Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n. 5043
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto
ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla
pretesa creditoria avanzata dal signor #####################, sovrintendente
capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie
(relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta
dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.
Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che durante
il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in
quanto l'art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non
godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall'art. 14 comma 14 del
d.P.R. 395/95 (mancata fruizione per esigenze di servizio), anche quando detto
congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o
per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità,
testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo
di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova
nell'impossibilità di prestare la sua attività e contestualmente di fruire delle
ferie.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del
ricorso per decreto ingiuntivo di primo grado, in riforma della impugnata
sentenza.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello va respinto.
L'oggetto giuridica che la controversia pone non è nuova e riguarda la
possibilità di monetizzare le ferie non godute maturate durante il periodo di
aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la
monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della
cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate
esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha
previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito
per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il
collocamento in aspettativa per infermità.
Osserva il Collegio (conformemente alla più recente giurisprudenza della
Sezione, cfr. da ultimo decisione n. 1049 del 23 febbraio 2010) che la tesi del
Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di
aspettativa per infermità, non è persuasiva.
Con il richiamato precedente della Sezione, da cui non si ravvisano motivi per
discostarsi, è stato evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie
annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad
una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come
riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158
del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del
lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione -
mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e
sociale e può veder tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello
stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non
può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e
che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie
(ex art. 2109, capoverso, c.c.), trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di
assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).
Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso
che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo
di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio
(Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).
Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons.
Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento
favorevole al riconoscimento della indennità di che trattasi in conformità a
quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n.
3637/2008; n.1084/2009).Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il
mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude
l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto
il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile
da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo
di aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, include
automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano
fruite.
Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della
Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda soltanto sul tenore dell'
art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango
costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo
del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado (donde l'inconsistenza
degli argomenti fondati sulla efficacia temporale di tale disposizione), ma
meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14
del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione specifica in relazione al caso
della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però
escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (atteso che questa
è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori
principi costituzionali).
Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di
godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è
seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione
(disposto a protezione della effettività del diritto alle ferie) non potrebbe
certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli di
ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la
impugnata sentenza..
In difetto di costituzione dell'appellato, non vi è spazio per provvedere sulle
spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.