REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis ANNO
 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12898/2002 R.G. proposto da -

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., ed il Ministero del Tesoro, in persona del ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

per il riconoscimento

del diritto a percepire l’indennità giornaliera durante i periodi di riposo e recupero in costanza di missione internazionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie versate in atti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la costituzione dell’Avvocatura dello Stato;

Relatore alla pubblica udienza del 12 novembre 2008 il magistrato Giuseppe Rotondo;

Presenti i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti – dipendenti del ministero della difesa ed impiegati in missioni internazionali di peacekeeping - chiedono accertarsi il proprio diritto a percepire le indennità onnicomprensive previste da apposite legislazioni di rango speciale per ogni singola missione per i periodi trascorsi in licenza o riposo compensativo. A tale fine, essi avevano diffidato l’intimata amministrazione a provvedere, anche in via di autotutela mediante estensione degli effetti della sentenza Tal Lazio n. 1195 del 22 marzo 1999.

L’amministrazione ha denegato il beneficio ai sensi dell’art. 24, c. I, legge n. 144/1999 e dell’art. 23, c. III, legge 448/2001 secondo cui è fatto divieto a tute le pubbliche amministrazioni per i trienni 1999/2001 e 2002/2004 di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisprudenziali aventi forma di giudicato.

In punto di diritto, i ricorrenti fondano le loro pretese, in via principale, sul testo del D.L. 28/12/2001, n. 451 convertito in legge 27/2/2002, n. 15.

Recita l’art. 2 del D.L. 28/12/2001 n. 541, conv. in legge 27/2/2002, n. 15 (Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali):

  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001 (1). Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

Il ricorso è infondato.

I ricorrenti fondano le loro pretese sul testo normativo recato dall’art. 2 del D.L. 451/2001, convertito dalla legge n. 15/2002.

Il decreto – in parte qua non modificato dalla legge di conversione - è entrato in vigore il giorno successivo (30 dicembre 2001) a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (29 dicembre 2001). Ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetti retroattivi”. Orbene, i rapporti controversi afferiscono tutti a periodi antecedenti l’entrata in vigore della disposizione normativa in parola e pertanto non scontano, quanto a disciplina regolatrice, la normativa sopravvenuta; né il decreto legge citato contiene norme di interpretazione autentica.

Ne consegue, che l’invocato regime normativo sul quale i ricorrenti fondano le azionate pretese è inconferente.

In disparte quanto in via dirimente sopra argomentato, il Collegio rileva l’inammissibilità del gravame. I ricorrenti postulano la corresponsione delle indennità onnicomprensive previste da apposite legislazioni di rango speciale per ogni singola missione senza meglio specificare ed articolare, però, in punto di fatto e di diritto, le istanze volte all’accertamento dei propri, asseriti e rivendicati diritti soggettivi patrimoniali. Dal ché, la genericità del ricorso stante l’impossibilità per il giudicante di comprendere quali indennità non sarebbero state erogate dall’amministrazione. Né il Collegio potrebbe fare uso, nella particolarità della fattispecie, dei propri poteri acquisitivi disponendo apposita istruttoria; ciò in quanto si verte in un giudizio di accertamento e non di legittimità.

In conclusione, il ricorso non è meritevole dia accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle refusione delle spese processuali che liquida in 2.500,00.

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2008, con l’intervento dei sigg.ri Magistrati:

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE