REPUBBLICA ITALIANA N. 10236
In Nome del Popolo Italiano Reg. Ric. 2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma, N. Reg.Sent.
Sezione III, ANNO 
 
 

composto dai Signori:

Bruno Amoroso                                                    Presidente

Domenico Lundini                                           Cons. rel. est.

Giuseppe Sapone                                                Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10236 del 2008, proposto da

RICORRENTE  
  RICORRENTE  
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rappresentati e difesi dagli -

                                                      CONTRO

-la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;

-il Consiglio di Stato, in persona del Presidente p.t.;

-il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;

                                              per l’annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari, delle note, tutte in date 8 ottobre 2008, con le quali il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa pur avendola ritenuta fondata a partire dall’1 gennaio 2008, ha però respinto la richiesta dei ricorrenti volta al riconoscimento degli arretrati spettanti a ciascuno a titolo di indennità giudiziaria (ora indennità di amministrazione) a far data dal giorno di effettivo servizio presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa fino al 31 dicembre 2007, nonché

                                                     per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire l’indenmnità giudiziaria (ora di amministrazione) dalla data di maturazione dei rispettivi crediti sino al 31 dicembre 2007, e per la conseguente

                                                         condanna

dell’Amministrazione al relativo pagamento, con i relativi accessori di legge;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e la relativa memoria difensiva;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 10 dicembre 2008, il Consigliere D. Lundini;

Uditi gli Avv.ti, alla Camera di Consiglio predetta, come da relativo verbale;

Considerato e ritenuto, in fatto e diritto, quanto segue:

                                                    FATTO E DIRITTO

Gli istanti rivendicano l’erogazione dell’indennità giudiziaria (ora di amministrazione) che assumono loro spettante dal giorno d’inizio dell’effettivo servizio presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa e fino al 31 dicembre 2007, essendo già stato peraltro loro riconosciuto il medesimo emolumento a far data dall’1.1.2008.

La questione è venuta all’esame del Collegio, per le misure cautelari, nell’odierna Camera di Consiglio del 10 dicembre 2008, in cui i difensori intervenuti per le parti sono stati tuttavia preavvertiti della possibile definizione della causa direttamente nel merito, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge n. 1034/1971, come introdotto dall’art. 3 della legge n. 205/2000.

Al riguardo ritiene il Collegio che sussistano in effetti, nella specie, elementi per la decisione della controversia con sentenza abbreviata, ai sensi delle disposizioni sopra citate, trattandosi di problematica sulla quale la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha già reiteramente avuto modo di pronunciarsi, con orientamento ormai consolidato nel senso del riconoscimento dell’indennità in questione al personale civile e militare, comunque in servizio, a prescindere dal ruolo organico di appartenenza, presso gli uffici del plesso (CdS, TT.AA.RR., CGA) costituente la Giustizia Amministrativa (cfr. CdS, IV, nn. 417/97, 386/96, 705/97, 2119/2006, 2121/2006, 420/2005, 5402/2003, Tar Lazio, Rm, I, n. 4743/2006).

Nello specifico, i ricorrenti sono militari della Guardia di Finanza, ad eccezione del Sig. @@@@@@@ @@@@@@@ che è Assistente della Polizia di Stato, ed agli stessi l’Amministrazione, a riscontro di apposite richieste degli interessati, ha riconosciuto il diritto a percepire la suddetta indennità (ora denominata indennità di amministrazione) dal 1° gennaio 2008, ma non anche dalla data di assunzione in servizio e fino al 31.12.2007, in proposito assumendo con note datate 8.10.2008, che pur spettando il ripetuto emolumento giusta sentenza del Tar Lazio n. 4743/2006 al personale delle Forze dell’ordine in posizione di distacco presso gli Uffici della G.A., osterrebbe nel caso in esame all’erogazione dello stesso a titolo di “arretrati” il divieto di estensione dei giudicati in materia di pubblico impiego imposto alla P.A. dalla disposizione di cui all’art. 22 comma 34 della legge n. 724/94, ribadito in leggi finanziarie successive.

L’assunto e il diniego dell’Amministrazione sono inconferenti e da disattendere, dovendosi invece condividere la prospettazione e la domanda degli istanti, alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono:

1)anzitutto, non si tratta affatto nella specie di estendere ultra partes un giudicato al quale erano rimasti estranei i ricorrenti, poiché questi ultimi fanno invece valere autonomamente un proprio diritto riveniente direttamente e originariamente dalla legge e non certamente basato sulle statuizioni di un giudicato riguardante altri soggetti di cui ora chiedano la discrezionale applicazione anche nei loro confronti;

2)quanto alla sostanza e al fondamento della pretesa all’erogazione dell’indennità di cui trattasi, è sufficiente richiamare le valutazioni e le conclusioni già recentemente assunte da questo Tar  e dal CdS (vedi citata pronuncia Tar Lazio, RM, n. 4743/06 e CdS, IV, n.4852/2007) in una vertenza del tutto analoga, e cioè: che l’indennità giudiziaria, introdotta con legge n. 271/81, estesa ai dipendenti degli uffici giudiziari con L. n. 221/88 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con L. n. 51/1989, da ultimo confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto ministeri 1994/97), spetta al personale che esplica, anche in posizione di comando o distacco, attività lavorativa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dall’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria;

3)il riconoscimento di tale diritto non è precluso dal divieto di cumulo di cui all’art. 3 comma 63 L. n. 537/1993 e dal percepimento da parte dei ricorrenti dell’indennità di polizia ex art. 43 L. 121/81, dal momento che quest’ultimo emolumento non ha carattere accessorio e non è un’indennità (nonostante il nomen iuris) ma costituisce parte integrante della retribuzione, per cui non si applica il divieto di cumulo con detta indennità dell’indennità rivendicata;

Va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’attribuzione, per i periodi di servizio presso gli Uffici della Giustizia amministrativa e fino al 31.12.2007, dell’indennità giudiziaria (ora di amministrazione), con interessi e rivalutazione, da determinarsi secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del CdS con decisioni nn. 6/98 e 3/99 e da questo Tribunale con la richiamata sentenza n. 4743/2006 (cui per brevità si rinvia), con l’ulteriore precisazione, conseguente alla specifica fondata eccezione mossa dall’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva del 4.12.2008, che per i ricorrenti --- (in servizio presso il TAR dall’aprile 2002), -- (in servizio presso il TAR dal marzo 2002), @@@@@@@ -- (in servizio presso il CGA dal dicembre 2002) e --- (in servizio presso il TAR dal febbraio 1997), l’indennità rivendicata dev’essere riconosciuta ed erogata nei limiti dell’intervenuta  prescrizione e quindi del quinquennio fatto salvo dall’effetto interruttivo di cui alla domanda 17.9.2008 e computato a ritroso da tale data;

Quanto, infine, al rilievo dell’Amministrazione in sede difensiva, per cui relativamente ai Sigg.ri @@@@@@@ e @@@@@@@, distaccati a prestare servizio presso il CGA della Regione Sicilia, le somme dovute ai detti ricorrenti per l’indennità in questione farebbero carico al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal momento che nel relativo stato di previsione della spesa sarebbe previsto uno specifico ed autonomo stanziamento per le spese di funzionamento del CGA, si tratta di circostanza ininfluente ai fini del riconoscimento e declaratora del diritto dei suddetti istanti, considerando che costoro hanno comunque notificato il ricorso anche al menzionato Ministero, il quale dunque è esso stesso all’occorrenza onerato degli adempimenti di competenza necessari per il pagamento di quanto dovuto.

Nei limiti esposti il ricorso va dunque accolto, ma le spese sussistendo giustificati motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

definitivamente pronunciando sul ricorso di in epigrafe, lo accoglie a termini di  quanto esposto e per l’effetto riconosce il diritto dei ricorrenti alla percezione della richiesta indennità, nei limiti sopra specificati, e condanna le Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2008.

Bruno Amoroso                            Presidente

Domenico Lundini                            Estensore