IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

-SEDE DI TRENTO-

Nella persona del Giudice Unico Cons. Luigi Cirillo, alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2010 ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio pensionistico iscritto al n.3580/PC  del registro di Segreteria,

TRA

@@@@@@@

Nato il OMISSIS a OMISSIS residente OMISSIS, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in ----ifensore e rappresentante di parte ricorrente giusto  mandato in calce al ricorso depositato in data 7.4.2009

                                                                                              RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

sede di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica in Trento, alla Via Brennero n.3

            RESISTENTE

OGGETTO:  ricorso  avverso  la  determinazione n. 239  in data 5.6.2009

dell’I.N.P.D.A.P. (sede di Trento), per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria

esaminati gli atti e i documenti di causa;

nessuno comparso alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2010  per la difesa del ricorrente, che nel ricorso ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato e di riconoscere il diritto del B.  E. a pensione privilegiata ordinaria, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

nella medesima udienza, comparsa la Dr. @@@@@@@ @@@@@@@ per la parte convenuta , che concludeva per il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1 – Come da costante giurisprudenza di questa Sezione, la presente sentenza va redatta senza lo svolgimento del processo, ai sensi del novellato art.132 n.4 c.p.c. e dell’art.58 comma 2 della legge 18 giugno 2009 n.69.

* * *

2 – Sempre in via preliminare, occorre precisare le domande ed eccezioni delle parti.

2.1 - In data 7.4.2009, l’Avv. @@@@@@@ @@@@@@@, in qualità di difensore del @@@@@@@, ha depositato nella Segreteria di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti un ricorso giurisdizionale (iscritto al n. 3580/PC) avverso il decreto in oggetto indicato, con il quale l’Amministrazione convenuta ha respinto la domanda di pensione privilegiata presentata il 4.3.2009 in quanto presentata oltre il termine perentorio quinquennale ex art.14 comma 1 L. 274/1991.

La difesa del ricorrente ha chiesto di annullare tale provvedimento e di riconoscere il diritto del B. a pensione privilegiata ordinaria di 8^ ctg., con interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c..

A sostegno della sua pretesa, nel ricorso e nella memoria depositata il 25.1.2010 la difesa ha allegato e provato quanto segue in punto di fatto.

1) Il B.  era stato dipendente della Guardia Forestale (con la qualifica di guardia scelta) fino al congedo, avvenuto in data 6.5.1991.

2) Durante il servizio, con verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Bolzano n.464 del 17.11.1983 (confermato con verbale n.22796/B del 19.12.1983 della Commissione medica di 2^ istanza di Verona) erano state diagnosticate tre infermità pleuropolmonari, cervico-artrosica e lomboartrosica, riconosciute dipendenti da causa di servizio e meritevoli di equo indennizzo (solo la seconda e la terza, peraltro già in precedenza beneficiate di assegno di 8^ ctg. Tab. A misura minima), ma il ricorrente era dichiarato “idoneo al servizio militare incondizionato” (infatti era collocato in congedo nel 1991).

3) Quindi, con istanza del 19.5.2009, il ricorrente aveva chiesto all’I.N.P.D.A.P. la pensione privilegiata, ai sensi dell’art.67 D.P.R.1092/1973; ma con l’impugnato provvedimento (comunicato con nota n. 20619 del 29.6.2009) l’istanza era stata respinta perché intempestiva, ex art.14 comma 1 L.274/1991.

In punto di diritto, la difesa del ricorrente ha evidenziato quanto segue.

a)  Anzitutto,  l’art. 14  L. n. 274/1991 andrebbe interpretato  nel senso che

l’interessato  sia  tenuto  a  presentare,  in  un  termine  di  cinque  anni dal

collocamento a riposo, la richiesta di constatazione della dipendenza dell’infermità dal servizio, non la domanda pensionistica; così come avviene per il personale statale ai sensi dell’art.169 D.P.R.1092/1973 (in tal senso si cita Corte dei conti Sez. giur. Lazio n.246 del 26.2.2009).

b) In secondo luogo, pur essendo il B. divenuto dipendente della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 31/1977 (mentre in precedenza era dipendente statale ex D.Lgs. 12.3.1948 n.804) e pur essendo perciò transitato alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali (d’ora in avanti abbreviata in “C.P.D.E.L.”), egli continuerebbe ad essere assoggettato alla disciplina statale recata dal D.P.R. n.1092 del 1973. Infatti, da un lato, il personale del Corpo forestale è transitato nei ruoli di altre amministrazioni ed è rimasto assoggettato alla relativa disciplina solo con L. 36/2004, successiva al congedo; dall’altro, gli artt.61, commi 2 e 3, e 75 del citato D.P.R. n. 1092 del 1973 equiparano il personale forestale al personale militare ai fini del  trattamento pensionistico privilegiato. Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato al personale forestale – equiparato a quello militare - non presupporrebbe né la presentazione della domanda di pensione entro cinque anni dal collocamento a riposo (trovando applicazione non l’art.14 della L.274/1991, bensì l’art.169 citato, che impone di chiedere entro il quinquennio solo  constatazione della dipendenza dell’infermità dal servizio, non la concessione di pensione) né il requisito dell’inidoneità al servizio (ai sensi dell’art.67 D.P.R.1092/1973).

Nella  concreta  fattispecie,  quindi,  la  domanda  pensionistica  del  B.

dovrebbe ritenersi ammissibile ex dell’art.169 D.P.R.1092/1973,  in quanto

la constatazione dell’infermità è avvenuta addirittura prima della cessazione dal servizio, con il suddetto verbale della C.M.O.; e – diversamente da quanto ritenuto dall’I.N.P.D.A.P. nella comparsa di costituzione (cfr. § 2.2) – non rileverebbe l’idoneità al servizio all’atto del collocamento a riposo, non applicandosi la normativa degli enti locali ma il citato art.67.

Nella memoria depositata il 25.1.2010, a sostegno di quest’assunto, la difesa ha richiamato:

- la sentenza n. 5/2003 di questa Sezione giurisdizionale (che per l’appunto ha ritenuto applicabile l’art.67 D.P.R. 1092/1973 ad un dipendente provinciale del servizio forestale);

- l’art.52 L.P. Trento n.31 del 5.11.1977 (che equipara espressamente il personale del Servizio provinciale forestale al personale statale del Corpo forestale);

- la circolare INPDAP n.27 del 25.7.2007 (che equipara  gli appartenenti al Corpo forestale al personale militare in genere ai fini dell’applicazione del D.P.R. n.1092/1973).

- la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Lazio 1394/2008, Sez. Veneto n.1080/2008 ed altre) e la circolare n.23 del 24.6.2002 dell’I.N.P.D.A.P., secondo cui anche per i dipendenti degli enti locali (amministrati dalla C.P.D.E.L.) il titolo giuridico del collocamento a riposo (dimissioni, limite di età o altro) non esclude il diritto a pensione privilegiata se all’atto del pensionamento l’interessato era concretamente inidoneo al servizio.

d)  Nell’ipotesi  di  applicabilità  dell’art.14  citato,  e  di  sua interpretazione nel senso della necessità di proporre nel termine quinquennale la domanda pensionistica (e non la semplice constatazione della dipendenza dell’infermità dal servizio), la difesa del ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dalla disposizione in esame, per disparità di trattamento e violazione del diritto a pensione (ex art.3 e 38 Cost.) rispetto ai dipendenti forestali non transitati nei ruoli provinciali e quindi non amministrati dalla C.P.D.E.L. .

e) Infine, prendendo atto della più recente giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n.64 del 17.12.2009), che accoglie le tesi interpretative dell’INPDAP, nella memoria del 25.1.2009 la difesa del ricorrente ha affermato che –proprio per l’impossibilità della legge provinciale di disciplinare il regime previdenziale generale dei propri dipendenti- “non è concepibile che il transito del personale alle dipendenze della Provincia abbia comportato anche un mutamento del regime pensionistico, e dunque la perdita del diritto a percepire la PPO alle condizioni degli altri appartenenti al Corpo Forestale”; altrimenti sarebbe ancora più grave la disparità di trattamento dei dipendenti forestali trentini, che si troverebbero assoggettati ad un regime diverso solo per la circostanza di essere assegnati ad una regione speciale.

2.2 – Per converso, nella memoria depositata il 5.2.2010 l’I.N.P.D.A.P. ha chiesto il rigetto della domanda per inammissibilità ed infondatezza, ed eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione non riscossi., nonché la liquidazione degli accessori del credito ai sensi del D.M. n.352 del 1.9.1998, argomentando come segue a sostegno delle richieste.

a) In primo luogo, il ricorrente era iscritto alla C.P.D.E.L. in quanto dipendente provinciale dal 31.12.1977 (in precedenza era in servizio, dal 1.5.1962, presso la Guardia forestale dello Stato), ed in quanto tale era assoggettato alla disciplina della Cassa previdenziale, in specie all’art.14 L.274/1991, non alla normativa statale recata dal D.P.R.1092/1973. Essendo stata presentata la domanda di pensione il 21.5.2009 (dopo 18 anni dal collocamento a riposo per limiti di età del 5.5.1991), essa sarebbe intempestiva, e quindi sarebbe del tutto legittimo l’impugnato provvedimento.

b) In secondo luogo, il predetto verbale della C.M.O. del 1983l aveva sancito l’idoneità al servizio del ricorrente (il che,  sempre in base alle nor-me sulla C.P.D.E.L., impedirebbe il riconoscimento del diritto a pensione).

* * *

3 – Premessa questa ricostruzione dell’oggetto del giudizio, va anzitutto precisato che è incontestato tra le parti – e documentato in atti – quanto allegato dalla parte ricorrente nella sua ricostruzione della vicenda (cfr. § 2.1), ovvero:

-         che il @@@@@@@ era un forestale, dipendente della Provincia autonoma di Trento, ed in quanto tale iscritto alla gestione C.P.D.E.L. (poi transitata all’I.N.P.D.A.P.); infatti, l’art.52 L.P. Trento n. 31 /1997 (oltre citata) prevedeva che il personale forestale fosse inquadrato nei ruoli provinciali e l’art.8 del D.P.R. n.58/1978 (norme di attuazione dello Statuto speciale T.A.A. in materia previdenziale) prevedeva che il personale trasferito alla Provincia fosse iscritto alla C.P.D.E.L., recependo peraltro il principio già sancito dall’art.1 R.D.L. 680/1938;

-         che nel corso del rapporto di impiego egli contrasse varie infermità, riscontrate dipendenti dal servizio con il suddetto verbale del 1983 della C.M.O. ai fini dell’equo indennizzo;

-         che venne collocato a riposo nel 1991;

-         che presentò domanda di pensione privilegiata all’INPDAP (datata 19.5.2009) solo il  21.5.2009;

-         che con l’impugnata nota posizione n. 239 del 5.6.2009 l’I.N.P.D.A.P. di Trento respinse l’istanza, in quanto intempestiva, ai sensi dell’art.14 L.274/1991.

* * *

4 – Tanto premesso in fatto, in punto di diritto va anzitutto evidenziato che il provvedimento dell’INPDAP non ha negato la pensione privilegiata al ricorrente perché egli era cessato dal servizio per dimissioni volontarie, o perché era idoneo al servizio all’atto del collocamento a riposo, ma solo per intempestività della domanda.

Pertanto, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 71 lett.b R.D. n.1038/1933, non si possono in questa sede esaminare la questione della concedibilità di pensione privilegiata in presenza di un titolo di cessazione dal servizio diverso dall’inabilità né la questione della sussistenza o meno della inidoneità al servizio all’atto del collocamento a riposo (questione sollevata da ambo le parti: cfr. § 2.1 e § 2.2), stante la mancanza di una previa pronunzia amministrativa (anche tacita) sul punto.

In ogni caso, anche diversamente argomentando, va segnalato che tali questioni risultano logicamente subordinate alla questione di decadenza dell’azionato diritto, affrontata sub §§ 4.1, 4.2 e 4.3.

4.1 – Risulta, invece, oggetto del provvedimento impugnato e della controversia qui in esame la questione della disciplina pensionistica applicabile al personale forestale dipendente dalla Provincia autonoma di Trento; ovvero, secondo la parte ricorrente, quella degli ex-dipendenti statali (D.P.R. 1092/1973 e successive modificazioni), secondo l’INPDAP, quella degli ex-dipendenti degli enti locali in precedenza amministrati dalla C.P.D.E.L. (art.33 R.D.L.680/1933, artt. 7 segg. L.379/1955, art.16 L. 22.11.1962 n.1646, artt. 12-14 L. 274/1991 e successive modificazioni).

La prima opzione interpretativa imporrebbe di ritenere tempestiva l’istanza di pensione privilegiata presentata dal B. nel 2009. Infatti, nel regime pensionistico dei dipendenti statali, l’art.169 D.P.R.1092/1973 sancisce che “la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”. In altri termini, la decadenza è collegata alla mancata constatazione della dipendenza, non alla mancata presentazione della domanda; e secondo le Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n.8/QM del 5.12.2001) tale decadenza è evitata anche dalla constatazione di dipendenza effettuata nel corso del servizio, ai fini del rapporto di impiego. Pertanto, applicando tale disposizione, poiché la dipendenza dal servizio del complesso di infermità lamentate dal B. era stata accertata già con il verbale della C.M.O. del 1983 (sia pure solo ai fini dell’equo indennizzo), non vi sarebbe stata alcuna decadenza del ricorrente dal diritto a pensione privilegiata; dunque il provvedimento impugnato dell’I.N.P.D.A.P. sarebbe illegittimo ed il ricorso andrebbe accolto.

Viceversa, con la seconda opzione interpretativa, l’istanza pensionistica del B. dovrebbe ritenersi intempestiva (come affermato nel provvedimento impugnato) ed il ricorso sarebbe infondato per intervenuta decadenza dall’invocato diritto a pensione. Infatti, secondo l’art. 14 L.274 dell’8.8.1991 (che disciplina le Casse pensioni degli Istituti di previdenza), “la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità dev’essere presentata alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza (…) nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato”. Dalla lettera della disposizione e dal confronto con l’art.169 citato emerge con chiarezza che nel caso in esame la decadenza è collegata alla mancata presentazione della domanda di pensione, non dell’istanza di constatazione della dipendenza, diversamente da quanto asserito dal difensore costituito (nel senso che precede, cfr. Sez. giur. reg. Lombardia, n.507 del 17.7.2009).

4.2 – In merito a tale questione, come sopra precisato (cfr. § 3), risulta che il B. era dipendente della Provincia Autonoma di Trento con la qualifica di Guardia forestale scelta ed in quanto tale era amministrato – dal punto di vista pensionistico – come iscritto alla C.P.D.E.L..

Tanto determinerebbe, secondo l’I.N.P.D.A.P., l’applicazione del suddetto art.14 L.. 274/1991; viceversa, secondo la difesa del ricorrente (cfr. § 2.1) dovrebbe comunque ritenersi applicabile l’art.169 del D.P.R.1092/1973, in quanto:

-               il B. era dipendente statale ed assoggettato al relativo stato giuridico ed economico, ai sensi dell’art.8 comma 3 D.Lgs. 804 del 12.3.1948, in quanto la L. 36/2004  (che ha consentito il trasferimento del personale del Corpo forestale alle regioni) è sopravvenuta al pensionamento;

-               il principio di equiparazione del personale civile con funzioni di polizia al personale militare, ai fini del trattamento di quiescenza (vigente per la Polizia di Stato ed altri corpi), varrebbe anche  per i forestali ai sensi degli artt. 75 e 61 del D.P.R.1092/1973 e dall’art.52 L.P.n. 31 del 5.11.1977, come consacrato dalla circolare INPDAP n.27 del 25.7.2007 (che equipara  gli appartenenti al Corpo forestale al personale militare in genere ai fini dell’applicazione del D.P.R. 1092/1973);

-               una diversa interpretazione sarebbe costituzionalmente illegittima per irragionevole disparità di trattamento, tanto più che discenderebbe solo dal fatto che il dipendente si trovava a prestare servizio in una regione a statuto speciale;

-               infine, non potrebbe ritenersi che il semplice passaggio del ricorrente nei ruoli provinciali abbia determinato un suo assoggettamento ad un diverso regime previdenziale, proprio perché la legge provinciale non può disciplinare un deroga alla legge statale.

4.2.1 – Sulla questione della disciplina applicabile al personale in questione, sussiste un contrasto giurisprudenziale nell’ambito di questa Sezione giurisdizionale di Trento: invero, in materia di pensione privilegiata degli Ispettori-Capo forestali dipendenti dalla Provincia talvolta si è ritenuta applicabile la normativa C.P.D.E.L., negando la pensione privilegiata in assenza dell’inidoneità al servizio del dipendente (cfr. sentenza n.48 del 13.4.2005 depositata il 9.5.2005); talatra si è ritenuto applicabile l’art.67 D.P.R. 1092/1973, concedendo pensione privilegiata senza accertare questo presupposto (sentenze n.3 del 7.11.2004, depositata il 24.1.2005, e n.1/2007 del  13.12.2006, depositata il 9.1.2007). Di recente, con la sentenza 64/2009 citata dalla parte ricorrente, la Sezione ha aderito alla tesi dell’applicabilità della normativa C.P.D.E.L., per i motivi che di seguito si riportano.

4.2.3 - Ai sensi dell’art.2 del D.P.R.1092/1973, “Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti”.

Ne consegue che, per espressa previsione del testo unico sulle pensioni dei dipendenti statali, l’art. 169 del D.P.R.1092/1973 non può applicarsi al B. in quanto iscritto alla C.P.D.E.L. (cfr. § 3).

4.2.3 – Nemmeno, del resto, può ritenersi che le norme invocate dal ricorrente (sull’equiparazione tra personale forestale e personale militare) deroghino a questo principio.

4.2.3.1 - Anzitutto, va evidenziato che la qualificazione dei forestali come personale “statale” e l’assoggettamento allo stato giuridico ed economico di quest’ultimo aveva rilievo solo ai fini del trattamento di attività, non ai fini del trattamento di pensione, disciplinato dalle speciali leggi in materia previdenziale (D.P.R.1092/1973 per lo Stato, R.D.L.680/938 e succ. modd. per gli enti locali e così via). Comunque, già prima della L.36/2004, nella Provincia autonoma di Trento il personale forestale era transitato nei ruoli provinciali, ai sensi della speciale disposizione dell’art.52 della L.P. n.31 del 5.11.1977 (oltre citata); per cui,  il B. non era dipendente statale, bensì provinciale, già dal 1977 (non a caso fu la provincia autonoma di Trento a chiedere la visita alla C.M.O.).

4.2.3.2 – Inoltre, non può ritenersi che il D.P.R. n.1092/1973 si applichi al personale forestale in forza del principio di equiparazione con il personale militare addetto a servizi di polizia.

Infatti, è vero che il personale dei corpi di polizia “smilitarizzati” continua ad essere equiparato, ai fini della pensione privilegiata, al personale militare, in virtù di speciali disposizioni di legge (cfr. ad esempio l’art. 5 comma 6 D.L.387/1987 per la Polizia di Stato): in particolare, è vero che, ai sensi del D.P.R.1092/1973, al personale del Corpo forestale “si applicano le disposizioni del presente capo” (cfr. art.61) ovvero “le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari” (cfr. art.75), come del resto riconosciuto anche nella circolare INPDAP citata dal ricorrente. Tuttavia, l’art.61 e 75 del D.P.R.1092/1973, da un lato, si riferiscono solo al al personale forestale rimasto nei ruoli statali, non a quello transitato in diverse gestioni previdenziali (in forza del predetto articolo 2); dall’altro, estendono le disposizioni sui dipendenti statali al Corpo forestale limitatamente al capo II del titolo III ed al titolo IV della Parte I  (sul trattamento di pensione), non al titolo II della Parte II (sulla liquidazione delle pensioni) cui appartiene l’art.169, il quale resta quindi escluso dal rinvio.

Né conduce a diverse conclusioni la legge provinciale di Trento n.31 del 5.11.1977, che - nel provvedere il primo inquadramento nei ruoli provinciali del personale forestale transitato all’ente locale – ne disciplinava solo il relativo trattamento retributivo, non quello pensionistico, e quindi non apportava alcuna deroga al principio dell’art. 2 citato.

Tanto emerge con chiarezza dal testo complessivo dell’articolo 52, che dispone: “Il personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero nei gradi, nel corrispondente Ruolo provinciale istituito con la presente legge, conservando il grado di provenienza, nonché l'anzianità giuridica e gli aumenti biennali in godimento.

Ferma restando la misura del 2,50 per cento per gli aumenti biennali comunque spettanti, per ogni biennio di permanenza nel grado viene attribuito un aumento nella misura del 2,50 per cento. A tale aumento si applicano tutte le norme relative agli aumenti biennali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al personale di cui ai commi precedenti spetta il trattamento economico fissato nella tabella costituente l'allegato C della presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale, alle quote di aggiunta di famiglia nonché all'indennità di missione nelle misure previste per il personale provinciale.

Per quanto non disposto nei commi precedenti, nei confronti del personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20.

Qualora il trattamento economico complessivo, ivi inclusa l'indennità integrativa speciale, spettante per effetto dell'inquadramento risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera e per avanzamento di parametro.

Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dall'Ente di provenienza”.

Dalla lettura della disposizione è evidente che l’equiparazione tra personale forestale della Provincia autonoma ed il personale forestale  statale attiene solo allo stato giuridico ed economico-retributivo, non al trattamento di pensione; tanto più ove si confronti il testo del comma 4 dell’art. 52 in questione con le altre disposizioni che equiparano ai fini pensionistici il personale civile di polizia al personale militare, come gli artt. 61 e 75 D.P.R. 1092/1973 sopra citati e l’art. 5 comma 6 D.L. 387/1987, che equipara espressamente il personale della Polizia di Stato al personale militare solo “ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata”.

D’altro canto, ai sensi dell’art.117 Cost previgente e dell’art.117 lett. o) Cost. vigente, esorbitava ed esorbita dalla competenza legislativa provinciale la disciplina della previdenza obbligatoria (salva la potestà concorrente in materia di previdenza complementare ed integrativa ex art.117, ex art. 6 L.cost. n. 5 del 1948, ex D.P.R. 58/1978 e succ. modd.), onde la legge provinciale non avrebbe potuto disciplinare il regime pensionistico generale dei propri dipendenti in deroga alle disposizioni del D.P.R.1092/1973; per tale motivo, non è possibile un’interpretazione analogico-estensiva dell’art.52 anche al trattamento pensionistico dei dipendenti forestali della Provincia, che apporterebbe un’inammissibile deroga a disposizioni di legge statali (in specie il citato art.2 D.P.R. 1092/1973).

4.2.3.3 – E’ poi appena il caso di evidenziare che l’assoggettamento del ricorrente alla disciplina C.P.D.E.L. non era effetto dell’applicazione della legge provinciale n. 31/1977 (che in quanto tale non poteva disciplinare il regime previdenziale generale dei dipendenti pubblici), ma  di precise norme statali. Infatti, il personale appartenente ai ruoli statali forestali è  transitato nei ruoli di enti locali in base a precise disposizioni statali che disponevano il trasferimento delle funzioni statali alla regione ed alla provincia autonoma di Trento (art.11 legge cost. n.5/1948 –Statuto della Regione T.A.A.- e succ. modd. e relativi DD.PP.RR. attuativi), ed è rimasto soggetto alla applicazione delle norme C.P.D.E.L. non in forza della L.P. Trento 52/1977, ma del R.D.L.680/1938 (art. 1).

4.2.3.4 – Infine, non si può affermare un’irragionevole disparità di trattamento dei forestali transitati nei ruoli provinciali (e quindi –ai fini previdenziali- nella C.P.D.E.L.), assoggettati ad termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione (art.14 citato), rispetto ai forestali rimasti nei ruoli statali, ovvero rispetto ai dipendenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, per i quali la legge fissa un termine di decadenza solo per la constatazione della infermità e non per la domanda di pensione (art.169 citato).

Infatti, la diversa disciplina è del tutto ragionevole, perché nel sistema del D.P.R. 1092/1973 il soggetto che accertava la dipendenza ai fini dell’equo indennizzo era lo stesso che erogava la pensione (il Ministero di appartenenza), laddove tale identità non sussisteva per gli enti locali (la Provincia), il cui accertamento di dipendenza (effettuato ai fini dell’equo indennizzo) non poteva vincolare il diverso soggetto giuridico (la Cassa previdenziale del Ministero del Tesoro, ed oggi l’I.N.P.D.A.P.) che doveva concedere la pensione privilegiata, sulla base di accertamenti effettuati ex novo e sulla base di pareri diversi da quelli acquisiti in precedenza (art.12 L.274/1991). Negli stessi termini può richiamarsi l’ordinanza Corte cost. n.658 del 1988, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 33 ult. co . R.D.L.680 del 3.3.1938 e dell’art.7 comma 2 L.n.379 dell’11.4.1955 (che prevedevano un termine triennale per la presentazione della domanda di pensione privilegiata per i dipendenti degli enti locali, mentre l’art.169 consentiva la domanda senza limite di tempo ai dipendenti statali), evidenziando  che, a differenza dello Stato che eroga la prestazione nei confronti di propri dipendenti, gli istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro, amministrando soltanto il rapporto di quiescenza relativo ai rapporti d'impiego di dipendenti di enti locali, hanno l’onere di compiere tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto del trattamento privilegiato senza restare necessariamente vincolati dagli accertamenti compiuti dagli enti datori di lavoro, estranei all’obbligazione pensionistica.

4.3 – Tanto premesso, deve ritenersi che la procedura di liquidazione della pensione privilegiata del ricorrente fosse disciplinata dalle disposizioni regolanti la C.P.D.E.L., e quindi presupponesse la presentazione di una domanda nel quinquennio dalla cessazione dal servizio, ai sensi del citato art.14 L.274/1991.

Essendo provato che la domanda di pensione privilegiata è stata presentata nel 2009, ben oltre cinque anni dopo il collocamento a riposo (cfr. § 3), deve ritenersi che il B. sia decaduto dal diritto alla pensione privilegiata (e dal consequenziale diritto a maggiori ratei di pensione, con accessori di legge): pertanto, il provvedimento impugnato è del tutto legittimo, ed il ricorso va respinto.

* * *

5 – La complessità giuridica della questione e la presenza di contrasti giurisprudenziali, nell’ambito di questa stessa Sezione, sull’applicabilità delle norme C.P.D.E.L. nella fattispecie qui in esame, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che consentono l’integrale compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed impongono la fissazione di un termine di giorni quindici per il deposito della sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

-SEDE DI TRENTO-

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto n. 3580/PC del registro di Segreteria, tra @@@@@@@ contro I.N.P.D.A.P., ogni diversa istanza, domanda, eccezione o deduzione disattesa e reietta

visti gli artt.5 L.205/2000, 429, 92 c.p.c.

-         respinge il ricorso;

-         dichiara le spese integralmente compensate tra le parti;

-         fissa il termine di giorni quindici per il deposito della sentenza.

Trento, lì 24 febbraio 2010                        IL GIUDICE UNICO

                                                                        (Cons.Luigi Cirillo)

 

 

 

Ai sensi dell’art. 52 del D. leg.vo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Depositata in Segreteria il 26 febbraio 2010.

 

Il Direttore della Segreteria

(Livia BOSETTI)

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTO Sentenza 4 2010 Pensioni 26-02-2010