L'obbligo di esibizione del certificato medico in caso di invio di denuncia di malattia professionale in via telematica.

 

(D.ssa Silvana Toriello)

 

Con circolare n. 36 del 15 settembre 2010 avente ad oggetto” Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 197 del 24 agosto 2010).” l’Inail ha rappresentato che il decreto ministeriale del 30 luglio 2010 ha approvato la delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010 che ha modificato l'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965 prevedendo che il datore di lavoro che effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica sia esonerato dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore. La modifica, in analogia a quanto già previsto per l'invio telematico della denuncia di infortunio e nell'ottica della semplificazione dei rapporti tra Inail e datore di lavoro, mira ad evitare che quest'ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l'Inail sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore).

Ai sensi della nuova disposizione pertanto:

• Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico

• L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore

• Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.

 

 

Decreto 30 luglio 2010

Oggetto: Approvazione della delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (GU n. 197 del 24-8-2010 )

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa», che prevede che il consiglio di amministrazione dell'INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che tali delibere siano soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2005, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005, con il quale e' stato modificato il comma 1 dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 53, comma 5 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede tra l'altro che il datore di lavoro deve effettuare all'istituto assicuratore la denuncia delle malattie professionali entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico che deve essere allegato alla denuncia stessa;

Vista la delibera del presidente-commissario straordinario dell'INAIL n. 42 del 14 aprile 2010 concernente «Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica. Modifica dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

Rilevato che la delibera citata intende semplificare il procedimento relativo alla denuncia di malattia professionale per via telematica del datore di lavoro, prevedendo che quest'ultimo trasmetta il certificato medico solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 37048 del 28 aprile 2010;

Decreta:

E' approvata la delibera n. 42 del presidente-commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Sacconi

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

 

 

In allegato il decreto reca la delibera dell’allora Commissario Straordinario/Presidente dell’Inail. N 42/2010 il cui oggetto è: : Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Articolo 14, comma 1.

 

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché i successivi Decreti interministeriali del 27 marzo 2009 e del 12 gennaio 2010 di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale in data 23 marzo 2010;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

rilevato che gli Organi dell'Istituto hanno più volte ribadito la centralità della “semplificazione”, nella più ampia accezione del termine e la necessità di orientare l'azione e la cultura operativa dell'Istituto per realizzarla con la necessaria dinamicità;

vista la delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 con la quale è stata proposta la modifica del primo comma dell'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 volta ad esonerare il datore di lavoro che effettua la denuncia di infortunio on-line dall'obbligo di inviare all'Istituto assicuratore che ne sia già in possesso il certificato medico, salva espressa richiesta da parte dell'Istituto medesimo;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell'8 novembre 2004 con la quale, ad integrazione della predetta delibera Pres.-C.S. n.168/2004, è stato specificato che la richiesta del certificato medico da parte dell'Istituto deve essere effettuata al datore di lavoro nelle ipotesi in cui detto certificato non sia stato inviato dal lavoratore o dal medico certificatore;

visto il relativo Decreto di approvazione in data 15 luglio 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

rilevata l'opportunità di razionalizzare l'invio della denuncia di malattia professionale per via telematica e l'invio del certificato medico a seguito di malattia professionale;

visto l'articolo 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la semplificazione e lo snellimento delle procedure al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

visto l'art. 14 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge n.144/1999, che demanda al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto la possibilità di adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatti salvi i procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi;

rilevato che il suddetto art.14 prevede l'approvazione della relativa delibera da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del'Economia e delle finanze;

considerato che l'oggetto della presente proposta di modifica dell'art. 53, comma 5, del T.U. 1124/1965 non riguarda diritti soggettivi;

 

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni:

al comma 5 dell'articolo 53 del predetto Testo Unico è aggiunto il seguente periodo: “Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Roma, 14 aprile 2010

 

f.to Dott. Marco Fabio SARTORI