuale ricorso giurisdizionale avverso l’inerzia dell’autorità medesima deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione nel caso che un provvedimento venga effettivamente adottato (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 1992 n. 810); e, del resto, a tale conclusione si perviene pure considerando che il ricorso per far dichiarare l’inosservanza dell'amministrazione all'obbligo di provvedere si basa sul presupposto del mancato avverarsi del dato storico costituito da una pronuncia dell'autorità amministrativa: se tale presupposto viene meno e, quindi, il dato storico medesimo si avvera mediante l’emanazione del provvedimento conseguente, negativo o positivo che sia, viene ictu oculi meno l’interesse del ricorrente a proseguire il contenzioso sul silenzio sino a tale momento serbato dall’Amministrazione intimata (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 13 aprile 1992, n. 258).
  3. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

   Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008.

  Il Presidente f.f.     l’Estensore 
 

  Il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 
 
 
 
 
 

T.A.R. Veneto – I Sezione                                                 n.r.g.xxxx