REPUBBLICA ITALIANA        Sen. 404/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo

in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 17708/PC del registro di segreteria proposto da Omissis,  contro il Ministero dell’Interno, per l‘annullamento del decreto ministeriale n. 4052 in data 21.9.2001.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

In presenza del solo ricorrente all’udienza pubblica del 20 luglio 2010; con l’assistenza della Segretaria Signora Silvana Ciatti.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 22 settembre 2008 il sig. Omissis,  Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato a riposo dall’1.1.1997, impugnava il decreto ministeriale in epigrafe indicato con il quale era stata riconosciuta in suo favore l’indennità una tantum pari a quattro annualità di ottava ctg. in luogo del trattamento privilegiato applicando l’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973 anziché l’art. 67.

Il ricorrente, giudicato affetto da: “reumatismo articolare scapolo dx, gastroduodenite cronica con colite spastica, cardiopatia ipertensiva con impegno ventricolare, ipertensione essenziale, esiti radiologici di pan sinusite, timpano sclerosi dx, post otite con ipoacusia, faringite catarrale cronica”, infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, era stato peraltro ritenuto idoneo al servizio con processo verbale n. 1978 in data 27.2.1997 della Commissione Medica ospedaliera di Chieti. Successivamente, a seguito di domanda di aggravamento e di ascrivibilità a categoria di pensione ai fini della pensione privilegiata ordinaria di tutte le infermità, depositata il 7 aprile 2005, era stata conferito al Omissis, assegno rinnovabile di sesta ctg. per anni quattro con decorrenza 1.3.2005 con decreto n. 2467 in data 26.9.2007.

Con la memoria difensiva, depositata con la documentazione amministrativa in data 9 dicembre 2008, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, servizio trattamento di pensione e di previdenza, sottolineava di essersi uniformato all’interpretazione restrittiva delle Sezioni di controllo di questa Corte dei conti che aveva richiesto l’osservanza dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973; successivamente l’indirizzo era mutato, anche a seguito del diverso avviso di numerose decisioni delle Sezioni giurisdizionali regionali e anche di appello.

In via subordinata si eccepiva il decorso del termine prescrizionale quinquennale dei ratei non riscossi.

Nell’udienza odierna, in presenza del solo ricorrente, la causa è quindi passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

Come riportato in narrativa, il ricorrente impugna il decreto concessivo dell’ indennità una tantum emesso in luogo di pensione privilegiata per la mancanza del presupposto - di cui all’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - della “permanente inidoneità al servizio” all’atto del congedo.

La questione dedotta in controversia concerne, dunque, la necessità o meno della sussistenza del requisito della  inabilità al servizio ai fini della concessione, a favore del ricorrente, della pensione privilegiata per le infermità riscontrategli dalla C.M.O. di Chieti in occasione della visita medica di cui al verbale in data 15.5.1998 e già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In altri termini, si tratta di accertare se nei confronti del personale della Polizia cessato dal servizio debba applicarsi, per la concessione della pensione privilegiata, l’art. 64 (Diritto alla pensione) del d.P.R. n. 1092 del 1973, e spetti  quindi la pensione anzidetta soltanto ove sussista il requisito della “inabilità al servizio”, così come ritenuto dall’Amministrazione nel decreto impugnato, o se invece, in applicazione del successivo art. 67 (Misura della pensione privilegiata dei militari) dello stesso d.P.R. n. 1092/1973, il diritto a pensione debba essere riconosciuto indipendentemente dalla presenza di tale condizione inabilitante.

Occorre, allora, ricordare che a norma del citato art. 64, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 “il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”, mentre il successivo art. 67, primo comma, stabilisce che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.

Per quanto qui interessa, va poi soggiunto che l’art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987 n. 472, stabilisce, al comma 6, che “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”.

Ebbene, per giurisprudenza pacifica e costante della Corte dei Conti, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, in base al disposto della norma da ultimo citata (art. 5, comma 6, d.l. n. 387, conv. in l. n. 472/1987) al personale della Polizia di Stato, già a ordinamento militare e ora civile in virtù della legge n. 21 del 1981, si applica l’art. 67 e non l’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e, quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito dell’inabilità al servizio, richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (cfr. Corte dei Conti – Sezione III centrale d’appello, 28 aprile 2004 n. 267; 11 novembre 2003 n. 494; Sezione giur. reg. Lombardia, 30 marzo 2004 n. 506; Sezione giur. reg. Molise, 23 ottobre 2006 n. 125; 16 febbraio 2006 n. 22; Sezione giur. reg. Veneto, 14 ottobre 2004 n. 1260; Sezione giur. reg. Friuli, 11 maggio 1999 n. 85).

In particolare, giova qui evidenziare le argomentazioni svolte nella sentenza n. 267 in data 28 aprile 2004 della Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, ove si deduce che “…indiscusso che al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi (ove più favorevoli) le disposizioni dettate per il personale militare (sesto comma dell'art. 5 del D.L. n. 387/1987, convertito con l. n. 472/19879), la tesi dell'Amministrazione appellante - volta a dimostrare che il trattamento privilegiato per i militari è subordinato (come per il personale civile) non solo alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, s’intende, ascrivibile a categoria di pensione), ma altresì alla circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio - appare difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67, espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso”, e “poiché tra i detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato” (in terminis, Sezione III centrale d’appello, 11 novembre 2003 n. 494).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, nel caso concreto deve quindi ritenersi non necessaria, al fine del riconoscimento del trattamento privilegiato, la sussistenza del requisito dell’inabilità al servizio previsto dall’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 per i dipendenti civili, dovendo invece applicarsi alla fattispecie in esame il successivo art. 67 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973.

Peraltro, le infermità del ricorrente, diagnosticate dalla Commissione Medico Ospedaliera del Centro di Medicina Legale di Chieti in data 15 maggio 1998 e 25.10.2005 a seguito di domanda di aggravamento reumatismo articolare scapolo dx, gastroduodenite cronica con colite spastica, cardiopatia ipertensiva con impegno ventricolare, ipertensione essenziale, esiti radiologici di pan sinusite, timpano sclerosi dx, post otite con ipoacusia, faringite catarrale cronica” sono state giudicate ascrivibili, per cumulo, alla sesta ctg. – come da verbale n. 1050388 da ultimo citato e già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, essa è infondata, poiché se è vero che il decreto concessivo dell’indennità una tantum è stato emesso in data 21.9.2001, i relativi ratei sono stati pagati soltanto nel 2003 poiché il provvedimento di concessione è stato adeguato ai rilievi di questa Corte dei conti in sede di controllo (vedasi decreto di riliquidazione n. 3862 in data 31.7.2003). Pertanto il ricorso è tempestivo, essendo il termine stato interrotto anche dalla domanda amministrativa di aggravamento depositata presso la Questura di L’Aquila il 7 febbraio 2005.

In conclusione, il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a ottenere per il complesso delle infermità di cui sopra pensione privilegiata vitalizia di 6^ categoria della tabella A a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Inoltre, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/2002/QM, sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria a far data dal momento di maturazione del diritto fino al soddisfo.

Visto l'articolo 92 del vigente codice di procedura civile, come modificato dalla legge del 28 dicembre 2005, n° 263, si ritiene di poter compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio per i difformi orientamenti degli Uffici di Controllo di questa stessa Corte dei conti.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe. Per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente a ottenere per il complesso delle infermità di cui sopra pensione privilegiata vitalizia di 6^ categoria della tabella A a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Sulle somme accordate in forza della presente sentenza deve essere corrisposto il “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi nei modi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in L’Aquila, a seguito dell’udienza pubblica del 20 luglio 2010.

                                                          Il Giudice Unico delle pensioni

                                                F.to Elena Tomassini

 

La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza del 20 luglio 2010 ai sensi dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008, n. 133, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02/08/2010

 

Il Direttore di Segreteria

F.to Dottoressa Antonella Lanzi

 

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

ABRUZZO

Sentenza

404

2010

Pensioni

02-08-2010