T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 26-04-2010, n. 8478
 
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, è stato coinvolto, per motivi connessi al servizio, quale imputato in un procedimento penale all'esito del quale è stato assolto "perché il fatto non sussiste".

Di talché, ha inoltrato una specifica richiesta di rimborso delle spese legali sostenute a fronte della quale l'amministrazione resistente ha ritenuto di ammettere a rimborso la somma complessiva di lire 50.000.000 rispetto al maggiore importo richiesto di lire 100.983.784.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: "Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 33 D.P.R. 31 luglio 1995, n° 395, della Circolare ministeriale n° 333A/9801A.3.5 del 22 giugno 1996 e dell'art. 18 D.L. 67/1997. Violazione della tariffa penale per avvocati. Eccesso di potere per carenza di motivazione".

Il dott. M., in particolare, ha sostenuto che la valutazione della congruità sull'importo è stata effettuata dall'Avvocatura Generale dello Stato in luogo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e l'organo di difesa erariale avrebbe mostrato di prescindere totalmente da quanto ritenuto dal Consiglio dell'Ordine competente, limitandosi ad affermazioni apodittiche ed infondate; laddove l'art.18 l. 135/1997 conferisce all'Avvocatura Generale dello Stato il potere di riconoscere congrue le spese legali di cui si chiede la rifusione, detto apprezzamento non potrebbe che essere inteso nel senso di ricondurre gli onorari nei limiti prefissati dalle tabelle ministeriali.

All'udienza pubblica dell'11 marzo 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

L'art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, stabilisce che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.

Ne consegue che, secondo l'espressa previsione legislativa, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la difesa deve essere contenuto nei limiti di quanto necessario, trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica, secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato, l'Avvocatura erariale, per valutare sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale e tale parere, espressione di discrezionalità tecnica, è soggetto al vaglio giurisdizionale per il controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 23 gennaio 2007, n. 1418).

Nel caso di specie, l'Avvocatura Generale dello Stato, in relazione alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente ed altri imputati nell'ambito del medesimo procedimento penale conclusosi con decisione assolutoria - rilevato che tutti i legali hanno fatto riferimento altresì a prestazioni svolte per un diverso procedimento penale che vedeva i dipendenti quali parti offese, nel quale, trattandosi non di procedimento aperto a loro carico, non può esservi rimborso secondo lo schema normativamente previsto, e che tutti i legali hanno fatto riferimento alle voci massime della tariffa, di cui al D.M. 585/1994, aumentandole fino al triplo - ha osservato come "in considerazione della natura, della durata, del procedimento nonché del fatto che le diverse imputazioni ruotavano tutte su di un unico elemento che le accomunava in diretta connessione, considerato altresì che non vi erano particolari questioni giuridicofattuali da affrontare, tant'è che in dibattimento
vi sono state quattro udienze e che il P.M. ha chiesto l'assoluzione degli imputati, non si ritiene possano essere ammesse a rimborso pienamente somme che tengono conto appunto di note spese che si fondano sui massimi tariffari con gli aumenti indicati", sicchè ha ritenuto congruo per il ricorrente un rimborso per Euro 25.822,84 (lire 50 milioni).

Il Collegio è dell'avviso che la valutazione di congruità compiuta dall'Avvocatura Generale dello Stato, comunicata con la nota del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2003, sia esente dai vizi prospettati in quanto del tutto ragionevole ed effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 135/1995.

Di qui, l'infondatezza del ricorso e la sua reiezione.

3. Nulla per le spese.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere