Sent.n. 162/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20803 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@ nato a --

              Sentiti, all’udienza del 2 dicembre 2009, il relatore consigliere --

              Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

              Ritenuto in

FATTO

            Con atto di citazione del 18 maggio 2009 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio davanti a questa Sezione il signor @@@@@@@ @@@@@@@ per sentirlo condannare al pagamento a favore dell'Erario, e segnatamente del Ministero dell’Interno, della somma di € 2.252,87, o di quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, a titolo di risarcimento di danno.

            A sostegno della pretesa l’attore ha esposto e dedotto quanto segue.

            Il giorno --, alle ore 17,30 circa, il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@, alla guida dell’autovettura Fiat Brava targata Polizia @@@@@@@, percorreva la S.S. 291 per recarsi all’aeroporto di Alghero Fertilia a prelevare dei colleghi di ritorno ad un servizio svolto nella penisola; l’auto procedeva zigzagando e, dopo aver sorpassato il veicolo che la precedeva, ne urtava il parafango anteriore sinistro e, proseguendo la marcia, collideva contro una autovettura Renault che viaggiava nel senso opposto.

Dopo l’incidente il @@@@@@@ veniva sottoposto ad accertamenti etilometrici presso l’Ospedale civile di Alghero, dai quali risultava un valore alcolemico di 3,05 g/l, a fronte di un valore massimo consentito di 0,5 g/l.

Il danno prodotto all’Erario per effetto dell’incidente è stato quantificato in € 2.252,87.

In seguito a notifica di invito a dedurre il @@@@@@@ ha fatto pervenire in data 7 maggio 2009 controdeduzioni con le quali, riconosciuta la propria responsabilità, ha evidenziato la vetustà del veicolo incidentato, immatricolato nell’anno 2001, al fine di sostenere il modesto valore commerciale del medesimo ed ottenere una eventuale riduzione dell’addebito.

A sostegno della pretesa risarcitoria il requirente ha richiamato l’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, l’art. 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1833 (in materia di responsabilità degli addetti alla conduzione di mezzi meccanici), nonché l’art. 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall’art. 3 della legge 20 dicembre 1996 n. 639, secondo cui i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti sono responsabili per i soli fatti commessi con dolo o colpa grave.

Secondo l’assunto accusatorio la ricostruzione della dinamica dell’incidente consente di affermare che nel caso in esame sussiste la colpa grave; la condotta del @@@@@@@ denoterebbe infatti, nella circostanza, l’inosservanza delle più elementari norme di prudenza, considerato che l’incidente va attribuito non ad un improvviso malore, come sostenuto dal convenuto nella sua relazione, ma all’elevato tasso alcolemico riscontrato nell’immediatezza dell’occorso.

La Procura attrice ha precisato che il @@@@@@@, per il medesimo fatto per il quale è chiamato a rispondere in questa sede per il danno erariale da lui causato, è stato condannato ad ammenda con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Sassari in data 18 febbraio 2008, per aver egli commesso reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del Codice della Strada), e che l’inchiesta amministrativa sull’incidente si è conclusa con affermazione della responsabilità colposa del convenuto.

Il Procuratore regionale ha proposto l’applicazione del procedimento abbreviato di cui all’art. 55, punto 2, del r.d. 1214/1934.

Con provvedimento n. 29/R/2009 del 9 giugno 2009 il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha determinato in € 1.800 la somma che il sig. @@@@@@@ avrebbe dovuto versare per la definizione della causa; per contro, nessun versamento né dichiarazione di accettazione è pervenuta da parte del convenuto nel termine assegnato (30 giorni dalla data di notifica del citato provvedimento, avvenuta il 23 giugno 2009).

            All’odierna udienza il rappresentante del pubblico ministero ha insistito per la condanna del sig. @@@@@@@.

              Considerato in

DIRITTO

              La responsabilità del convenuto in relazione al fatto dedotto dall’attore può sussistere ove sia ravvisabile la sussistenza del rapporto di servizio, del danno erariale causalmente collegabile con la condotta del medesimo, nonché dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, giusta il disposto dell’art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, oltre che della preesistente norma di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1833.

              Ciò premesso, non appare in contestazione la sussistenza del rapporto di servizio fra il convenuto sig. @@@@@@@ @@@@@@@, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, e l’Amministrazione che ha subito il danno in oggetto.

              Né sembra possa essere messa in discussione la rilevanza causale della sua condotta nella produzione dell’evento dannoso, palesandosi il danno in questione come diretta conseguenza della condotta di guida del convenuto allorché, percorrendo la S.S. 291 per recarsi, per ragioni di servizio, all’aeroporto di Alghero Fertilia, perdette il controllo dell’autovettura (Fiat Brava Tg. Polizia @@@@@@@) e causò l’incidente descritto in narrativa. Ciò, peraltro, trova conferma sia nella relazione sull’incidente (e conseguente parere di responsabilità ) a firma del Questore di Sassari (Fl 15 ss.), sia nel rapporto degli agenti accertatori, corredato dalle dichiarazioni degli altri conducenti coinvolti nel sinistro (Fl 48 ss.); e d’altra parte lo stesso convenuto non risulta aver contestato la sussistenza del fatto come dedotto ed esposto nell’atto di citazione.

              Per quanto concerne l’elemento soggettivo, va condiviso l’assunto accusatorio secondo cui la condotta del @@@@@@@ deve essere qualificata come gravemente colposa, considerato che, come appurato in seguito ad accertamenti etilometrici eseguiti presso l’Ospedale civile di Alghero, il convenuto si mise alla guida dell’autovettura di servizio nonostante fosse sotto l’influenza dell’alcool, e dunque in condizioni tali da non poter assicurare il controllo dell’automezzo. Come infatti osservato dalla Procura attrice, nell’occasione venne accertato un valore alcolemico sei volte superiore al massimo consentito (3,05 g/l a fronte di 0,5 g/l); il comportamento del @@@@@@@ risulta quindi connotato - allorché si mise, nelle suddette condizioni, alla guida dell’autovettura di servizio - da scarso senso di responsabilità e da inosservanza delle più elementari regoli di prudenza.

              L’incidente non può dunque essere ricondotto ad un improvviso malore, come prospettato dal convenuto in sede di relazione di servizio (Fl 14), né ad altre circostanze che possano assumere carattere esimente, o quanto meno attenuante ai fini dell’esclusione della colpa grave.

              E d’altra parte, il @@@@@@@ è stato poi sottoposto, per il fatto in oggetto, a procedimento penale definito con condanna del medesimo ad ammenda, essendosi accertata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).

              Per quanto concerne l’ammontare del danno, lo stesso è stato correttamente quantificato dalla Procura attrice un € 2.252,87 (oltre rivalutazione e interessi), pari all’ammontare della spesa sostenuta dall’Amministrazione per la riparazione dell’autovettura, non potendosi opporre, come ha sostenuto il convenuto in sede di controdeduzioni, il modesto valore dell’automezzo in quanto “immatricolato nel lontano anno 2001” e con un valore commerciale di circa 2000-2.500 euro, atteso che tale prospettazione non viene suffragata da alcun elemento probatorio o dimostrativo; per contro, dall’esame degli atti risulta che l’Amministrazione ha effettivamente proceduto alla riparazione dell’automezzo coinvolto nello scontro, sopportandone la spesa, che trova giustificazione documentale nella fattura commerciale rilasciata in data 14.04.2008 dall’Autocarrozzeria F.lli Lintas di Sassari, copia della quale è stata versata in atti.

            Alla stregua delle suesposte considerazioni il sig. @@@@@@@ va quindi ritenuto responsabile del danno di € 2.252,87 subito dal Ministero dell’Interno.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

condanna, il signor @@@@@@@ @@@@@@@, al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma di € 2.252,87 (diconsi euro duemiladuecentocinquantadue e ottantasette centesimi) oltre a rivalutazione monetaria, da calcolare, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale e sino alla data della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento;

condanna altresì il predetto, al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro 256,52 (diconsi eruro duecentocinquantasei/52);

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2009.

L'ESTENSORE               IL PRESIDENTE

f.to Marino Benussi   f.to Luigi Mazzillo

 

Depositata in Segreteria il 13/04/2010

                    IL DIRIGENTE

                  f.to Paolo Carrus

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA Sentenza 162 2010 Responsabilità 13-04-2010