REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter ANNO
 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.14370/1994–R.G. proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv. -

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

del decreto del Capo della Polizia in data 30.4.1994 relativo alla destituzione dal servizio del ricorrente a decorrere dal 9.5.1994

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del  Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 04.12.2008 la relazione del Consigliere - ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto:

che parte ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato, si è gravato, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, avverso il provvedimento col quale il Capo della Polizia ha applicato nei suoi confronti la sanzione della destituzione ai sensi dell’art.7 del d.P.R. n.737 del 1981;

che parte ricorrente:

che l’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha – con articolata memoria - eccepito, in rito, l’irricevibilità del gravame e partitamene controdedotto in ordine alle doglianze avversarie;

che l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n.48 del 1995, confermata dalla IV^ sez. del Consiglio di Stato con ord. n.1080/1995 del 18.7.1995;

Considerato in diritto:

che può prescindersi dallo scrutinio della dedotta eccezione di irricevibilità del gravame essendo lo stesso, in ogni caso, infondato nel merito;

che la resistente amministrazione ha documentato che il dipendente si è reso irreperibile sia presso la sede di servizio che presso l’indirizzo ove risultava anagraficamente residente unitamente alla propria madre;

che la notifica di tutti gli atti del procedimento per i quali è prevista tale forma di comunicazione è stata pertanto effettuata ai sensi dell’art.104 del T.U. n.3 del 1957, fermo restando che alcuni di tali atti sono stati notificati, al citato indirizzo di residenza, anche alla madre del dipendente (che peraltro ha dichiarato di non conoscere il luogo di dimora del figlio);

che anche per quanto riguarda il provvedimento di destituzione, alla comunicazione effettuata allo studio del legale come in narrativa ricordato si è aggiunta la notificazione curata ai sensi dell’art.104 sopra citato mediante affissione del provvedimento nell’albo dell’ufficio di appartenenza del dipendente;

che la possibilità di avvalersi, quale residuale forma di notificazione, delle modalità indicate nell’art.104 del d.P.R. n.3 del 1957 trova, nell’Ordinamento della P.S., riconoscimento (con riguardo agli atti del procedimento ed al provvedimento disciplinare) per effetto degli artt.21 e 31 del d.P.R. n.737 del 1981;

che in seguito alla produzione della resistente della documentazione di cui trattasi (oltre che della memoria che contesta l’assunto prospettato in gravame), parte ricorrente non ha svolto alcuna ulteriore argomentazione difensiva né esibito documentazione alcuna idonea a smentire la sua irreperibilità durante il corso del procedimento disciplinare e/o, come sostiene l’amministrazione, il suo totale disinteresse verso lo stesso;

che pertanto il ricorso in epigrafe si rivela infondato;

che le spese di lite, attesa la peculiarità della posizione del ricorrente, possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 04.12.2008, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :

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IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO ESTENSORE