Ricorso n. 79/1995       Sent. n. 215/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

    Bruno Amoroso  Presidente

    Elvio Antonelli  Consigliere, relatore

    Fulvio Rocco   Consigliere

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso n. 79/95 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso dall’avv. --- con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

   contro

   il Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63, 

   per l'annullamento

   del decreto ministeriale in data 10.12.1994 prot. n. 333 – D/59894, recante provvedimento di trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale del ricorrente; della nota del Questore di @@@@@@@ in data 6.12.1994 prot. n. 2501.2.14; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; del decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica sicurezza in data 20.9.1994 prot. n. 333-D/59894 di sospensione disciplinare dal servizio; della delibera del Consiglio provinciale di disciplina in data 24.6.1994; del decreto del Capo della Polizia in data 29.10.1993 prot. n. 333-D/59894; della delibera del Consiglio provinciale di disciplina in data 2.10.1993; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

   Visto il ricorso, notificato il 2.1.1995 e depositato presso la segreteria l’11.1.1995 con i relativi allegati;

   visto l'atto di costituzione del Ministero dell’interno, depositato in Segreteria il 25.1.1995 con i relativi allegati;

   visti gli atti tutti della causa;

   udito alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 (relatore il Consigliere -) l’avvocato -per il Ministero dell’interno; nessuno comparso per il ricorrente;

   ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

   Fatto

   Dopo breve premessa in fatto della vicenda di cui è causa il ricorrente deduce i seguenti motivi:

  1. Nullità della sospensione disciplinare irrogata in data 29.10.1993 e dell’intera sequenza procedimentale in particolare della delibera di data 2.10.1993 del Consiglio Provinciale di disciplina istituito presso la Questura di @@@@@@@.
  2. Illegittimità della sospensione disciplinare irrogata in data 20.9.1994, notificata in data 4.11.1994 e dell’intera sequenza procedimentale. In particolare della delibera di data 24.6.1994 del Consiglio Provinciale di disciplina istituito presso la Questura di @@@@@@@.
  3. Illegittimità del decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale emesso dal Capo della Polizia, Dir. Gen. P.S. in data 10.12.1994 e notificato in data 22.12.1994 e dell’intera sequenza cui il provvedimento appartiene ed in particolare della nota 2501.2.14 di data 6.12.1994 con la quale il Questore di @@@@@@@ ha segnalato la opportunità di allontanare il @@@@@@@ dalla Questura.

  Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando la fondatezza del ricorso.

  All’udienza del 9.10.2008 la causa è stata ritenuta per la decisione.

   Diritto

   Il ricorso deve ritenersi irricevibile per tardività con riguardo alle impugnate sanzioni disciplinari che hanno preceduto l’adozione del provvedimento di trasferimento (parimenti impugnato).

   E’ evidente infatti che, con riguardo a tali sanzioni deve ritenersi inutilmente decorso il termine decadenziale di 60 gg. per l’impugnazione.

   Ne consegue l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso con i quali si censurano proprio i pregressi provvedimenti disciplinari.

   Il terzo motivo (il solo che si appunta avverso il provvedimento di trasferimento) è infondato.

   Ed invero il provvedimento di trasferimento dopo aver richiamato i precedenti disciplinari in cui è incorso il ricorrente rileva che “quanto sopra esposto ha suscitato commenti tra i colleghi del dipendente e la popolazione locale determinando una insanabile situazione di incompatibilità ambientale;

   che l’ulteriore permanenza del @@@@@@@ a @@@@@@@, oltre ad essere di nocumento per l’immagine dell’amministrazione, non consentirebbe allo stesso di svolgere con la dovuta serenità i servizi d’Istituto”.

   Il provvedimento impugnato deve ritenersi quindi sufficientemente motivato con riguardo alla necessità di tutelare l’efficienza ed il prestigio della Polizia di Stato.

   Un solo cenno per rilevare infine che le norme contenute nell’art. 55, 4° e 5° co. del D.P.R. 24.4.1992 n. 335, concretamente applicato nella specie, non escludono che possa disporsi (in vista delle citate esigenze di efficienza e di prestigio dell’amministrazione) il trasferimento per incompatibilità ambientale pur in presenza di esigenze del dipendente connesse a situazioni familiari.

   In forza delle svolte considerazioni il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.

   Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

   P. Q. M.

   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.

   Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   Così deciso in Venezia, addì 9 ottobre 2008.

         Il Presidente     L’Estensore 
 

   Il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 

T.A.R. per il Veneto – I Sezione                                                   n.r.g. 79/95