REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano PAGLIARO                              Presidente

Dott.  Guido PETRIGNI                                  Componente

Dott. Roberto Rizzi                                        Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA   283/2010

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 54553 del registro di segreteria, promosso dal  Procuratore Regionale

nei confronti di

@@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, nato a @@@@@@@ il 20/06/@@@@@@@, nella qualità di Sindaco del Comune di @@@@@@@ nel periodo compreso tra il 1/9/2003 ed il  27/4/2004, rappresentato e difeso, giusta delega a margine della memoria depositata in data 24/11/2009, dall’Avv. ----

Esaminati gli  atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2009, il relatore, ---

Fatto

L’Avv. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, Sindaco del Comune di @@@@@@@, per quanto di rilievo in questa sede nel periodo compreso tra il 1/9/2003 e ed il 27/4/2004, con determinazione 67/03 del 1/9/2003, conferiva, ai sensi dell’art. 14  LR 7/1992 al Sig. @@@@@@@  @@@@@@@, Ispettore capo della Polizia di Stato, , l’“incarico di esperto del Comune di @@@@@@@ in materia di sicurezza per i mesi di settembre ed ottobre 2003”. La scelta di  “avvalersi di un esperto, in possesso dei requisiti di legge e dotato di idonea professionalità” veniva assunta in considerazione degli “avvenuti accadimenti di carattere doloso che hanno minato la sicurezza e la serenità dei cittadini e creato danni all’Amministrazione”, e della reputata indispensabilità di”effettuare una attività di programmazione di interventi relativa al mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie alla normale vivibilità della cittadinanza”.

Nel provvedimento veniva specificato che il conferimento assumeva “le caratteristiche di un incarico di collaborazione con il sindaco che riguarda soprattutto la tutela degli interessi dell’Ente nell’ambito tecnico-giuridico».

Con determinazioni 82/03 del 31/10/2003, 95/03 del 31/12/2003 e 27/04 del 1/3/2004, recanti una motivazione identica a quella della determina 67/03, il Sindaco conferiva (i.e. prorogava) l’incarico al Sig. @@@@@@@ fino alla fine del mese di aprile 2004.

Con le determinazione n. 74/03 del 1/10/2003, il Sindaco attribuiva al Rag. @@@@@@@@@@@@@@,  l’“incarico di consulente esterno per collaborare con il Sindaco nell’attività legata al reperimento risorse finanziarie, curando i rapporti con le Istituzioni europee, nazionali, regionali e provinciali” per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2003. Detto incarico, finalizzato a «dare maggiore impulso all’attività legata al reperimento di  risorse finanziarie, curando i rapporti con le Istituzioni europee, nazionali, regionali e provinciali», veniva conferito sul presupposto che fosse necessario «avvalersi di un soggetto dotato di idonea professionalità, data la sempre crescente entità di opportunità offerte anche dal sistema Europa, grazie a strumenti di pianificazione quali il PON e il POR» individuato nella persona del  “rag. @@@@@@@@@@@@@@, che già nella qualità di Assessore al bilancio di questo Ente ha dimostrato elevata capacità professionale ed acquisto competenza nei rapporti di carattere economico con le istituzioni di cui sopra”. 

Con determinazioni 96/03 del 31/12/2003 e 28/04 del 1/3/2004 e 39/04 del 27/4/2004, recanti una motivazione identica a quella della determina 74/03, il Sindaco conferiva (i.e. prorogava) l’incarico al Sig. @@@@@@@ @@@@@@@ fino alla fine del mese di giugno 2004.

Per tali incarichi il Comune sosteneva un onere complessivo, calcolato @@@@@@@ndo i mandati di pagamento, di € 15.522,06.

La Procura presso questa Sezione, attivatasi in conseguenza di una specifica segnalazione di un consigliere comunale, avviava approfondimenti istruttori.

All’esito di tali approfondimenti, ravvisando gli estremi per la configurabilità di un’ipotesi di responsabilità amministrativa in capo al Sindaco che quegli incarichi aveva conferito, dopo il rituale invito a dedurre, preceduto dalla costituzione in mora del presunto responsabile operata dall’ente locale in data 19/6/2008, la Procura lo conveniva chiedendone la condanna al risarcimento, in favore del Comune di @@@@@@@, dell’importo di € 15.505,06.

In particolare, l’Organo requirente, dopo aver illustrato gli stringenti presupposti previsti dalla normativa statale (art. 7, comma 6,  D.lvo 167/2001, art. 51, comma 7, L. 142/1990, art. 110, comma 6, D.lvo 267/2000) da quella regionale (art. 14 L.R. 7/1992) nonché dalla disciplina comunale (art. 61 dello Statuto comunale) per il conferimento di incarichi a soggetti estranei alla Amministrazione, reputava che i conferimenti degli incarichi sopra indicati presentavano plurimi elementi di illegittimità  e segnatamente:

-         l’oggetto degli incarichi era ritenuto assolutamente generico ed inidoneo a perfezionare il rapporto di strumentalità ad attività non gestionali di competenza della sindaco, richiesto dall’ art. 14  LR 7/1992 e specificato dalla  giurisprudenza contabile;

-         non erano stati stipulati i relativi disciplinari di incarico, né erano stati preventivamente acquisiti i curricula dei soggetti da incaricare;

-         gli incarichi conferiti dopo la scadenza del primi incarichi (in realtà proroghe degli incarichi originariamente conferiti) replicavano la genericità del provvedimento genetico e non davano alcuna ragionevole e verificabile contezza delle ragioni della proroga medesima; proroga che proprio in ragione della natura transitoria di tali incarichi richiesta dal legislatore esigeva una specifica, concreta ed ulteriore giustificazione ogni volta che il conferente si fosse determinato per prorogare o rinnovare l’incarico;

-         gli esperti erano sprovvisti del requisito culturale, ordinariamente necessario, della laurea e non era stata fornita una congrua motivazione richiesta per la mancanza di esso, né era stata documentata la specifica professionalità che li rendeva idonei a coadiuvare l’Amministrazione;

-         atteso il protrarsi degli incarichi in un arco temporale a cavallo tra due esercizi, era stato violato il comma 4 dell’art. 14 LR 7/1992 in quanto non era stata trasmessa al Consiglio comunale, sia nel 2003 che nel 2004, la dettagliata relazione sull’attività degli esperti.

Secondo la Procura agente, i significativi scostamenti rispetto allo schema fissato in modo univoco e tassativo dalla disciplina di riferimento, in coerenza con un orientamento giurisprudenziale ormai sufficientemente consolidato ed alla luce anche della previsione di cui all’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (l. finanziaria 2005) che ha previsto esplicitamente che la violazione dei requisiti di legge per i conferimenti di incarichi  determina, di per sé, responsabilità erariale, i conferimenti e connesse proroghe davano luogo ad una inescusabile negligenza e leggerezza gestionale (i.e. colpa grave) imputabile al sindaco e foriera di un danno all’erario comunale pari agli esborsi sostenuti dall’ente per remunerare i consulenti.

In data 24/11/2009 si costituiva l’Avv. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, avvalendosi del patrocinio dell’Avv. ----, contestando la sussistenza di violazioni nell’attribuzione degli incarichi e conseguentemente, dell’ipotizzata responsabilità amministrativa.

In via istruttoria, chiedeva il differimento dell’udienza al fine di chiamare in causa, ai sensi dell’art. 269 cpc, gli esperti cui erano stati conferiti gli incarichi allo scopo di ottenere, nell’eventualità in cui fossero accolte le richieste attoree, «la loro condanna al rimborso di quanto ottenuto per le consulenze».

All’udienza del 4 dicembre 2009, il Collegio, prioritariamente, con ordinanza a verbale rigettava la richiesta istruttoria formulata dal resistente per carenza di giurisdizione nei confronti dei consulenti dei quali si invocava la chiamata in causa a scopo di garanzia. Nel merito, il Pubblico Ministero e l’Avv. Sergio Spina reiteravano le richieste formulate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierno giudizio è finalizzato all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero, concernente un’ipotesi di danno erariale (quantificato in complessivi € 15.505,06) patito dall’erario del Comune di @@@@@@@, derivato dal reiterato conferimento di incarichi a due esperti estranei all’amministrazione, uno per «effettuare una attività di programmazione di interventi relativa al mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie alla normale vivibilità della cittadinanza» e, l’altro, per coadiuvare il vertice dell’ente «nell’attività legata al reperimento risorse finanziarie, curando i rapporti con le Istituzioni europee, nazionali, regionali e provinciali».

L’azione è stata promossa nel presupposto che per le asserite ripetute e significative violazioni degli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa al conferimento di incarichi esterni le spese sostenute dall’ente per remunerare gli esperti siano qualificabili come danno erariale.

2. Preliminarmente, in rito, il Collegio reputa opportuno esplicitare più diffusamente le ragioni che hanno indotto a non accogliere (con ordinanza verbalizzata nel corso dell’udienza di trattazione del giudizio) la richiesta della difesa del ricorrente di integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dei consulenti la nomina dei quali si assume aver dato origine al danno per il quale v’è causa.

A tali fini non utile appare un approfondimento circa la natura della responsabilità amministrativa per individuarne i connotati da cui trarre argomenti per orientare il giudizio sulla eventuale ammissibilità della chiamata in garanzia.

In altri termini, un’analisi della fisionomia della fattispecie finalizzata ad accertare se la funzione caratterizzante (o, più precisamente, caratterizzante in termini di prevalenza) è quella risarcitoria o sanzionatoria non potrebbe risultare appagante. E ciò perché non può essere riconosciuto un ruolo discriminante alla natura della responsabilità amministrativa, ammettendo la chiamata in garanzia in una prospettiva (prevalentemente) risarcitoria e negandola in una prospettiva (prevalentemente) sanzionatoria.

La valutazione dell’istanza, infatti, avrebbe luogo sulla base di un parametro, oltre che altamente opinabile, in quanto fondato su valutazioni “di sistema” prive di ben evidenti punti cuspidali, anche di scarsa attitudine selettiva tenuto conto della innegabile parziale commistione dei due connotati. Posto che una funzione compensativa-risarcitoria del nocumento economico subito dall’Amministrazione è ravvisabile nella fattispecie della responsabilità amministrativa (Corte cost. sentt. 371 e 453 del 1988), la valorizzazione dell’esigenza di reintegrare l’erario della perdita patrimoniale subita potrebbe comunque indurre ad ammettere la chiamata in giudizio di terzi anche ove si ritenesse prevalente la funzione repressivo-sanzionatoria della medesima fattispecie.

In realtà, dirimente è la constatazione che l’eventuale coinvolgimento nel giudizio di soggetti terzi, dai quali il convenuto pretende essere garantito, comporterebbe, inevitabilmente, la sottoposizione alla cognizione del Giudice contabile anche di profili inerenti il rapporto interno di garanzia tra il convenuto ed il convenendo. Essendo quel rapporto governato dalle ordinarie regole civilistiche, esso risulta conoscibile esclusivamente in altro plesso giudiziario (Giudice ordinario) esulando, perciò, dalla giurisdizione di questa Corte.

3. Nel merito, il Collegio condivide la prospettazione attorea per le ragioni appresso specificate.

L’Organo requirente ha ritenuto che la remunerazione corrisposta agli esperti integrasse un danno erariale imputabile alla condotta gravemente colposa del Sindaco che aveva adottato le delibere di conferimento degli incarichi e le successive delibere di riconferimento/proroga dei medesimi.

Invero, la questione che viene in rilievo è quella dell’attitudine del conferimento di un incarico a professionisti esterni, che si assume essere stato eseguito in violazione degli stringenti vincoli imposti dalla disciplina di settore, a generare un danno erariale per l’Amministrazione conferente.

A tal proposito sembra utile evidenziare che, secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico (cfr., ex multis, Corte conti, Sez. Lombardia, 5 marzo 2007, n. 141; id, Sez. App. III, 10 marzo 2003, n. 100/A; id., sez. Molise, 4 aprile 2002, n. 65/E), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano concorso.

In definitiva, la mera non conformità dell’azione amministrativa alle prescrizioni che ne regolano lo svolgimento non genera, di per sé, una responsabilità amministrativa in capo all’agente, ma può assumere rilevanza a tal fine solo allorché quegli atti si risolvano in una manifestazione di una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Amministrazione.

Tale principio, espressione di una condivisa metodologia di indagine,  tuttavia, non può essere applicato prescindendo dalle peculiari connotazioni della disciplina dell’agire pubblico che, di volta in volta, viene in rilievo.

Laddove, infatti, lo specifico contesto normativo di riferimento imponga stringenti vincoli, inequivocabilmente preordinati a preservare il pubblico erario dall’abuso di strumenti operativi (altrimenti impiegabili secondo le comuni regole), eventuali violazioni di prescrizioni procedurali vertenti su profili nevralgici della disciplina, finiscono per integrare, per ciò solo, un nocumento per il patrimonio dell’Amministrazione.

Il rispetto delle limitazioni di carattere modale al conferimento di incarichi a soggetti esterni è presupposto di legittimità della spesa sostenuta per la remunerazione dei medesimi: le lacune procedurali, rilevabili per il tramite della motivazione del provvedimento, quindi, non sono meri vizi inficianti l’azione amministrativa con rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità del provvedimento, ma si riverberano anche sugli effetti economici prodotti da questo, rendendo, automaticamente, dannosa per l’erario la conseguente spesa.

Tale ricostruzione è in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato sia in primo grado (tra le tante, più di recente, Sez. Giur. Lazio Sent 6.5.2008, n. 736; Sez. Giur. Sicilia Sent. 7.1.2008, n. 185; Sez. Giur. Molise Sent. 28.2.2007, n. 50; Sez. Giur. Sicilia Sent. 21.9.2007, n. 2492; Sez. Giur. Veneto Sent. 3.4.2007, n. 303; Sez. Giur. Calabria Sent. 30.8.2006, n. 672), che in grado di  appello (ex pluribus: Sez. I App Sent. 28.5.2008, n. 237; Sez. App. III Sent. 5.4.2006, n. 173; Sez. App. II Sent. 20.3.2006, n. 122; Sez. App. II Sent. 16.2. 2006, n. 107; Sez. App. III Sent. 6.2.2006, n. 74 ; Sez. App. I Sent. 4.10.2005, n. 304; Sez. App. I Sent. 8.8.2005, n. 259; Sez. App. I Sent. 31.5.2005, n. 187; Sez. App. III Sent. 13.4.2005, n. 183; Sez. App. II Sent. 28.11.2005, n. 389).

In particolare, poi, tale indirizzo ha ricevuto anche l’avallo della locale Sezione d’Appello (cfr. Sent. 1.10.2008, n. 284; Sent. 29.5.2008, n. 206 e Sent. 2.4.2008, n. 122), la quale, dopo aver evidenziato che le speciali condizioni (rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente; assenza di una apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione pubblica, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale della P.A. o dell'ente pubblico; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; indicazione della durata dell'incarico, svolgimento da parte del consulente privato di un'attività non continuativa; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione) che legittimano il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni alla P.A. «devono coesistere e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti», ha affermato che «nei rapporti pubblicistici (…) si deve tenere conto dei limiti posti dal legislatore all'azione degli amministratori, soprattutto quando, come nella specie, detti limiti mirano a tutelare preminenti interessi pubblici, quali quelli che si ricollegano alle esigenze di equilibrio della finanza pubblica in un momento di grave crisi economico - finanziaria del paese. Pertanto, quando, come nel caso in esame, il legislatore pone agli amministratori pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui contra legem perché si realizzi il danno».

Tale evenienza, ad opinione del Collegio, si realizza nella vicenda in esame.

Infatti, in occasione dei conferimenti degli incarichi ai due soggetti sono ravvisabili plurime e qualitativamente significative devianze dalle vincolanti prescrizioni di riferimento.

4. Operazione propedeutica alla individuazione delle censurabili condotte è l’individuazione  del pertinente contesto normativo.

Nell’ambito dell’evoluzione dell’architettura dei moduli organizzativi della pubblica amministrazione, ruolo non marginale ha avuto la previsione della possibilità di conferimento di incarichi a soggetti estranei alla compagine amministrativa, variamente disciplinata a seconda del livello del sistema (nazionale o locale), delle funzioni e delle finalità che di volta in volta vengono in rilievo.

Con specifico riguardo alle questioni che assumono rilievo nel presente giudizio, nella Regione Siciliana il regime degli enti locali, ai sensi dell’art. 15 lett. “O” dello Statuto, rientra tra le materie oggetto di legislazione esclusiva.

L’art. 1, lett. h) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ha previsto che «Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:

(…)

h) 51».

Il comma 7 dell’art. 51 della L. n. 142/1990 prevedeva (all’esito delle modifiche succedutesi nel tempo), fra l’altro, che «Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità».

Tale norma è poi confluita (con formulazione, nella parte qui rilevante, identica) nell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’art. 13 della L.R. 26.8.1992 n. 7, recante Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica, nel definire le competenze del sindaco, ha stabilito, fra l’altro, che  «Il Sindaco (…) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune».

Il successivo art. 14 disciplina gli incarichi ad esperti prevedendo «Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

(…)

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale (…)».

L’art. 61 dello Statuto del Comune di @@@@@@@, disciplina gli “incarichi e nomine fiduciarie”, sostanzialmente replicando la disciplina contenuta nell’art. 14 della LR 7/1992.

Assume altresì rilievo l’art.1 comma 42 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (l. finanziaria 2005) che, dopo aver previsto, fra l’altro, che «L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», ha disposto che «L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Gli stringenti vincoli imposti dalla disciplina di settore che, imperativamente, presidiano i conferimenti di incarichi del genere di quelli in discussione nel presente giudizio sono stati palesemente ignorati, tanto in occasione dei primi conferimenti che in occasione dei riconferimenti/proroghe .

La scelta di acquisire un ausilio dai due esperti esterni travalica, con ogni evidenza, il limite del consentito.

In primo luogo, ad un apprezzamento rispettoso del limiti di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, le iniziative assunte dall’odierno convenuto nell’esercizio dell’ufficio di sindaco appaiono assai debolmente connesse con gli obiettivi istituzionali tanto da rendere evanescente quella strumentalità che ne rappresenta il necessario fondamento.

In realtà analizzando gli oggetti degli incarichi, come cristallizzati nelle motivazione dei rispettivi provvedimenti di conferimento, appare evidente che seppure in linea astratta è possibile pervenire all’individuazione di un legame di coerenza con i fini dell’ente, in concreto, gli apporti collaborativi, richiesti per il «mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie alla normale vivibilità della cittadinanza» e per «dare maggiore impulso all’attività legata al reperimento di risorse finanziarie», appaiono obiettivamente inpalpabili e sfuggenti e, in definitiva, strumentali ad un fine gestionale di non immediata percepibilità.

Ed infatti, l’incarico originario e le reiterazioni del medesimo incarico al Sig. @@@@@@@  @@@@@@@, Ispettore capo della Polizia di Stato, sono stati conferiti al fine di «effettuare una attività di programmazione di interventi relativa al mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie alla normale vivibilità della cittadinanza» coadiuvando il Sindaco in relazione alla «tutela degli interessi dell’Ente nell’ambito tecnico-giuridico».

L’incarico originario e le reiterazioni del medesimo incarico al Rag. @@@@@@@@@@@@@@ sono stati conferiti al fine di «collaborare con il Sindaco nell’attività legata reperimento risorse finanziarie, curando i rapporti con le Istituzioni europee, nazionali, regionali e provinciali» e con l’obiettivo di «dare maggiore impulso all’attività legata al reperimento di  risorse finanziarie, curando i rapporti con le Istituzioni europee, nazionali, regionali e provinciali».

L’evanescenza delle attività richieste ai consulenti, inoltre, si ripercuote anche sulla loro valutabilità, non risultando in concreto possibile apprezzare il prodotto della collaborazione. Valutazione ostacolata anche dall’omissione, da parte del Sindaco, nei due esercizi a cavallo dei quali si sono prolungati gli incarichi, dell’obbligo di presentazione al Consiglio comunale, imposto dalla disciplina legislativa regionale, di una dettagliata relazione sull’attività degli esperti.

Inoltre, è stata completamente omessa l’esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il Sindaco a reiterare gli incarichi, in tal modo impedendo, per attività che erano oggettivamente identiche ma amministrativamente segmentate, l’apprezzamento della razionalità della scelta di frazionare le due collaborazioni (in sezioni temporali due mesi, tranne la prima porzione dell’incarico conferito al Rag, @@@@@@@ durata tre mesi).

La temporaneità dell’incarico, caratteristica legislativamente imprescindibile, dunque, in primo luogo esigeva che nella motivazione dei provvedimenti di conferimento dei due incarichi fossero esplicitate le ragioni che inducevano a richiedere un apporto esterno per un certo periodo di tempo, giustificando tale durata in termini di congruità rispetto all’attività da svolgere. Ove, alla scadenza, per obiettive e convincenti ragioni da esporre diffusamente nella motivazione del provvedimento, la durata originariamente determinata fosse risultata inesatta o comunque insufficiente per consentire che l’attività demandata al soggetto esterno producesse gli attesi esiti, l’Organo conferente avrebbe dovuto prorogare l’incarico originario giustificando la determinazione con le ravvisate esigenze di prolungamento dell’attività e non procedere, come invece fatto nei casi in esame, a reiterare, con cadenze quasi sempre bimestrali, gli originari incarichi mantenendone del tutto inalterati i primitivi connotati.

Si aggiunga, inoltre, che non risultano documentati i requisiti culturali  e la specifica professionalità richiesti dalla norma primaria e dallo statuto.

In definitiva, le prime determinazioni di conferimento dei due incarichi e le correlative determinazioni di riconferimento degli identici incarichi per periodi successivi alle iniziali scadenze presentano plurime e qualitativamente significative devianze dalle vincolanti prescrizioni di riferimento. Tali scostamenti, per quanto in precedenza evidenziato, comportano che i compensi professionali erogati dal Comune agli esperti integrano fatti dannosi per l’erario comunale che hanno generato un nocumento economico quantificabile in € 15.504,71 (in lievissima difformità, tenuto conto della documentazione versata in atti, da quanto indicato in citazione, pari a € 15.505,06) risultante dalla @@@@@@@ dei mandati di pagamento in favore del @@@@@@@ (3513-3869-4290 del 2003, rispettivamente di € 948,21, 948,21, 915,00,  e  413-876-1675 del 2004, rispettivamente di € 915,00, 900,00, 976,00 e 14222,00) e di quelli emessi in favore del @@@@@@@  (mandati nn. 33927-4376 del 2003, rispettivamente di € 937,5, € 937,5, e mandati nn. 84-532-875-1245-1674-3589-2987-3207 del 2004, rispettivamente di € 937,5, € 938,00, € 938,00, € 937,5, € 937,5 € 311,5, € 668,14 € 937,5).

5. L’importo sopra indicato costituisce un nocumento patrimoniale per il Comune di @@@@@@@ causalmente riconducibile a condotte (gravemente colpose, per quanto si dirà in seguito) all’Avv. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@ nella qualità di Sindaco del medesimo ente all’epoca dei fatti.

Più in dettaglio occorre considerare che sul Sindaco gravava, in base alle cristalline disposizioni legislative e statutarie innanzi citate, in relazione agli oggetti delle determinazioni in argomento, non solo il potere di esternazione della volontà dell’ente, ma anche quello di decisione circa il concreto agire dell’Amministrazione rappresentata.

In altri termini, l’esponente di vertice dell’organizzazione amministrativa, nella vicenda in esame, non si è limitato ad autorizzare o consentire l’esecuzione di scelte operate dagli uffici tecnici o amministrativi, ma ha esercitato proprie prerogative decisionali.

Il corredo di competenze facenti capo al Sindaco nonché le modalità con le quali le medesime hanno avuto concreta attuazione manifestano l’esclusivo apporto causale della sua condotta alla causazione dell’accertato danno.

Per ciò che attiene all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene il danno imputabile all’odierno convenuto a titolo di colpa grave.

Si consideri infatti che del danno è stato chiamato a rispondere un soggetto professionalmente molto qualificato (Avvocato) che nella vicenda in esame era chiamato ad condotta gestionale disciplinata da prescrizioni normative e statutarie di una chiarezza tale non consentire alcun ragionevole spazio di opinabilità interpretativa e applicativa. Tali considerazioni inducono a ritenere che i reiterati e rilevantissimi scostamenti dal solco della legittimità siano dipesi da ingiustificabile leggerezza gestionale che integra una condotta gravemente colposa.

Deve, infine, escludersi che l’addebito possa essere ridotto, come chiesto dalla difesa del resistente facendo ricorso al potere di cui all’art. 52, comma 2, del RD 1214/1934.

Vi sono state reiterate violazioni, su profili di importanza primaria, della disciplina dei conferimenti di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione: la rilevanza quantitativa e qualitativa degli scostamenti e la circostanza che gli stessi hanno riguardato un segmento dell’agire pubblico assistito da prescrizioni imperative che non davano margini di opinabilità agli operatori, inducono quindi a ritenere preclusa ogni ulteriore indulgente valutazione.

Conclusivamente, il Collegio reputa sussistenti i presupposti per la configurabilità, in relazione ai conferimenti di incarico operati con le Determinazioni sindacali sopra specificate della responsabilità amministrativa in capo all’allora Sindaco del Comune di @@@@@@@ Avv. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@.

In particolare, ritiene che le condotte gravemente colpose imputabili all’allora esponente di vertice dell’Amministrazione abbiano generato un danno per l’erario del Comune pari, complessivamente, ad € 15.504,71.

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detto importo dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT, dalla data di ciascun pagamento degli emolumenti professionali alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulla @@@@@@@ in tal modo rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo. 

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei  Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 54553 del registro di segreteria, in accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna l’Avv. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di @@@@@@@,

-         al pagamento, in favore del medesimo Comune, dell’importo di  € 15.504,71 (quindicimilacinquecentoquattro/71), @@@@@@@ da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT, dalla data di ciascun pagamento degli emolumenti professionali alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;

-         al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi €. 220,02 (euro duecentoventi/02).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2009.            

 

      L'Estensore                                                       Il Presidente          

F.to Dott. Roberto Rizzi                                F.to Dott. Luciano Pagliaro                                               

Depositato in segreteria nei modi di legge.                                        

Palermo, 9 febbraio 2010

            Il Funzionario di Cancelleria

            F.to Dr.ssa Rita Casamichele

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 283 2010 Responsabilità 09-02-2010