N. 21255/2010 REG.SEN.

 

N. 02839/2010 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Prima Bis)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2010, proposto da:

@@@@@@@., rappresentato e difeso dall'avv. -

 

contro

 

Ministero della Difesa, non costituito;

 

per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, ex art. 72 Regolamento di Disciplina Militare, proposto da esso ricorrente avverso la nota Prot. J----S1, adottata dal Comandante della Task Group Devil il 25.9.09 e notificata in pari data, recante la comminazione del "provvedimento disciplinare consegna giorni n. 7 (sette)..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 il dott. -

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito nel merito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000.

 

Premesso che il ricorrente:

 

a)ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto, ex art.72 del R.D.M., avverso la nota n. JATF-9/780/DEVIL-S1 adottata dal comandante della TASK GROUP DEVIL il 25/9/2009;

 

b)in punto di fatto, espone che:

 

-effettivo al 15° Stormo di stanza in Pratica di Mare, nel corso del suo periodo di permanenza presso il reparto Task Group Devil in Mazar ha ricevuto l’ordine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nello “Schelter COMSEC”;

 

-il locale di lavoro era, però, caratterizzato da: spazio utile i mt. x 1 mt.; presenza di un grosso e rumorosissimo impianto di condizionamento d’aria, posto proprio a ridosso della sua postazione informatica; alternanza aria fredda e calda, proveniente dal suddetto condizionatore, il cui flusso d’aria era direzionato proprio in direzione dell’operatore; mancanza di una idonea postazione di lavoro, atteso che egli era costretto a sedere su una cassa; in un locale;

 

-di non essersi sottratto all’ordine ricevuto;

 

-di avere avvertito, nella stessa serata, un malore e di essere stato ricoverato presso la locale infermeria dove gli veniva diagnosticato “febbre, contrattura dei muscoli intraspinali, lombari e del collo, laringite, raffreddore, sintomi influenzali, con prescrizione di 9 giorni di riposo assoluto;

 

-di avere ricevuto, al rientro in servizio, ordine di continuare ad operare presso lo Schelter COMSEC;

 

-di aver fatto notare al cap. @@@@@@@ come la patologia da lui contratta doveva ritenersi, con ogni probabilità, diretta conseguenza della permanenza in quel locale;

 

-che il cap. @@@@@@@ richiedeva rapporto scritto in merito a quanto riferito;

 

-che nello stessa giornata del 24/9/2009 (giorno del rientro in servizio), egli provvedeva a consegnare al cap. @@@@@@@ la richiesta relazione di servizio;

 

-il giorno successivo, 25/9/2009, veniva convocato dal magg. Del Vecchio che gli comminava la sanzione disciplinare della consegna per gg. 7 con la seguente motivazione: “In data 24 settembre 2009 faceva pervenire al comandante del TASK GROUP DEVIL in MAZAR e SHARIF una relazione di servizio, tramite gerarchico, nella quale venivano riportate dichiarazioni attinenti il servizio e compiti a lui affidatigli screditando l’operato ed abusando della buona fede dei superiori, dimostrando scarsa iniziativa, scarso senso del dovere e della responsabilità. Interpellato adduceva futili motivazioni contraddittorie contravvenendo aglio artt. 5, 13, 14 e 25 del R.D.M.. Infrazione commessa in data 24 settembre 2009 nel grado di maresciallo 1^ Classe”;

 

-rimandato al col. @@@@@@@ per gli ulteriori provvedimenti, nei suoi confronti veniva disposto un ulteriore controllo sanitario presso la locale infermeria all’esito del quale veniva accertata la persistenza della patologia con gg. 30 di riposo medico;

 

m)avverso la sanzione, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico in data 23/10/2009;

 

-nessuna decisione gli è stata comunicata decorsi 90 giorni dalla sua proposizione;

 

c)a motivo della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato egli denuncia, nell’ordine: a)violazione e falsa applicazione dell’art. 59 RDM -. Eccesso di potere – difetto di motivazione ; b)violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 60, 62 e 63 del R.D.M. – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per sviamento e travisamento;

 

Nella camera di consiglio del 21 aprile 2010, il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla domanda di annullamento del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico e di concentrare il proprio interesse sulla domanda caducatoria del provvedimento disciplinare originariamente impugnato in via amministrativa.

 

Ritenuto – alla stregua dell’incedere dei fatti - il ricorso fondato ravvisandosi nel provvedimento impugnato:

 

-violazione dell’art. 59 del R.D.M.: nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e valutate le giustificazioni addotte dall'interessato; nella circostanza, appaiono emergenze indizianti la mancata ponderazione, ad opera dell'Autorità decidente, delle anzidette giustificazioni in considerazione della contestualità tra la contestazione degli addebiti, l'acquisizione delle relative giustificazioni e l'irrogazione della sanzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 1988 n. 759; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 febbraio 1994 n. 108);

 

-la censurata sanzione disciplinare è stata adottata in difetto di un chiaro e rigoroso accertamento delle responsabilità addebitate al ricorrente anche in relazione al danno che, per effetto del comportamento, avrebbe risentito l'Amministrazione;

 

-violazione dell’art. 60 del R.D.M., carenza di istruttoria e difetto di motivazione: non consta in atti che il comandante del reparto abbia acquisito e valutato tutti i presupposti (precedenti disciplinari, grado, anzianità di servizio del militare, l’eventuale mancanza di intenzionalità e/o recidiva) indicati nella citata norma, in base ai quali commisurare il tipo e la gravità della sanzione;

 

-la motivazione esplicitata nel provvedimento gravato è priva di connotazione di adeguatezza e congruità (sia con riferimento ai fatti contestati al ricorrente, sia con riguardo alla qualificabilità della condotta da quest'ultimo posto in essere in termini di violazione dei doveri sul medesimo incombenti);

 

Ritenuto, per quanto sopra, il ricorso meritevole di accoglimento mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.

 

Condanna il ministero della difesa alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati: